Condominio: l'installazione dell'ascensore deve essere preceduta da delibera assembleare?

Può il singolo condomino installare un ascensore privato. Se si, deve renderlo fruibile a tutti i condomini? E come vanno ripartite le spese installazione e manutenzione? Cassazione Ordinanza n. 20713/2017

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Condominio: l'installazione dell'ascensore deve essere preceduta da delibera assembleare?

Può un condomino autonomamente far installare un ascensore nel condominio da utilizzare privatamente? E se si, possono gli altri condomini chiedere di partecipare alla spesa e utilizzare quanto installato? E' necessaria una delibera assembleare?

A queste domande risponde la Corte di Cassazione civile con Ordinanza n. 20713 del 04 settembre 2017. Il caso, si è capito, è quello del condomino singolo che installa un proprio ascensore.

Parte ricorrente lamentava, fra le altre cose, che l'installazione dell'ascensore non fosse stata preceduta da alcuna deliberazione assembleare. La S.C. specifica la questione, cita propri precedenti e divide i casi: 1) l'installazione di un ascensore condominiale va deliberata dall'assemblea; 2) ma può anche essere decisa da tutti i condomini (unanimità) al di fuori della assemblea; 3) il singolo condomino può installare un impianto suscettibile di utilizzazione separata, ma gli altri condomini potranno parteciparvi.

Si cita: " ... l'installazione "ex novo" di un ascensore in un edificio in condominio (le cui spese, a differenza di quelle relative alla manutenzione e ricostruzione dell'ascensore già esistente, vanno ripartite non ai sensi dell'art. 1124 c.c., ma secondo l'art. 1123 c.c., ossia proporzionalmente al valore della proprietà di ciascun condomino: Cass. Sez. 2, 25/03/2004, n. 5975; Cass. Sez. 2, 17/02/2005, n. 3264) costituisce innovazione che può essere deliberata dall'assemblea condominiale con le maggioranze prescritte dall'art. 1136 c.c., oppure direttamente realizzata con il consenso di tutti i condomini, così divenendo l'impianto di proprietà comune. Trattandosi, tuttavia, di impianto suscettibile di utilizzazione separata, proprio quando l'innovazione, e cioè la modificazione materiale della cosa comune (nella specie, il vano scale) conseguente alla realizzazione dell'ascensore, non sia stata approvata in assemblea (lo stesso art. 1121 c.c., comma 2, parla di maggioranza dei condomini che abbia "deliberata o accettata" l'innovazione), essa può essere attuata anche a cura e spese di uno o di taluni condomini soltanto (con i limiti di cui all'art. 1102 c.c.), salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera (Cass. Sez. 2, 18/08/1993, n. 8746; Cass. Sez. 2, 18/11/1971, n. 3314; Cass. Sez. 2, 13/03/1963, n. 614)".

E continua: " ... L'art. 1121 c.c., comma 3, fa, infatti, salva agli altri condomini la facoltà di partecipare successivamente all'innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell'opera, con l'obbligo di pagarne pro quota le spese impiegate per l'esecuzione, aggiornate al valore attuale".

 

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Ordinanza n. 20713 del 04/09/2017

 

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

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