Truffa, bonifico bancario e momento consumativo
Truffa: trasferimento di danaro con bonifico bancario e momento di consumazione del reato. Il bonifico può essere revocato nelle more della transazione impedendo la consumazione del reato (Cassazione Penale. Sentenza n. 37400/16)

La massima
Nel caso di bonifico bancario, «il momento dell'ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro, oggetto dell'operazione bancaria, come destinazione un conto corrente diverso da quello dell'ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall'ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione».
Così la Sezione feriale della Suprema Corte con sentenza n. 37400 udienza del 30/08/2016 (dep. 08/09/2016) in merito alla consumazione del delitto di truffa attraverso la dazione della somma di denaro tramite operazione di trasferiemento realizzata a mezzo di bonifico bancario.
La riflessione sul momento consumativo del delitto de quo ricade necessariamente sulla questione della competenza per territorio, questione
Il fatto
L'atto di disposizione avveniva mediante bonifco bancario ordinato a Ferrara mentre il conto di destinazione si trovava presso una banca sita a Brescia.
Il tribunale di Ferrara1 prima e la Corte d'Appello di Bologna2 dopo condannavano il prevenuto alla pena di giustizia per la consumazione del delitto di truffa aggravata.
I giudici di merito avevano ritenuto radicarsi la competenza per territorio a Ferrara, luogo in cui aveva trovato compimento la condotta della persona offesa che aveva ordinato il bonifico bancario, identificando quale criterio applicabile il primo atto consumativo della truffa.
L'imputato dunque proponeva ricorso per Cassazione eccependo la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 8 cod. proc. pen..
La questio juris
La Suprema Corte richiama all'uopo il consolidato orientamento nomofilattico secondo cui il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell'effettivo conseguimento dell'ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, e tale momento si verifica all'atto dell'effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell'agente.
In particolare, il giudice di legittimità richiamava la sentenza della I Sezione del 30/05/1997, n. 3869 che così decideva sul conflitto di competenza allora sorto proprio in merito al radicamento della competenza per territorio relativa al delitto di truffa, a seguito di una riflessione circa il momento consumativo del delitto de quo.
Inoltre, viene richiamata pure la sentenza della V Sezione del 29/01/2009, n. 14905 secondo cui, ai fini della consumazione del reato di truffa, è necessario che il profitto dell'azione truffaldina entri nella sfera giuridica di disponibilità dell'agente, non essendo sufficiente che esso sia fuoriuscito da quella del soggetto passivo.
Il reato, pertanto, si consuma là dove il soggetto attivo "procura" a sè medesimo o ad altri il profitto ingiusto e non nel luogo nel quale viene disposto l'eventuale pagamento della obbligazione contratta con l'accordo.
Il criterio adottato dai giudici di merito, improrpriamente richiamato secondo la Suprema Corte, poggiava sul principio di cui alla sentenza della Sez. 1, n. 25230 del 13/03/2015, secondo cui nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie postepay), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l'effettivo conseguimento del bene da parte dell'agente, che ottiene l'immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima. Da ciò, i giudici di merito hanno ritenuto consumato il delitto di truffa.
Tuttavia, la Sezione feriale chiarisce la natura improrpia di detto richiamo, in quanto il delitto di truffa, con riferimento al suo momento consumativo, si atteggia in maniere diversa a seconda dello strumento di disposizione utilizzato dalla persona offesa, dovendosi dunque differenziare i casi in cui l'atto dispositivo avvenga mediante ricarica di carta prepagata ovvero mediante bonifico bancario.
In particolare, il principio richiamato dal giudice territoriale non può trovare idonea applicazione nel caso concreto, in quanto detto meccanismo «non è applicabile al bonifico bancario, per il quale il momento dell'ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro, oggetto dell'operazione bancaria, come destinazione un conto corrente diverso da quello dell'ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall'ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione».
Il principio (generale)
Per stabilire il momento consumativo del delitto di truffa – e dunque il giudice competente per territorio - dovranno quindi distenguersi i casi a seconda del metodo di pagamento o dell'operazione di trasferimento adottato. Invero, «occorre che avvenga un consolidamento in termini economici dell'operazione in capo al soggetto attivo, cosa che avviene solo nel momento in cui la somma di denaro bonificata viene accreditata sul conto corrente del destinatario, con conseguente e successivo addebito sul conto corrente dell'ordinante che ne perde definitivamente la disponibilità».
Consolidamento che invece si realizza contestualmente al versamento del denaro su carta di pagamento ricaricabile.
La Suprema Corte, quindi, ha definito il principio cui dovrà attenersi il giudice del rinvio, per cui «nel bonifico bancario il momento dell'ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro, oggetto dell'operazione bancaria, come destinazione un conto corrente diverso da quello dell'ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall'ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione».
Dott. Andrea Diamante
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1 Sentenza del 19 febbraio 2016
2 Seconda sezione penale, 19/02/2016 n. 2538/2013
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale sentenza n. 37400 del 08/09/2016:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza in data 19 febbraio 2016, la Corte d'appello di Bologna, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Ferrara in data 22 maggio 2012 con la quale F.A.P. era stato condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed Euro 800,00 di multa per il reato di truffa aggravata, oltre al risarcimento del danno.
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