Valore della controversia, ai fini della competenza, dell’impugnazione di delibera condominiale
Impugnazione di delibera condominiale: il valore della controversia per la determinazione della competenza va determinato sulla base del valore dell’intera delibera e non della parte posta in contestazione. Cassazione Civile Sentenza n. 25721/2023

In fatto.
Nella impugnazione di una delibera condominiale un condomino contestava le spese addebitategli per la realizzazione di varie opere. L’impugnazione della delibera era posta innanzi al Giudice di Pace il quale, a conclusione del processo, rigettava la domanda confermando la bontà della delibera condominiale.
Il condomino proponeva appello avanti al Tribunale il quale ultimo concludeva il giudizio per inammissibilità della domanda, ai sensi dell'articolo 339 comma 3 c.p.c. essendo il valore inferiore ad euro 1.100,00 (in applicazione del principio tempus regit actum, ora limite posto ad euro 2.500,00) e quindi causa da decidersi secondo equità ex art. 113 comma 2 c.p.c. e quindi non appellabile.
Seguiva il ricorso per cassazione, nel quale il ricorrente lamenta che la contestazione deve intendersi riferita all'intera delibera e che quindi è il valore di questa a dover essere preso in considerazione ai fini della determinazione del giudice competente.
Decide sul caso la Corte di Cassazione con Sentenza n. 25721 depositata in data 4 settembre 2023.
Valore della controversia dell’impugnazione di delibera condominiale: giurisprudenza in evoluzione
Il provvedimento, in esame, della Corte di Cassazione ha il pregio di ritornare sulla modifica dell’orientamento un tempo prevalente (e quindi oramai divenuto superato) in materia di valore della competenza dell’impugnazione della delibera dell’assemblea del condominio.
Come emerge dal caso di specie, tale determinazione esplica effetti anche sulla competenza del giudice adito (e sulla impugnabilità).
Con riferimento all’art. 12 del c.p.c. la precedente giurisprudenza determinava il valore della causa di impugnazione della delibera condominiale sulla base della singola frazione contestata dell'importo complessivo del relativo capo di spesa.
La Corte fa presente che fra il 2021 e il 2022 si è modificato tale orientamento (precisamente citando Cass. 19250/2021 e Cass. 9068/2022).
La giurisprudenza di legittimità ora sostiene che l'art. 12 c.p.c. "subisce deroga" nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto, che va, pertanto, preso in considerazione nella sua interezza e non già solo nella parte contestata (così come vorrebbe l'art. 12 c.p.c.) ai fini della determinazione del valore della causa.
La sentenza in esame non fa che proseguire i nuovi dettami e richiama il precedente secondo il quale anche laddove la controversia cada solo sulla quota di partecipazione alle spese condominiali del singolo condomino, il valore della causa è da determinare "sulla base dell'atto impugnato e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione".
Tale nuova impostazione fonda il proprio assioma logico-giuridico sulla constatazione che si dovrebbe poter desumere che, ove sia dedotta una singola coppia pretesa-obbligo che si fonda o che è parte di un rapporto complesso e il convenuto si limiti a contestare l'esistenza o la validità del rapporto complesso, l'autorità di cosa giudicata si estende all'accertamento di tale rapporto, indipendentemente dal fatto che esso sia tratto ad oggetto ad oggetto di una esplicita domanda di accertamento incidentale ai sensi dell'art. 34 c.p.c.
Analogamente per la delibera assembleare del condominio. La contestazione del singolo condomino dell’an e del quantum dell’imputazione di spesa a suo carico, mette in discussione l’intera delibera.
Conclude la Corte affermando:
“ ... al fine di individuare il giudice competente, la parte contestata del rapporto obbligatorio finisce con l'identificarsi con la delibera di spesa nel suo complesso, mentre ai fini del merito la contestazione si appunta sulle singole quote di spesa chiamate in causa dal condomino impugnante. Alternativamente si può radicalmente argomentare che in tal caso l'art. 12 c.p.c. subisce deroga, sulla falsariga dell'orientamento giurisprudenziale affermatosi nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto nel suo complesso, ancorché sia contestata praticamente solo una parte di esso”.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Civile Sez. II, Sentenza n. 25721 del 04/09/2023
Fatti di causa
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