Quando può dirsi integrato il concetto di "comoda divisibilità" di un bene immobile e relativa prova
Sul concetto di comoda divisibilità di un bene immobile dell'asse ereditario ex l’art. 720 c.c.; a chi compete l'onere della prova della non comoda divisibilità. Corte di Cassazione (Sent. n. 14343/16)

La Corte Cassazione civile (con Sentenza n. 14343 del 13 luglio 2016) si sofferma sul principio di comoda divisibilità del bene immobile facente parte dell'asse ereditario, caduto in comunione fra più eredi.
Il principio della comoda divisibilità è oggetto dell'art. 720 codice civile il quale dispone nel caso in cui nella comunione vi siano immobili "non comodamente divisibili".
Si richiama l'art. 720 c.c.
Art. 720. (Immobili non divisibili).
Se nell'eredita' vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non puo' effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di piu' coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi e' a cio' disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.
Afferma la Corte di Cassazione che " ... il concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l’art. 720 c.c., postula, sotto l’aspetto strutturale, che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e, sotto l’aspetto economico - funzionale, che la divisione non incida sull’originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell’intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso".
Sotto il profilo probatorio la Suprema Corte aggiunge che la dichiarazione di non divisibilità può essere data solamente quando ciò sia rigorosamente provato, ("... la non comoda divisibilità di un immobile, puo’ ritenersi legittimamente sussistente solo quando risulti rigorosamente accertata la ricorrenza dei suoi presupposti ... ") dovendosene ricavare che mancando la prova della "non comoda divisibilità" l'immobile deve essere diviso.
L'analisi che la consulenza tecnica deve compiere sulla divisibilità è rigorosamente economica (oltre che di fattibilità tecnica) tanto che la S.C. si spinge a scrivere " ... che l’art. 720 c.c., ... per molti aspetti puo’ essere indicato come esempio di una norma che richiede per la sua applicazione un’analisi economica dei risultati che concretamente possono essere perseguiti (si potrebbe dire che è una norma che apre il mondo giuridico alle regole e ai principi della cc. analisi economica dei fenomeni, ovvero ad interpretazione delle norme giuridiche diretta ad ottenere la massima efficienza, e quindi la situazione ottimale per un uso "razionale" delle risorse) ...".
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Di seguito il testo di
Corte Cassazione civile Sentenza n. 14343 del 13/07/2016:
Svolgimento del processo
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