Legittimario pretermesso e azione di riduzione: Cass. 22907/15

Successioni: donazione indiretta tramite compravendita e azione del legittimario pretermesso dall'eredità. Casi di necessità di accettazione con beneficio di inventario. Cassazione Sentenza n. 22907/15

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Legittimario pretermesso e azione di riduzione: Cass. 22907/15

La Corte di Cassazione civile, con Sentenza n. 22907 del 10/11/2015, affronta un caso non infrequente di compravendita simulata che costituisce donazione indiretta impugnata dai legittimari con richiesta di riduzione con ricalcolo dell'asse ereditario. Una volta ricalcolata la massa ereditaria veniva chiesto venisse disposta la divisione dei beni, con l'assegnazione delle quote agli eredi e con gli eventuali necessari conguagli.

Le corti di merito - primo e secondo grado - accoglievano la domanda accertando la simulazione della compravendita e disponevano la richiesta riduzione della donazione.

Il donatario proponeva ricorso per cassazione lamentando che il legittimario pretermesso non avrebbe potuto esperire l'azione di riduzione in quanto non aveva accettato l'eredità con beneficio di inventario (come prescritto dall'art. 564 c.c., comma 1).

Il problema sollevato da parte ricorrente riguarda la legittimazione alla proposizione dell'azione di riduzione e se detta azione debba essere esperita da persona qualificata come erede o possa essere esperita dal non erede.

Secondo la Suprema Corte "il legittimario totalmente pretermesso ... il quale proponga domanda di simulazione relativa di una compravendita, preordinata all'eventuale successivo esercizio dell'azione di riduzione, agisce in qualità di terzo e non nella veste di erede, qualità - necessaria ai fini della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio di inventario di cui all'art. 564 c.c., comma 1 - che egli acquista solo in conseguenza del positivo esercizio della medesima azione di riduzione".

Si compie, pertanto, una distinzione dovendosi verificare, nel caso di specie, se si tratti di legittimario completamente pretermesso o di legittimario parzialmente pretermesso.

Afferma, ancora, la Corte: " ... Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dall'art. 564, comma 1, per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede (per disposizione testamentaria o per delazione ab intestato), ma non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore".

 

Di seguito il testo di Corte di Cassazione civile Sentenza n. 22907 del 10/11/2015:

 

Svolgimento del processo

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