Revocatoria fallimentare e i termini d'uso dell'art. 67 c. 3 lett a

Revocatoria Fallimentare la Cassazione per la prima volta sull'art. 67 co 3 lett. a) L. Fall. definisce il concetto di "termini d'uso" dei pagamenti. Cassazione Sentenza n. 25162/16

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Revocatoria fallimentare e i termini d'uso dell'art. 67 c. 3 lett a

La Corte di Cassazione, Sez. I, con Sentenza n. 25162 del 07/12/2016 si esprime per la prima volta in ordine all'esegesi del nuovo articolo 67 della Legge Fallimentare, comma terzo lettera a), soffermandosi, in particolare, sul significato da attribuire alla dizione "termini d'uso" in tema di particolari motivi di esenzione dall'azione revocatoria.

Riportiamo per comodità l'art. 67 della Legge Fallimentare limitatamente al comma terzo:

Non sono soggetti all'azione revocatoria:
a)  i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
b)  le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;
c)  le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data di dichiarazione di fallimento tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati compiuti investimenti per darvi inizio;
d)  gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo; il piano può essere pubblicato nel registro delle imprese su richiesta del debitore;
e)  gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 161;
f)  i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
g)  i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

Afferma la Corte di Cassazione, "E' nuova davanti a questa Corte la questione posta col primo motivo, relativa all' interpretazione dell'esenzione dalla revocatoria di cui all'art.67, 3° comma, lett.a) 1.f., prevista per "i pagamenti e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso." Più specificamente, la questione verte sull'esegesi del riferimento ai "termini d'uso", che per la Corte d'appello, va relazionato ai pagamenti, non già alle forniture oggetto di pagamento, e non alle consuetudini generali della determinata tipologia contrattuale, ma bensì alle "abitudini del singolo imprenditore".

Si tratta, in sostanza, di comprendere se debba estendersi la disamina dell'uso, dei termini d'uso, a ciò che genericamente accade nel settore di attività ove si è svolta la transazione o se debba essere ristretta, invece, al singolo rapporto fornitore/acquirente oggetto della contesa. Se, in altre parole, debba rilevare un parametro oggettivo del tipo di rapporto o se debba essere analizzato soggettivamente.

La S.C. propende per questa ultima soluzione e afferma: "A fronte del ventaglio delle soluzioni prospettate in dottrina, nel riferimento alla relazione tra il fallito e l'accipiens o alla prassi del settore economico, o ad ambedue detti elementi, la soluzione più appagante è quella che privilegia il rapporto diretto tra le parti, dando rilievo al mutamento dei termini, da intendersi non solo come tempi, ma anche come le complessive modalità di pagamento".

Si dovranno osservare, quindi, le modalità di pagamento intercorse nell'abitudine commerciale invalsa fra le parti della transazione di cui si chiede la revoca, da porre in relazione con l'eventuale modifica di tali abidutini di pagamento (modalità e tempi di pagamento). Potrà accadere, tuttavia, che l'azione revocatoria posta all'esame del Giudice sia la prima e ultima del nuovo rapporto intrapreso fra le parti, ponendosi, in tal caso, il problema di non potersi inquadrare un "uso" consolidatosi fra le parti.

 

La Suprema Corte a conclusione ha affermato il seguente principio di diritto:

"Il riferimento dell'art. 67, 3° comma, lett. a), 1.f., ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non già alla prassi del settore economico in questione".

 

 

 

 

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Sez. I, Sentenza n. 25162 del 07/12/2016:

Svolgimento del processo

Il Curatore del Fallimento della s.r.l. __________ chiedeva in giudizio la revoca, ex art.67,2° comma 1.f., come modificato dal d.l. 35/2005, convertito nella 1. 80/2005, dei pagamenti effettuati dalla società poi fallita alla s.r.l. Ca., nel periodo compreso dal 19 aprile al 18 ottobre 2005, per il complessivo ammontare di euro 51.202,98.
La Ca. si costituiva e contestava la fondatezza della domanda.
Il Tribunale, con sentenza del 24/3-4/5/2010, rigettava la domanda del Fallimento, ritenendo provata l'esenzione di cui all'art.67, 30 comma, lett. a), interpretando
"termini d'uso" come quelli    correnti tra le parti al
momento dell'atto solutorio, nell'ambito delle ordinarie
attività dell'impresa operante in un determinato settore e ritenendo sussistente tra le parti l'uso, conforme alla prassi del settore, dei pagamenti in contanti della merce acquistata al dettaglio.
La Corte d'appello, con la pronuncia del 15/2- 6/3/2013, in accoglimento dell'appello del Fallimento, ha revocato i
pagamenti per la somma complessiva di euro 51.202,98, e condannato la Ca. al pagamento della somma indicata, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, nonché alle spese dei due gradi di giudizio.

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