Non possibile la tacita risoluzione della locazione
Non si può risolvere il contratto di locazione per tacito consenso. Serve la forma scritta per risolvere un contratto che richiede "ad substantiam" la forma scritta. Cassazione Sentenza n. 7638/16

Le parti di un contratto di locazione tralasciavano per un certo periodo di tempo ferma una situazione nella quale, con immobile di fatto rilasciato, il locatore aveva omesso di richiedere il pagamento facendo intendere che il tutto fosse consensualmente risolto.
Il locatore, tuttavia, passava successivamente a chiedere i canoni non pagati con decreto ingiuntivo, prontamente opposto. Il caso veniva portato all'attenzione della Suprema Corte.
Con la sentenza in commento (Corte di Cassazione civile Sentenza n. 7638 del 18/04/2016) la S.C. afferma di doversi ritenere "senz'altro superato il precedente orientamento secondo cui la risoluzione consensuale del contratto di locazione non sarebbe soggetta a vincoli di forma".
La Cassazione accoglie la tesi del ricorrente secondo la quale, essendo necessaria ad substantiam la forma scritta per la stipulazione del contratto di locazione di immobili a scopo di abitazione, altrettanto è da ritenersi per il contratto di risoluzione consensuale di esso, onde non era possibile ritenere sussistente nella specie una sua tacita risoluzione, e afferma: "l'accordo risolutorio di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta "ad substantiam" è soggetto alla medesima forma stabilita per la conclusione di esso, e tale requisito può considerarsi soddisfatto solamente in presenza di un documento contenente la espressa e specifica dichiarazione negoziale delle parti".
Di seguito il testo di:
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 7638 del 18/04/2016
Svolgimento del processo
M.F. ottenne decreto ingiuntivo nei confronti di O.D. per il pagamento dell'importo di Euro 1.240,00 a titolo di canoni per la locazione di un proprio immobile.
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