Sulla legittimita' del sequestro dei beni vincolati in trust secondo la giurisprudenza

La legittimita' del sequestro dei beni vincolati in trust e i criteri individuati dalla giurisprudenza. Commento alle sentenza del Tribunale del Riesame di Cremona del 10 gennaio 2015 e Cass 50672/14

- di Avv. Francesca Fioretti
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Sulla legittimita' del sequestro dei beni vincolati in trust secondo la giurisprudenza

Lo spinoso tema che concerne l’utilizzo dello strumento del trust quale escamotage, tutt’altro che lecito, per sottrarre i beni alla legittima azione dei creditori, continua ad impegnare, non solo le aule  dei Tribunali civili, ma comporta uno sforzo interpretativo anche per i giudici penali, chiamati – come nel caso in esame – a sindacare i limiti e i presupposti della sequestrabilità dei beni confluiti in trust.

Con la pronuncia in commento il Tribunale di Cremona, in funzione di Giudice del Riesame, accogliendo il ricorso avanzato dall’indagato, annullava il provvedimento con il quale il GIP presso il Tribunale di Cremona aveva disposto il sequestro preventivo di numerosi immobili e conti correnti confluiti in un trust e riferibili alla famiglia del trustee, indagato per il reato di cui all’art. 2 D. Lgs. 74/2000, ovvero per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il Tribunale preliminarmente osserva che, sia per dettato normativo, sia per pacifico orientamento giurisprudenziale, “i beni costituiti in trust (dei quali il trustee diviene proprietario e gestore, sino alla restituzione degli stessi, alla scadenza del trust, ai soggetti indicati come beneficiari finali) non possono formare oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, a meno che non sussistano elementi indiziari sintomatici del fatto che l’indagato “trustee” continui ad amministrarli, conservandone la piena disponibilità, ovvero che tale disponibilità uti dominus persista, indipendentemente dalla titolarità apparente del diritto in capo a terzi, che assumano la veste formale di trustee”.

Tali elementi indiziari, secondo i giudici del riesame nel caso di specie non erano riscontrabili.
Ma il collegio nel prosieguo della motivazione (e qui risiede l’importanza della pronuncia), censurando punto per punto le argomentazioni dell’ordinanza cautelare, detta una serie di criteri “sintomatici” della liceità della segregazione patrimoniale in trust, sussistendo i quali ogni iniziativa giurisdizionale volta al sequestro dei suddetti beni risulta illegittima.

Osserva in primis che quando, come nel caso di specie, l'originario proprietario non riveste la qualifica di trustee e, pur rivestendo quella di protector, ha unicamente un diritto di informativa circa gli atti di disposizione dei beni confluiti in trust, autonomamente deliberati dal trustee, senza alcun potere di revoca del trustee medesimo, vi è piena legittimazione all’azione, senza che da ciò possa desumersi un intento fraudolento.

Analogamente avviene nell’ipotesi in cui il trust abbia lo scopo dichiarato di preservare il patrimonio in favore degli eredi e beneficiari, nella fattispecie le figlie, o, in caso di premorienza, i discendenti in linea retta delle stesse, posto che detto vincolo risponde pienamente alle tipiche finalità dell’istituto in questione.

Se è vero, inoltre, che i beni costituiti in trust venivano utilizzati dai membri della famiglia del proprietario originario, ciò, tuttavia, avveniva  sulla base di contratti di affitto regolarmente registrati dei quali il trustee non poteva in alcun modo disporre, posto poi che la qualifica di conduttore non implica di per sé alcun potere di disposizione uti dominus sui beni in questione.

A favore del carattere non simulato del trust e della legittima qualifica di trustee dell’indagato militano, infine, l’irrevocabilità stessa del trust e la piena discrezionalità del trustee nell’espletamento delle proprie funzioni e nell’esercizio delle facoltà di cessione dei beni, nonché la facoltà di revoca del trustee solo in capo ai beneficiari di reddito e solo per giusta causa.

La pronuncia, pur se resa da un Tribunale territoriale, ha il pregio di aver chiarito determinati criteri che spesso hanno creato serie problematiche interpretative anche ai giudici di legittimità in materia di applicazione del sequestro penale su beni formalmente sottratti alla disponibilità del proprietario originario (si veda ad esempio la recente Cass. Pen., Sez. III, 26 gennaio 2015, n. 3416).

Peraltro il Tribunale di Cremona dimostra di aver recepito gli insegnamenti recentemente espressi dalla Suprema Corte con la sentenza del 3 dicembre 2014, n. 50672 [qui sotto riportata NdR], la quale, argomentando a contrario e confermando la legittimità del sequestro disposto nel caso di specie, osserva che se l’effetto proprio del trust non è quello di dar vita ad un nuovo e distinto soggetto giuridico, ma unicamente di creare un patrimonio destinato al fine prestabilito, resta fermo che il disponente, con la costituzione del trust, ne perde subito la disponibilità, potendogli essere riservati solo poteri circoscritti e per lo più di controllo e, per la stessa ragione, il trustee ne acquista la formale disponibilità per meglio adempiere allo scopo.

Pertanto, continua la Corte, “se tale è l’essenza e la funzione dello schema del trust recepito nel nostro ordinamento, consegue che, anche ai fini dell’inquadramento della tutela penale, devono assumere rilevanza preminente, nell’interpretazione del negozio, sia il vincolo di destinazione che grava sui beni, sia l’esistenza di beneficiari del negozio fiduciario, in favore dei quali deve indirizzarsi tutta l’attività di gestione dei beni e dei rapporti conferiti nel trust, dovendosi attribuire all’intestazione formale del diritto di proprietà al trustee la valenza di una proprietà temporale, sostanziata dal possesso del bene, sicuramente diversa da quella delineata dall’art. 832 c.c., e svincolata dal potere di disporre dei beni in maniera piena ed esclusiva”.

Avv. Francesca Fioretti

Di seguito il testo di Corte di Cassazione Sentenza n° 50672 del 3/12/2014

 

Svolgimento del processo

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