Legittimazione passiva del mandatario di assicurazione estera
Secondo la Cassazione (Sentenza n. 10124/2015) sussiste la legittimazione nell'azione diretta contro il mandatario di assicurazione estera. Legittima la notifica all'estero tramite raccomandata postale.

Occorso un sinistro stradale all'estero (intra comunità europea) il danneggiato italiano proponeva azione contro l'assicurazione estera del responsabile civile e contro il mandatario dell'assicurazione - compagnia italiana - che era stato incaricato a seguire il sinistro nel territorio italiano ai sensi dell'art. 152 del codice dell'assicurazione.
Come è noto l'art. 152 prescrive che
"1. L'impresa di assicurazione comunica tempestivamente ai centri di informazione di tutti gli Stati membri il nome e l'indirizzo del proprio mandatario per la liquidazione dei sinistri designato in ciascuno Stato membro.
2. Il mandatario risiede o è stabilito nel territorio dello Stato membro per il quale è designato e si rivolge agli aventi diritto al risarcimento nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di residenza degli stessi.
3. Il mandatario, che può operare per conto di una o più imprese di assicurazione, acquisisce tutte le informazioni necessarie ai fini della liquidazione dei sinistri e adotta tutte le misure necessarie per gestire la liquidazione stessa.
4. La nomina del mandatario non esclude la facoltà per il danneggiato di rivolgere la richiesta di risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo il cui uso ha provocato il sinistro.
5. L'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario, entro tre mesi dalla ricezione della richiesta di risarcimento, comunica agli aventi diritto un'offerta di risarcimento motivata ovvero indica i motivi per i quali non ritiene di fare offerta".
Si ricorda anche che nel caso di sinistro occorso all'estero la domanda, in alcuni casi, potrà essere inoltrata all'Organismo di Indennizzo Italiano - gestito dalla Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici - il quale ha "il compito di agevolare le persone lese residenti in Italia nel conseguimento - in determinate fattispecie - del risarcimento dei danni subiti a seguito di un sinistro r.c. auto accaduto all'estero in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo, a partire dal 20.1.2003" (dal sito della CONSAP).
Diverso il caso, ricordiamo, del sinistro occorso in Italia con cittadino estero, nel cui ambito ricade la competenza dell'Ufficio Centrale Italiano (vedi il sito dell'U.C.I.) il quale interviene in caso di incidenti stradali accaduti sul territorio italiano e provocati da veicoli a motore immatricolati all’estero.
Nel nostro caso l'impresa assicuratrice mandataria aveva sollevato eccezione negando la propria legittimità passiva asserendo che la mandataria avrebbe il solo potere di trattare stragiudizialmente la domanda di risarcimento, non potendo essere convenuta in giudizio. Tesi accolta sia in primo che in secondo grado con conseguente reiezione della domanda del danneggiato.
Quest'ultimo insiste e ricorre per la cassazione della sentenza d'appello con un unico motivo d'impugnazione.
La Corte di Cassazione decide il caso con una importante sentenza (la n. 10124 del 18/05/2015) che determina e configura l'ambito della legittimazione passiva della compagnia mandataria, con ampi richiami al diritto europeo.
Secondo il ricorrente la Corte d'appello aveva errato nel ritenere che il "mandatario per la liquidazione dei sinistri, di cui all'art. 151 cod. ass., abbia compiti limitati alle trattative stragiudiziali. Il suddetto mandatario, al contrario, nel caso in cui le trattative non vadano a buon fine, secondo il ricorrente può essere convenuto in giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria italiana competente ratione loci". Ritenendo, altresì, errata l'argomentazione della Corte d'Appello secondo la quale il danneggiato avrebbe "la possibilità, invocata invece dalla Corte d'appello, di rivolgersi all'Organismo di Indennizzo Italiano (art. 153, comma 2, cod. ass.), in quanto tale possibilità sussiste solo nel caso di mancata designazione del mandatario, non nei casi di disaccordo tra quest'ultimo e il danneggiato circa la responsabilità dell'assicurato o l'ammontare del risarcimento".
La Corte di Cassazione accoglie in toto le argomentazioni del ricorrente.
E afferma il seguente principio di diritto:
"Il "mandatario per la liquidazione del sinistri" di cui all'art. 152 cod. ass. è un mandatario con rappresentanza ex lege dell'assicuratore del responsabile. Egli, di conseguenza, può agire ed essere convenuto in giudizio in nome e per conto del mandante, nel rispetto delle regole sulla giurisdizione e sulla competenza, per ottenere una sentenza eseguibile nei confronti del mandante".
Si fa presente infine che la sentenza affronta in via preliminare la questione della notifica effettuata all'estero con raccomandata dell'ufficiale giudiziario italiano la Corte ricorda che " ... L'art. 14 di tale Regolamento espressamente accorda agli Stati membri la facoltà di "notificare o comunicare atti giudiziari alle persone residenti in un altro Stato membro direttamente tramite i servizi postali, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente", asserendo, quindi, la perfetta rispondenza ai requisiti di legge della notifica effettuata con questo strumento.
Di seguito il testo di Corte di Cassazione Sentenza n. 10124 del 18/05/2015:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
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