Modifiche alla Legge Pinto: ancora restrizioni all'equa riparazione

Definitivamente affossato l'equo indennizzo? Il testo aggiornato della Legge 24 marzo 2001, n. 89 (L. Pinto) dopo le modifiche introdotte dalla Legge Stabilità 2016.

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Modifiche alla Legge Pinto: ancora restrizioni all'equa riparazione

La Legge di Stabilità 2016 introduce rilevanti modifiche alla cosiddetta Legge Pinto (L. n° 89 del 2001) regolamentando alcuni aspetti ma, fondamentalmente, riducendo la possibilità di ottenere l'indennizzo e riducendo, altresì, la quantificazione dell'indennizzo stesso. Contenimento degli effetti della Legge Pinto pare essere il leit motiv che, a partire dal corposo intervento sull'articolato operato dal Governo Monti, contraddistingue ogni intervento sulla materia.

 

Misura dell'indennizzo.

L'indennizzo viene ridimensionato ed è ora previsto (art. 2-bis) in una misura che va da un minimo di euro 400 ad un massimo di euro 800 (mentre prima il massimo era previsto in euro 1.500).

 

Rimedi preventivi.

La novità più rilevante consiste nella introduzione del concetto di "rimedio preventivo"; la parte deve dimostrare fattivamente di avere intrapreso le strade più brevi per l'ottenimento della sentenza, attraverso istanze di accelerazione, istanze di prelievo, riunione delle cause, utilizzo di riti sommari, trattazione orale ex art. 281-sexies, ecc.

Il nuovo art. 1-ter al primo comma recita "Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell’articolo 1-bis, comma 1, l’introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell’articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l’udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l’udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale".

Ulteriori rimedi preventivi sono poi illustrati nei commi successivi ai quali si rimanda.

Fondamentale la regola introdotta dal prima comma dell'art. 2 secondo la quale "È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo di cui all’articolo 1-ter".

 

Casi di non riconoscimento dell'indennizzo.

All'art. 2 vengono inoltre aggiunti casi nei quali "Non è riconosciuto alcun indennizzo" e ulteriori casi nei quali "si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo", come ad esempio nel caso di contumacia (a dispetto di recenti pronunce della Corte di Cassazione) o di dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato.

L'indennizzo non è riconosciuto, invece, ad esempio, in "caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento" o quando la parte "ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese". A questo punto il ricorso per l'equo indennizzo sottopone il processo svoltosi in ritardo ad una valutazione, talvolta altamente discrezionale, da parte della Corte d'Appello.

 

Modalità di pagamento.

Con l'introduzione del nuovo art. 5-sexies viene completamente regolamentata a nuovo la fase del pagamento. Vi è ora la necessità di formulare ripetutamente una istanza che potremo chiamare di precisazione del credito con la quale si ricorda allo Stato che non ha ancora pagato.

Tuttavia, con impeto chiaramente burocratico, teso a creare un percorso ad ostacoli, si prescrive che "nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l’ordine di pagamento non può essere emesso".

L'amministrazione provvede al pagamento nel termine di sei mesi. In questo periodo "... i creditori non possono procedere all’esecuzione forzata, alla notifica dell’atto di precetto, né proporre ricorso per l’ottemperanza del provvedimento".

 

 

Vedi il nuovo testo aggiornato della L. 89 del 2001.

 

 

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