La Cassazione su diritto all'oblio, diritto di cronaca e risarcimento danni per violazione privacy

Il difficile punto di equilibrio fra diritto di cronaca e diritto all'oblio. La Corte di Cassazione (Sentenza 13161/16) si esprime anche in ordine al risarcimento danni per mancato oscuramento dei dati personali.

La Cassazione su diritto all'oblio, diritto di cronaca e risarcimento danni per violazione privacy

Con Sentenza n° 13161 del 24 giugno 2016 la Corte di Cassazione civile fa il punto della situazione sul cosiddetto diritto all'oblio e un accenno al risarcimento del danno in caso di violazione delle norme sul trattamento dati personali.

Il caso era quello di un titolare di un ristorante finito nella cronaca giudiziaria per una antipatica questione penale, il quale andava a reclamare la permanenza del suo nominativo e quello del suo ristorante nelle pagine di una rivista on line nonostante fosse trascorso parecchio tempo dalla commissione dei fatti contestati. Motivava, inoltre, che digitando sul motore di ricerca Google il suo nominativo o quello del ristorante immediatamente - nelle prime posizioni - apparivano le pagine della rivista convenuta contenenti i fatti di cronaca. Ciò provocava danno all'immagine sua personale nonché all'immagine dell'attività di ristorazione. Chideva, pertanto, la cancellazione dei dati o l'oscuramento degli stessi non essendovi più motivo di trattenerli.

La rivista non provvedeva all'oscuramento se non in corso di causa, determinando, fra l'altro, la cessazione parziale della materia del contendere, per cui la causa proseguiva per la condanna alle spese legali e risarcimento danni.

Il tribunale accoglieva le domande formulate dal richiedente l'oblio con condanna della rivista on line al pagamento di un risarcimento danni. Questa provvedeva ad impugnare per cassazione asserendo la sussistenza del diritto di cronaca essendo non ancora conclusa la vicenda giudiziaria sui fatti narrati, che le pagine erano oramai relegate ad archivio - seppur rintracciabili dai motori di ricerca - e di avere osservato i dettami del codice deontologico dei giornalisti ignorato, invece, dal giudice del merito.

Sostanzialmente, riassume la Corte, " i ricorrenti censurano la pronuncia del Tribunale dolendosi essenzialmente che siano stati valorizzati del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 136 e gli artt. 7, 11, 15 e 25 e non invece gli artt. 99, 137 e 139 inerenti al trattamento dei dati personali per scopi storici e finalità giornalistiche, nonchè le regole introdotte dal menzionato codice deontologico, ivi inclusi gli artt. 1, 2, 5, 6 e 12".

Interessante l'assunto, poi, dei ricorrenti secondo il quale si sarebbero " ... limitati a conservare il contestato articolo all'interno dell'archivio informatizzato, sicchè illegittimamente ne sarebbe stata ritenuta tardiva la deindicizzazione dal motore di ricerca e conseguentemente lesi i loro diritti alla riservatezza ed alla reputazione, a fronte pure dell'attualità della notizia, della persistenza dell'interesse pubblico all'informazione, dell'inapplicabilità del D.Lgs del 2003, art. 7 e dell'erroneo richiamo al diritto all'oblio".

Al di la del necessario confine - non ancora evidentemente delineato - fra diritto (temporale) di cronaca e diritto alla riservatezza, è interessante il tentativo di far qualificare diversamente le pagine dedicate alla funzione di "archivio informatizzato". La Suprema Corte indirettamente si occupa della accennata impostazione difensiva laddove si riferisce al facile e diretto accesso al servizio giornalistico per mezzo di una semplice ricerca in rete attraverso motore di ricerca: " ...  l'illecito trattamento di dati personali è stato dal Tribunale specifficamente ravvisato non già nel contenuto e nelle originarie modalità di pubblicazione e diffusione  ... nè nella conservazione e archiviazione informatica di esso (di cui anche all'art. 2 Codice di deontologia), ma nel mantenimento del diretto ed agevole accesso a quel risalente servizio giornalistico pubblicato il ____________ e della sua diffusione sul Web ...".

Se ne deve dedurre che la testata giornalistica non potrà invocare il diritto di trattenere i dati nel proprio archivio informatico nel momento in cui questo archivio sia facilmente accessibile dall'esterno e quindi da un pubblico indifferenziato. In quel caso non si potrà concepire quella banca dati come "archivio informatico".

Per il resto la Corte di Cassazione taglia corto e difende la condanna emessa dal giudice di merito affermando: " ... le doglianze in esame appaiono infondate rivelandosi la pronuncia di merito aderente alla normativa sul trattamento dei dati in ambito giornalistico integrata e modificata (D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 6, art. 12, commi 1, 3 e 4, art. 130 e 139 e provvedimento del garante del 29 luglio 1998) dalle disposizioni del codice di deontologia professionale, per la quale anche in questo specifico settore trovano applicazione le regole generali (D.Lgs. n. 196 del 2003, artt. 6 e 137) di cui pure all'art. 7, comma 1, lett. e (in correlazione con l'art. 2 dal codice licontologico), D.Lgs. n 196 del 2003, art. 15 e art. 25, comma 1, lett. a".

Rimane la considerazione che la vicenda processuale non era conclusa. L'assunto dal quale partiva la difesa della testata, infatti, era che la notizia di cronaca era ancora "viva" e di interesse poiché non conclusasi.

Anche su questo punto la Corte la pensa in modo diverso, individuando genericamente il principio secondo il quale una vicenda giudiziaria attempata tale deve essere considerata anche se la procedura giudiziaria rimane attiva e che avrebbe, se del caso, l'onore di essere ripescata solamente qualora nuovi fatti venissero in essere, ad esempio si può aggiungere con una nuova sentenza o con nuova attività processuale (" ...  , in assenza di richiamati sopravvenuti aggiormenti della pubblicata vicenda, apparentemente priva di peculiari profili altrimenti atti a denotarne il permanente interesse anche sociale per la collettività sia pure locale  ... " e ancora " ... dato il tempo trascorso dall'evento, doveva reputarsi recessiva l'esigenza informativa e conoscitiva dei lettori cui la divulgazione presiedeva ...").

 

Rimane da ultimo la curiosa conferma della condanna al risarcimento del danno conseguente all'illecito trattamentodei dati personali, ex artt. 11 e 15 Cod. Privacy.

Il ricorrente per cassazione assumeva " ... in ogni caso l'insussistenza del danno non ravvisabile in re ipsa il difetto della relativa prova, ostativo alla relativa valutazione equitativa, e l'ipplicabilità dell'art. 2050 c.c.. ...". Si veda in proposito il precedente - sempre Suprema Corte - nella sentenza 16133/14 (in questo articolo: "Violazione dati personali e risarcimento del danno: Corte di Cassazione") laddove pareva essersi chiarito che la pura violazione dei doveri del trattamento dati personali non doveva far scaturire automaticamente (in re ipsa) il diritto al risarcimento del danno ma che l'eventuale richiesta di danni andava valutata in funzione della "gravità della lesione" e dell'eventuale pregiudizio subito dal danneggiato, ovviamente previa dimostrazione del danno con adeguato supporto istruttorio. Quella sentenza riportava in motivazione parole come " ... in forza di previe allegazioni e di coerenti istanze istruttorie di parte, dovrà essere ancorato alla concretezza della vicenda materiale portata alla cognizione giudiziale ...".

Si noti come invece la sentenza ora in commento si limiti ad affermare la correttezza della quantificazione del danno secondo equità: "L'illecito protrarsi del trattamento di dati personali giustificava l'accoglimento della pretesa risarcitoria espressamente assoggettata dal D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 15 alla disciplina di cui all'art. 2050 c.c., peraltro alla condizione che dagli interessati fosse stata allegata e dimostrata sia pure in via presuntiva, come nel caso e avvenuto, l'esistenza di pregiudizi di natura non patrimoniale sofferti in sua conseguenza cass. nn. 15240 e 18812 del 2014) la cui liquidazione andava necessariamente operata con criteri equitativi, il ricorso ai quali e insito nella natura non economica del sofferto danno e nella funzione compensativa dell'attribuito risarcimento pecuniario".

Pur non comprendendo il cambio di portata così categorico della norma di cui all'art. 15 Cod. Privacy, va sottolineato come la sentenza ci renda chiaro che il danno ivi previsto (art. 15) sia un "danno non patrimoniale". Trattandosi di debito di valuta non si comprende la condanna al pagamento degli interessi legali - del tribunale - dalle date di proposizione delle domande al saldo.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civ. Sentenza 13161 del 24/06/2016:

 

Svolgimento del processo

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