La divisione giudiziale di beni provenienti da masse plurime
In presenza di beni provenienti da diversi titoli e costituenti quindi autonome masse, occorre procedere alla predisposizione di autonomi progetti di divisione. Cassazione civile Sentenza n. 17576/16

La Corte di Cassazione, con Sentenza, Sez. II Civ., n. 17576 del 05 settembre 2016, conferma il proprio orientamento in tema di divisioni con più masse, disponendo che in presenza di beni provenienti da diversi titoli e costituenti quindi autonome masse, occorre procedere alla predisposizione di autonomi progetti di divisione in relazione ad ognuna della masse coinvolte, essendo dato riunificare le masse solo in presenza di un consenso espresso in forma scritta e da parte di tutti condividenti.
Nel caso di specie la Corte d'Appello di Catania, con sentenza del gennaio 2015, accoglieva l'appello proposto dalla convenuta, approvando tre distinti progetti di divisone relativamente alle distinte masse comuni, rappresentate dai beni caduti nella successione del genitore, della zia ed acquisiti dai condividenti in regime di comunione ordinaria. La suddetta Corte d’Appello rilevava che trattandosi di una divisione di beni appartenenti a diverse masse, occorreva procedere alla formazione di autonomi progetti divisionali per ciascuna della masse, non potendosi accedere alla diversa soluzione fatta propria dal giudice di primo grado che aveva predisposto ed approvato un unico progetto di divisione.
La Corte di legittimità conferma quanto sostenuto in sede di appello, dando atto del “consolidato orientamento per il quale, in presenza di beni provenienti da diversi titoli e costituenti quindi autonome masse, occorre procedere alla predisposizione di autonomi progetti di divisione in relazione ad ognuna della masse coinvolte, essendo dato riunificare le masse solo in presenza di un consenso espresso in forma scritta e da parte di tutti condividenti”.
E’ possibile procedere ad una sola divisione, piuttosto che a tante divisioni per quante sono le masse, solo se tutte le parti vi consentano con un atto che, risolvendosi nel conferimento delle singole comunioni in una comunione unica, non può risultare da manifestazione tacita di volontà o dal mero comportamento negativo di chi non si oppone alla domanda giudiziale di divisione unica di tutti i beni delle diverse masse, ma deve materializzarsi in un negozio specifico che, se ha per oggetto beni immobili, deve rivestire la forma scritta "ad substantiam", perché rientrante tra quelli previsti dall'art. 1350 cod. civ.
La Corte afferma infine che conseguentemente, in mancanza di un siffatto negozio, il comportamento tenuto dalla parte che non si è opposta alla domanda di divisione unica nel giudizio di primo grado non impedisce a quest'ultima di proporre appello per denunciare la sentenza che ha accolto tale domanda.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 17576 del 05/09/2016:
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 24 aprile 1999 D.G. conveniva in giudizio la sorella D.T. per procedere allo scioglimento della comunione dei beni relitti della successione del padre D.P., e della zia, D.S..
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