Corte di Cassazione civile Sez. I, Sentenza n. 1095 dep. 21/01/2016

Partecipazione di una Srl ad una società di persone o di fatto. Recesso socio per mutamento oggetto sociale. Efficacia degli atti eccedenti l'oggetto sociale. Cassazione civile Sentenza n. 1095/2016

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Corte di Cassazione civile Sez. I, Sentenza n. 1095 dep. 21/01/2016

E' enunciato il seguente principio di diritto:

"La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell'art. 2361 c.c., comma 2, dettato per la società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell'organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorchè l'assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell'oggetto sociale, fattispecie peraltro estranea al caso di specie - la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell'art. 2479 c.c., comma 2, n. 5".

 

E sul potere di rappresentanza degli amministratori per atti eccedenti l'oggetto sociale:

" ... le limitazioni al potere di rappresentanza degli amministratori non operano nei confronti dei terzi, salva la prova che essi abbiano intenzionalmente agito in danno della società: onde si "esclude sia la sussistenza di un onere del terzo di accertarsi preventivamente dell'esistenza di tali limitazioni, sia la rilevanza della mera conoscenza delle stesse da parte del terzo" ...  Il terzo deve poter confidare sull'efficace spendita del nome della società da parte di chi ne abbia la rappresentanza, senza onere di accertare se, nel caso contingente, esistano i presupposti procedimentali "interni" previsti dalla legge".

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione civile Sez. I, Sentenza n. 1095 dep. 21/01/2016

 

Svolgimento del processo

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