Concetto di "manutenzione ordinaria" e "riparazione" nell'usufrutto

Spese di riparazione, spese di manutenzione ordinaria e straordinaria nell'usufrutto: riparto fra proprietario e usufruttuario in Corte di Cassazione Sentenza n. 22703 del 06/11/2015

Tempo di lettura: 2 minuti circa
Concetto di "manutenzione ordinaria" e "riparazione" nell'usufrutto

Fra ex usufruttuario ed ex nudo proprietario sorge contenzioso giudiziale sulle spese sostenute in vigenza del diritto reale, in particolare sulla richiesta di rimbosro da parte dell'usufruttuario delle spese di manutenzione straordinaria sostenute. Il caso viene portato innazi alla Corte di Cassazione civile la quale decide con Sentenza n. 22703 del 06/11/2015.

La seconda sezione civile della Corte di Cassazione svolge un'attenta interpretazione delle norme contenute negli articoli 1004, 1005 e 1006 del codice civile, norme che stabiliscono a chi, fra usufruttuario e nudo proprietario, competano le spese riguardanti il bene oggetto del diritto di usufrutto.

Riportiamo, per comodità, le predette norme del codice civile:

1004
Spese a carico dell'usufruttuario

Le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa sono a carico dell'usufruttuario.
Sono pure a suo carico le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione

1005
Riparazioni straordinarie

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario.
Riparazioni straordinarie sono quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta. L'usufruttuario deve corrispondere al proprietario, durante l'usufrutto, l'interesse delle somme spese per le riparazioni straordinarie.

1006
Rifiuto del proprietario alle riparazioni

Se il proprietario rifiuta di eseguire le riparazioni poste a suo carico o ne ritarda l'esecuzione senza giusto motivo, è in facoltà dell'usufruttuario di farle eseguire a proprie spese. Le spese devono essere rimborsate alla fine dell'usufrutto senza interesse. A garanzia del rimborso l'usufruttuario ha diritto di ritenere l'immobile riparato

Secondo la Corte di Cassazione occorre " rilevare che, in linea di principio, la nozione di "manutenzione" non si identifica con quella di "riparazione" (intendendosi per "riparazione" l'opera che rimedia ad un'alterazione già verificatasi nello stato delle cose in conseguenza dell'uso o per cause naturali, e per "manutenzione" l'opera che previene l'alterazione: cfr. Cass. 4-1-1969 n. 10), dal coordinamento delle menzionate disposizioni di legge si desume chiaramente che il legislatore ha operato una commistione di tali termini, come è reso evidente dal fatto che l'art. 1004 c.c., nell'onerare (primo comma) l'usufruttuario della "manutenzione ordinaria", pone a carico del medesimo usufruttuario (secondo comma) le "riparazioni straordinarie" rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di "ordinaria manutenzione".

E continua la Suprema Corte, affermando: "La piena sovrapponibilità delle nozioni "manutenzione" e "riparazione" utilizzati in materia dal legislatore trova ulteriore conferma nell'art. 1015 c.c., comma 1, che sanziona con la decadenza dall'usufrutto la condotta dell'usufruttuario il quale lasci andare i beni in perimento per mancanza di "ordinarie riparazioni", facendo quindi ricorso ad una terminologia diversa da quella di "manutenzione ordinaria" impiegata nel primo comma dell'art. 1004 c.c., per indicare le attività alle quali è tenuto l'usufruttuario".

In conclusione,secondo la Corte di Cassazione:

  1. sono a carico dell'usufruttuario le spese necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa nella sua sostanza materiale e nella sua attitudine produttiva,
  2. mentre sono a carico del nudo proprietario le opere che incidono sulla struttura, la sostanza e la destinazione della cosa perché afferiscono alla nuda proprietà.

 

La Suprema Corte affronta, altresì, una questione di tipo processuale: "l'art. 1006 c.c., nello stabilire che, se le spese per le riparazioni straordinarie sono erogate dall'usufruttuario, questi ha diritto di ripeterle solo alla fine dell'usufrutto, comporta che, prima di tale momento, l'usufruttuario è carente di azione".

 

Di seguito il testo di Corte di Cassazione civile Sentenza n. 22703 del 06/11/2015:

 

Svolgimento del processo

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati