Proroga al Processo Amministrativo Digitale
Il decreto di fine anno 'Milleproroghe' ha concesso altri 6 mezi al processo amministrativo digitale. Modifiche al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90

Con il Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192, cosiddetto "Milleproroghe" pubblicato l'ultimo dell'anno in Gazzetta Ufficiale, oltre a tutta una serie di altre proroghe, sono stati concessi altri 6 mesi per l'entrata in vigore di un primo passaggio del Processo Amministrativo Digitale, il corrispondente del Processo Civile Telematico in ambito di codice del processo amministrativo.
Viene, in tal modo, spostato al 1° luglio 2015 il termine inizlamente previsto per l'introduzione dell'obbligo di firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti del processo amministrativo.
Di seguito l'art. 2 del Milleproroghe:
Art. 2
Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, comma 1-bis, le parole: "Entro il 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 28 febbraio 2015";
b) all'articolo 38, comma 1-bis , le parole: "1° gennaio 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2015".
Per una maggiore comprensione della novità si riporta l'art. 38 del D.L. 90/2014:
Art. 38
Processo amministrativo digitale
1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l'Agenzia per l'Italia digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si puo' procedere in assenza dello stesso.
(( 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2015, il comma 2-bis dell'art. 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e' sostituito dal seguente: «2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». ))