E' deducibile il costo per l'abbigliamento da parte del libero professionista?

Il costo sostenuto per l'acquisto di capi di abbigliamento è deducibile per il libero professionista ma solo in determinati casi e in certa misura. Comm. Tributaria Prov. Milano Sentenza n. 6443/2016

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E' deducibile il costo per l'abbigliamento da parte del libero professionista?

Va riportata la Sentenza n. 6443 del 22/07/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che ha avuto modo di esprimersi in merito alla deducibilità fiscale dell'acquisto di capi di abbigliamento da parte di una libera professionista, come raro esempio di giurisprudenza sul punto.

La questione riguardava l'impugnativa di avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di una libera professionista, presentatrice televisiva, che aveva posto quale costo deducubile spese per vestiario, parrucchiere, mobili, ecc.

La Commissione Tributaria Provinciale accoglie parzialmente il ricorso. Secondo la Corte "il concetto di deducibilità di un costo per inerenza riguarda non tanto la natura del bene o del servizio ma il suo rapporto con l’attività professionale , in relazione allo scopo perseguito al momento in cui la spesa è stata sostenuta e con riferimento a tutte le attività tipiche della professione stessa e non semplicemente , ex post in relazione ai risultati ottenuti in termini di produzione del reddito".

E si sofferma specificatamente sul vestiario e accessori di abbigliamento, affermando: "... non v’è dubbio che vestiario e accessori , in alcuni casi specifici, devono essere considerati inerenti all’attività svolta e, pertanto, il loro costo integralmente deducibile ( è il caso della toga per l’Avvocato o, in generale, della divisa da indossare durante l’orario di lavoro tanto da parte dell’imprenditore quanto dai dipendenti). In altri casi , in cui il vestiario e gli accessori utilizzati per la propria attività potrebbero avere anche impieghi privati (frac per il direttore d’orchestra)  si ritiene opportuno limitarne la deducibilità applicando percentuali forfettarie, così come previsto dal comma 3 dell’art. 54 del TUIR per l’utilizzo di beni in uso promiscuo... ".

Si riporta per completezza l'art. 54 comma 3 del TUIR:

3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili diversi da quelli indicati nel comma 4 adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo unitario non e' superiore a 1 milione di lire, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i canoni di locazione anche Finanziaria e di noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell' arte o professione, e' deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili nonche' quelle relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

Il libero professionista che acquista un abito elegante per potersi presentare in modo più che decoroso al proprio cliente o in udienza potrà dedurlo fiscalmente quale costo professionale? La sentenza in commento parrebbe aprire a tale possibilità anche se va detto che non compie alcun richiamo diretto all'ipotesi menzionate e che, da altro canto, si tratta della isoltata voce di una Commissione Tributaria di primo grado.

Secondo taluno la risposta dovrebbe, invece, essere comunque negativa non costandosi un obbligo regolamentare di "ben vestire" in udienza o in ufficio ma è anche vero che non vi è obbligo di acquisto di un'auto per lo svolgimento del lavoro che pure e pacificamente ha percentuali di detraibilità, per i costi di acquisto e di uso. Una materia sulla quale sarebbe opportuno un chiarimento.

Sul mobilio (arredamento) la Commisisone Tributaria è ancora più chiara: svolgendo la ricorrente parte del proprio lavoro a casa per servizi fotografici e registrazioni video giustamente ha imputato come costo deducibile al 50% il prezzo di acquisto di mobilio e accessori per la casa.

 

 

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Di seguito il testo di
Commissione Tributaria Provinciale Milano Sentenza n. 6443 del 22/07/2016:

 

Svolgimento del processo

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