Successioni: sulla ammissibilità della rinuncia preventiva al diritto di prelazione ereditaria
Confermata l’ammissibilità della rinuncia preventiva al diritto di prelazione ereditaria ex art. 732 c.c. (Cassazione Civ, Sez. II, Sentenza n. 16314 del 4/08/2016)

La Suprema Corte di Cassazione, con Sentenza n. 16314 del 4 agosto 2016 della II Sezione Civile, torna dopo anni sulla natura del diritto di prelazione ereditaria ai sensi dell’articolo 732 c.c., che espressamente dispone “Il coerede, che vuol alienare a un estraneo la sua quota o parte di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione. Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni successivo avente causa, finché dura lo stato di comunione ereditaria”.
E’ sicuramente fuori discussione che, ai fini dell’operatività del diritto di prelazione ereditaria, e della sua rinuncia, si debba attendere la morte del soggetto della cui eredità si tratta. Finche non si ha un de cuius non si può parlare di prelazione ereditaria.
Si è per lungo tempo discusso se, ai fini della rinuncia al diritto di prelazione ereditaria, diritto spettante dal momento dell’apertura della successione, si dovesse attendere la denuntiato prevista dall’art. 732 c.c., con necessaria precisazione anche del prezzo e del futuro acquirente.
In primis la Corte di Bologna perviene alla conclusione che “la preventiva rinuncia al diritto di prelazione è ammissibile”, avendo l’erede tale diritto fin dall’acquisto della propria qualità.
La Corte d’Appello chiarisce altresì che detto diritto di rinuncia opera altresì nel caso l’erede avesse concluso un contratto preliminare di vendita, con espressa riserva di nomina, e la riserva non sia stata sciolta. L’omesso rispetto del termine di tre giorni contemplato dall’articolo 1402 c.c. a nulla rileva.
La Corte di legittimità, conferma un suo precedente orientamento (Sent. Cass. Civ., Sez. 2, 14 gennaio 1999, n. 310), secondo cui “il coerede può rinunziare al diritto di prelazione riconosciutogli dall’articolo 732 c.c. non solo con riferimento a una specifica proposta, in concreto notificatagli, che contenga tutti gli estremi dell’alienazione della quota (o di parte di essa) e in particolare del prezzo, ma anche preventivamente e percio’ pure con riguardo ad un’alienazione progettata genericamente, giacche’ tale diritto si acquista insieme con la qualità ereditaria e, quindi, preesiste alla denuntiatio”, essendo priva di fondamento la tesi secondo cui “ai fini della validita’ della rinunzia alla prelazione ex articolo 732 c.c.” sarebbe “necessaria la individuazione (quanto più sollecita possibile) del terzo acquirente, pena la nullità della rinunzia per indeterminatezza dell’oggetto”.
Davide Giovanni Daleffe
-------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, sezione II civile, Sentenza n. 16314 del 4/08/2016:
RITENUTO IN FATTO
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!