La Rappresentazione: schede pratiche in materia di Successioni

La Rappresentazione nel diritto successorio: le Schede Pratiche in materia di Successioni a cura dall'Avv. Valeria Cianciolo per ProfessioneGiustizia

- di Avv. Valeria Cianciolo
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La Rappresentazione: schede pratiche in materia di Successioni

Pubblichiamo la seconda scheda pratica in materia di Successioni redatta dall'Avv. Cianciolo.

 

La Rappresentazione

ART. 467. Nozione. La rappresentazione [c.c. 70, 465, 564, 740] fa subentrare i discendenti nel luogo e nel grado del loro ascendente, in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità o il legato[c.c. 552, 649, 674, 675, 687].

Si ha rappresentazione nella successione testamentaria quando il testatore non ha provveduto[c.c. 688]per il caso in cui l'istituto non possa o non voglia accettare l'eredità o il legato, e sempre che non si tratti di legato di usufrutto o di altro diritto di natura personale.

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Qualora il chiamato all'eredità non possa o non voglia accettare, la norma dispone che, nel luogo e nel grado dell'ascendente, il cosiddetto rappresentato, vengano alla successione i suoi discendenti, detti rappresentanti.

La successione per rappresentazione, dunque, ben può definirsi quale subingresso legale dei discendenti nel luogo e nel grado dell'ascendente, considerato che essa comporta che vengano alla successione successibili di grado diverso, ponendosi quale eccezione al principio generale della successione ereditaria – secondo il quale il parente prossimo esclude quello remoto.

Le regole della successione per rappresentazione trovano certa applicazione sia nella successione legittima, sia in quella testamentaria .

Deve, peraltro, essere subito rilevato come, in presenza di testamento, regola generale sia che la sostituzione prevalga sulla rappresentazione. Posto, infatti, che il testatore può indicare non solo il proprio erede, ma anche la persona del sostituito – impedendo così che la devoluzione del suo patrimonio, in mancanza del primo chiamato, avvenga secondo i criteri di legge – si riconosce la prevalenza di tale indicazione, in virtù del principio dell'autonomia testamentaria.

 

I presupposti. L'applicazione della successione per rappresentazione è subordinata alla sussistenza di precisi presupposti.

Quanto al primo di essi, a carattere soggettivo, consiste nella previsione che rappresentanti possono essere solo i discendenti.

Essa opera, inoltre, da un punto di vista oggettivo, in tutti i casi in cui l'ascendente non possa o non voglia accettare, ossia in presenza di qualunque causa, sia soggettiva che oggettiva, che impedisca al rappresentato di venire alla successione.

Si deve, dunque, ritenere che la successione per rappresentazione trovi applicazione in tutti i casi in cui vi sia perdita del diritto a succedere, vuoi per condanna penale (art. 541 c.p.), vuoi per prescrizione del diritto di accettare l'eredità (art. 480 c.c.) o per decadenza a seguito di actio interrogatoria (art. 481c.c.), vuoi, infine, per decorso del termine di quaranta giorni dal compimento dell'inventario, là dove il chiamato non sia in possesso dei beni ereditari.

Analogamente deve decidersi per il caso di premorienza – a cui deve essere equiparata la commorienza −, di assenza e di rinunzia, e di indegnità, anche se si precisa che, in tale ultima ipotesi, non potendosi ricostruire la fattispecie come causa di esclusione dalla delazione, ma come causa di esclusione dalla successione, in tanto sarebbe possibile la successione per rappresentazione, in quanto sia passata in giudicato la sentenza che pronuncia l'indegnità.

In giurisprudenza si è poi ritenuto che, tra le cause di impossibilità, debba essere annoverata anche la diseredazione che, esplicando i propri effetti solo nei confronti di colui che viene diseredato, consente l'operare della rappresentazione a favore dei suoi discendenti (C. civ., 14.12.1996, n. 11195; C. civ., 23.11.1982, n. 6339; T. Catania, 15.4.2005).

 

Gli effetti. Effetto proprio della successione per rappresentazione è che il rappresentante subentri nel luogo e nel grado del rappresentato, pur succedendo direttamente al de cuius e iure proprio.

La sua posizione nella gerarchia successoria, dunque, è la stessa che avrebbe occupato l'ascendente qualora fosse venuto alla successione ed egli riceve quanto sarebbe stato devoluto al rappresentato [Moscati, Rappresentazione (diritto privato), in ED, XXXVIII, Milano, 1987, 653].

In applicazione di tale principio, la giurisprudenza ha dunque affermato che l'oggetto della delazione dell'eredità, a favore del rappresentante, rimane del tutto immutato ed egli riceverà quanto sarebbe spettato all'ascendente che non ha potuto o voluto accettare (C. civ., 7.10.2004, n. 20018). Ne consegue che il rappresentante è tenuto ad imputare le donazioni e i legati di cui il rappresentato abbia beneficiato, così come è soggetto a collazione per le donazioni da quest'ultimo ricevute (C. civ., 9.11.1971, n. 3163).

Il discendente legittimo o naturale (rappresentante), nel subentrare nel luogo e nel grado dell'ascendente (rappresentato) - che non possa o non voglia accettare l'eredità - succede direttamente al de cuius, sicché egli, in qualità di successore jure proprio nell'eredità, è legittimato all'esercizio del retratto successorio (C. civ., Sez. II, 15.1.2015, n. 594).

Avv. Valeria Cianciolo

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Bibliografia

Bianca, Diritto civile, II, La famiglia. Le successioni, Milano, 4ª ed., 2005

Capozzi, Successioni e donazioni, I, 3a ed., rivista e aggiornata da Ferrucci, Ferrentini, Milano, 2009

 

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