Modifiche al Codice del Consumo, la nuova procedura di conciliazione

Modifica al Codice del Consumo con il nuovo Titolo II bis sulla "risoluzione extragiudiziale delle controversie"

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Modifiche al Codice del Consumo, la nuova procedura di conciliazione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.191 del 19 Agosto 2015 il Decreto Legislativo del 6 agosto 2015, n. 130 titolato "Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i consumatori)".

Si tratta di una importante modifica al Codice del Consumo ed in particolare il decreto legislativo 130/15 introduce il Titolo II-bis titolato " RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE".

Il complesso intervento normativo introduce una procedura uniforme per tutte le procedure di conciliazione che al momento vengono espletate da diverse autorità (Agcom, Autorità per l’energia elettrica e il gas, Arbitro bancario e finanziario) quando sorga controversia fra consumatore e professionista.

Vengono fatte salve le seguenti disposizioni in materia di mediazione obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, e nel settore delle comunicazioni elettroniche (ex L 481/95).

Introdotto l'obbligo all'organismo ADR di mantenere aggiornato il proprio sito web in modo fa fornire alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti il funzionamento della procedura ADR; la domanda e la documentazione di supporto potranno essere inoltrate per via telematica; l'organismo ADR deve mettere a disposizione delle parti queste informazioni su un supporto durevole, se richiesto dalle parti. E così via.

Gli incaricati alla conciliazione dovranno essere "in possesso delle conoscenze e delle competenze  in  materia di risoluzione alternativa    giudiziale delle controversie dei consumatori,  inclusa una comprensione generale del diritto" e, curiosamente per l'espressione usata, "non soggette ad istruzioni dell'una o dell'altra delle  parti  o dei loro rappresentanti".

Gli incaricati alla conciliazione dovranno essere retribuiti indipendentemente dall'esito della procedura. Le commissioni di conciliazione dovranno essere o completamente terze o formate in composizione paritetica, che garantisca la presenza degli interessi di entrambe le parti.

Si prescrive che dalla data di ricevimento da parte dell'organismo ADR, la domanda produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Tuttavia, dalla stessa data, la domanda impedisce altresì la decadenza per una sola volta.

Gli organismi di risoluzione delle controversie che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi della normativa qui riportata e inseriti in elenco devono presentare domanda di iscrizione alla rispettiva autorità competente.

 

 

Di seguito il testo del Decreto Legislativo del 6 agosto 2015, n. 130:

 

DECRETO LEGISLATIVO 6 agosto 2015, n. 130

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