Nessun permesso di costruire per le opere di sistemazione interna
Le opere di sistemazione interna che non comportino modifiche del volume e delle superfici o mutamenti della destinazione d’uso non necessitano del permesso di costruire - T.A.R. Lazio sentenza n. 11831/15

L'amministrazione comunale, a seguito di sopralluogo di polizia municipale, aveva constato la realizzazione di una scala abusiva e piano soppalcato (ml 2,00 x 2,00 circa avente altezza utile di circa ml 1,30) con aumento corrispondente superficie utile, rendendo le altezze interne inferiori alla prescritta altezza minima di ml. 2, 70; uno spostamento della postazione originaria della cucina e del servizio igienico attraverso la demolizione dei corrispondenti tramezzi" e una trasformazione di un vano finestra in nicchia tramite tamponatura per posizionamento caldaia".
Aveva, pertanto, ingiunto al proprietario dell'immobile di "rimuovere o demolire gli interventi di ristrutturazione edilizia abusivamente realizzati", ordinando anche il pagamento della somma di Euro 25.000,00 a titolo di "applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 16, L.R. Lazio n. 15 del 2008".
Il ricorrente impugnava gli atti adducendo principalmente che gli interventi realizzati non potevano ricondursi nell'ambito del concetto di "ristrutturazione edilizia" con la conseguenza che non era richiesto il permesso di costruire, trattandosi piuttosto di opere la cui realizzazione è subordinata alla mera comunicazione di lavori ex art. 6 TUE, ovvero - tutt'al più - a semplice DIA (oggi SCIA) ex art. 22, comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001: il che comporterebbe altresì l'illegittimità dell'applicata sanzione demolitoria, in luogo di quella pecuniaria prevista dagli art. 6 e 37 D.P.R. n. 380 del 2001. In particolare il rilievo interessava lo spostamento della posizione originaria della cucina e del servizio igineico attraverso la demolizione dei corrispondenti tramezzi.
Il TAR Lazio ricorda che "la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l'intervento edilizio comportante esclusivamente una diversa distribuzione degli spazi interni non necessita del permesso di costruire".
Conferma la sentenza che nel caso di specie "risulta realizzato un mero spostamento di tramezzi che, anche considerate le dimensioni dell'immobile, non ha determinato alcuna modificazione delle superfici ; né, combinandosi con ulteriori interventi di ristrutturazione, ha determinato la configurazione complessiva di un nuovo organismo edilizio". Con la conseguenza che " ... detti interventi avrebbero potuto essere realizzati previa presentazione di d.i.a., in assenza della quale, il Comune avrebbe dovuto comminare una sanzione pecuniaria e non già la sanzione della demolizione".
Di seguito il testo di T.A.R. Lazio, Sentenza del 17 ottobre 2015, n. 11831:
Svolgimento del processo
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!