Destrezza: le Sezioni Unite pongono fine al contrasto.
Le Sezioni Unite risolvono il contrasto giurisprudenziale in materia di "destrezza" del furto. Corte di Cassazione Penale Sezioni Unite Sentenza n. 34090 del 12/07/2017

1. Introduzione. La carenza definitoria
Le Sezioni Unite con la sentenza del 12 luglio 2017, n. 34090 tornano sulla vexata quaestio del furto aggravato dalla detrezza ex art. 625, co. 1, n. 4, cod. pen..
Invero, la Suprema Corte è intervenuta più volte sulla sussistenza di tale aggravante con riferimento all'approfittamento da parte dell'agente di una situazione di distrazione della persona offesa venutasi a creare spontaneamente, non all'uopo provocata dall'agente che profittava dalla condizione venutasi a creare. Ciò a dimostrazione della criticità nell'individuazione di canoni interpretativi univoci.
Invero, la disposizione di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., considera il furto aggravato perché commesso con destrezza, ma non offre alcuna definizione del concetto di destrezza, demandando così all'interprete l'individuazione di quelle circostanze per cui è possibile definire il furto aggravato dalla destrezza. E proprio tale carenza definitoria, secondo le Sezioni Unite, è all'origine del contrasto nomofilattico venutosi a creare, contrasto tanto refrattario da richiedere appunto un loro intervento.
Il quesito interpretativo, ricorda la Corte, non assume valore soltanto sul piano dogmatico, ma riveste rilievo concreto perché la soluzione prescelta incide sul regime di procedibilità dell'azione penale, essendo l'autore del furto aggravato, e non di quello semplice, perseguibile d'ufficio e dipendendo dal riconoscimento della fattispecie aggravata, col conseguente innalzamento dei limiti sanzionatori, la possibilità di applicazione della causa di non punibilità della speciale tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen..
2. Il quesito interpretativo e il principio di diritto formulato dalle Sezioni Unite
A ragione del contrasto giurisprudenziale, la IV Sezione penale, accogliendo anche la sollecitazione all'uopo espressa dall'imputato, con ordinanza in data 21 dicembre 2016-17 febbraio 2017 rimetteva la decisione del ricorso alle Sezioni Unite.
Con decreto in data 21 febbraio 2017, il Primo Presidente assegnava il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l'udienza pubblica del 27 aprile 2017.
Con memoria depositata in data 11 aprile 2017, l'Avvocato generale ha illustrato le proprie conclusioni, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, manifestando adesione alla linea interpretativa più restrittiva, che per poter ravvisare la circostanza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., esige il compimento di una condotta rivelatrice di particolare capacità fisica o abilità mentale, idonea a eludere il controllo della persona offesa.
Le Sezioni Unite, dunque, erano chiamate a risolvere la questione di diritto "se, nel delitto di furto, la circostanza aggravante della destrezza, prevista dall'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., sia configurabile quando il soggetto agente si limiti ad approfittare di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa".
Tale il principio enucleato:
La circostanza aggravante della destrezza di cui all'art. 625, primo comma, n. 4, cod. pen., richiede un comportamento dell'agente, posto in essere prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, caratterizzato da particolare abilità, astuzia o avvedutezza, idoneo a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene stesso; sicché non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso da chi si limiti ad approfittare di situazioni, dallo stesso non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore dalla cosa.
3. Il contrasto giurisprudenziale. Una breve selezione delle più recenti pronunce
L'ordinanza della IV Sezione e la sentenza delle Sezioni Unite offrono una ricognizione degli orientamenti emersi in tema di furto con destrezza, evidenziando il contrasto giurisprudenziale in merito all'aggravante della destrezza con riferimento al caso in cui l'imputato non dà causa alle condizioni che gli agevolano la sottrazione del bene.
Contrasto giurisprudenziale, peraltro, segnalato anche dall'Ufficio del Massimario con la Relazione n. 18 del 18 marzo 2016.
Ciò che è certo, la destrezza informa il fatto criminoso di un più marcato disvalore perché l'altrui patrimonio è oggetto di aggressione compiuta con modalità più efficaci in quanto rapide, agili, oppure scaltre ed avvedute, dimostrative di incrementata pericolosità sociale ed in grado di menomare la difesa delle cose.
3.1. L'orienatmento "estensivo": il mero approfittamento
Secondo un primo orientameto, sussiste l'aggravante della destrezza quando l'agente approfitti di una condizione contingentemente favorevole, o di una frazione di tempo in cui la parte offesa ha momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene, in quanto impegnata, nello stesso luogo di detenzione della cosa o in luogo immediatamente prossimo, a curare attività di vita o di lavoro1.
Tale orientamento più "estensivo" postula che ai fini della configurabilità della destrezza non è richiesto l'uso di una eccezionale abilità, essendo sufficiente che si approfitti di una qualunque situazione soggettiva ed oggettiva, favorevole ad eludere la normale vigilanza dell'uomo medio2.
Per cui, la situazione soggettiva all'uopo rilevante può essere anche uno stato, sia pure momentaneo e transeunte, di disattenzione della vittima designata, che implichi affievolimento dell'ordinario livello di guardia. La capacità di porre in essere la sottrazione della cosa mobile altrui, riuscendo a profittare con particolare abilità delle condizioni favorevoli alla fulminea azione, integra il quid pluris – rispetto allo standard di condotta ordinariamente occorrente per la materialità del furto – nel quale si sostanzia la circostanza aggravante in questione3.
Così interpretando, è sufficiente che l'agente approfitti di una situazione favorevole nel consentirgli di eludere la vigilanza della persona offesa, adottando accorgimenti idonei a non destare la sua attenzione4.
Deve, in sostanza, considerarsi condotta di destrezza quella condotta significativamente volta all'approfittamento di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea ad attirare l'attenzione della persona offesa distogliendola dal controllo e dal possesso della cosa5.
3.2. L'orientamento "restrittivo": la provocata minorata difesa
L'orientamento più restrittivo, invece, fa leva sulla ratio dell'aggravante della destrezza, preordinata a sanzionare l'aggressione al patrimonio in condizioni di minorata difesa, ritenendo che ciò non può farsi coincidere con il mero impossessamento di una res incustodita6.
A guisa di ciò, l'aggravante della destrezza è configurabile in presenza di condotte caratterizzate da una speciale abilità nel distogliere l'attenzione della persona offesa dal controllo e dal possesso della cosa7 per cui non sussiste detta aggravante nell'ipotesi di furto commesso dall'agente che approfitta della situazione di assenza di vigilanza sulla res da parte del possessore8, ovvero quando l'agente approfitti di una situazione di temporanea distrazione della persona offesa o di una frazione di tempo in cui questa ha momentaneamente sospeso la vigilanza sul bene, allontanandosi dalla cosa di poco e per poco tempo, in quanto in tal caso la condotta non è caratterizzata da una particolare abilità nell'eludere il controllo della vittima, ma dalla semplice capacità di cogliere un'opportunità in assenza di controllo da parte di quest'ultima9.
Analogamente, si è ritenuto non ricorrere la circostanza aggravante della destrezza nel caso in cui il derubato si trovi in altro luogo, ancorché contiguo, rispetto a quello in cui si sia consumata l'azione furtiva o comunque si sia allontanato da esso, in quanto, in questo caso, la condotta non è caratterizzata da particolare abilità dell'agente nell'eludere il controllo di cui sia consapevole, ma dalla semplice temerarietà di cogliere un'opportunità in assenza di detto controllo, il che è estraneo alla fattispecie dell'aggravante della destrezza10.
Secondo detto orientamento, quindi, la configurabilità dell'aggravante in questione richiede un'attività che, per abilità, astuzia e rapidità, sia funzionale a superare l'attenzione della vittima, con la conseguenza che essa va esclusa qualora l'agente si sia limitato a sfruttare un momento di disattenzione della vittima, che egli non ha determinato11.
4. La posizione delle Sezioni Unite
Le Sezioni Unite erano ben consapevoli dell'esistenza di due forti indirizzi nomofilattici in merito all'aggravante della destrezza di cui all'art. 625, co. 1, n. 4, cod. pen., motivo questo che ha indotto la Suprema Corte ad una motivazione scientifica sull'adesione al secondo orientamento, attraverso l'individuazione degli argomenti ermeneutici che avrebbero permesso di dettare l'istato principio di diritto.
4.1. Gli argomenti ermeneutici adottati
Nulla questio sulla concordanza di soluzioni allorquando la distrazione della vittima è provocata dall'agente o da suoi complici, anche se non imputabili, che creino azioni di disturbo, oppure impegnino l’attenzione della persona offesa, concentrandola in un punto o in comportamento specifico per distoglierla dalla vigilanza sul proprio bene.
Il problema si pone proprio quando l'agente non operi per creare le condizioni favorevoli alla sottrazione, ma si limiti a percepirle nella realtà fenomenologica a lui esterna ed a volgerle a proprio favore, inserendovi la propria azione appropriativa del bene altrui.
L'opinione favorevole a qualificare come destrezza siffatta condotta fa leva sulla ricostruzione dell’istituto come non richiedente nel soggetto attivo un’abilità eccezionale e straordinaria, per effetto della quale il derubato non abbia modo di accorgersi della sottrazione12 facendo rilevare solo lo stato di tempo e di luogo tale da attenuare la logica attenzione della parte lesa nel mantenere il dominio ed il possesso sulla cosa13.
Le Ss.Uu. hanno ritenuto doversi far ricorso al canone ermeneutico logico e sistematico e quindi a quello teleologico, che integrano il senso delle espressioni linguistiche mediante la considerazione coordinata del testo della previsione normativa nell’ambito del sistema normativo in cui esso è collocato e della sua ratio.
1) Innanzi tutto è il raffronto sistematico con la fattispecie basilare del furto non aggravato come delineata dal legislatore all’art. 624 cod. pen. ad offrire un primo momento di riflessione.
Di tal chè la modalità della condotta destra deve esprimersi in un quid pluris rispetto all'ordinaria materialità del fatto di reato, di tal ché deve potersi distinguere dal fatto tipico del furto semplice, rilevando all'uopo un tratto specializzante ed aggiuntivo rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie basilare.
Motivo per cui il mero prelievo di un oggetto dal luogo ove si trova in un momento di altrui disattenzione non integra la fattispecie circostanziata in esame perché non richiede nulla di più e di diverso da quanto necessario per consumare il furto "semplice". posto che l’agente non deve fare ricorso a particolare abilità-agilità o abilità-astuzia nello studio dei luoghi e del derubato.
Ne discende per le Ss.Un. che il furto di un bene perpetrato da chi colga a proprio vantaggio l’occasione propizia offerta dall’altrui disattenzione, non artatamente e preventivamente cagionata, non presenta i caratteri della destrezza, ossia dell’elemento strutturale della fattispecie di furto circostanziato tipizzato dall’art. 625, co. 1, n. 4, cod. pen., configurabile soltanto quanto il soggetto attivo si avvalga di una particolare capacità operativa, superiore a quella da impiegare per perpetrare il furto, nel distogliere o allentare la vigilanza sui propri beni esercitata dal detentore.
2) Secondo momento di riflessione, il raffronto con l'aggravante di cui all'art. 625, co. 1, n. 6, cod. pen., ossia l’essere stato il furto «commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande».
Come spiegano le Ss.Un., il legislatore ha inteso assegnare uno specifico rilievo all’incrementata gravità della condotta spoliativa in situazioni di affollamento, confusione ed estraneità del luogo, che nella vittima possono provocare disorientamento e allentamento dell’usuale livello di controllo su quanto condotto con sé come bagaglio.
Secondo le Ss.Un., l'assegnazione al delitto commesso in danno di viaggiatori di un autonomo rilievo ha inteso valorizzare i contesti concreti che facilitano la distrazione del detentore. Nelle valutazioni del legislatore, quindi, lo stato di disattenzione della vittima autonomamente insorto e l'approfittamento quale condizione favorente l'aggressione al suo patrimonio sono stati già considerati elementi strutturali della fattispecie tipica di furto aggravato ai sensi del n. 6, co. 1 dell'art. 625 cod. pen. e non possono dar luogo all'autonoma e diversa circostanza aggravante dell'aver agito con destrezza.
Dunque, ai fini della configurazione dell'aggravamento tipizzato al n. 4 della citata disposizione, non è sufficiente il mero approfittamento della semplice disattenzione della persona offesa, non essendo altrimenti comprensibile la previsione dell'aggravante di cui al n. 6 che invece si fonda proprio sulla mera disattenzione contingente e non artatamente provocata.
3) Assume rilievo, infine, l'estensione del principio di offensività alle circostanze del reato.
Il furto con destrezza è qualificato da una condotta furtiva attuata con particolare ingegno, astuzia e scaltrezza e da una risposta punitiva più gravosa. Posto che ad essere sanzionate più seriamente sono le condizioni di minorata difesa delle cose di fronte all'abilità dell'agente, le Ss.Uu. concludono che per ravvisare l'aggravante è necessario che l'agire riveli connotati di capacità ed efficienza offensiva che incrementino le possibilità di consumazione ed offendano più seriamente il patrimonio.
Per ciò le Ss.Uu. ritengono che ricorrendo una disattenzione spontanea il fatto manifesta la sola ordinaria modalità furtiva, inidonea a ledere più intensamente e gravemente il bene tutelato e privo dell'ulteriore disvalore preteso per realizzare la circostanza aggravante e indi per giustificare una punizione più seria.
Per tale ordine di ragioni, le Ss.Un. condividono l'orientamento che propugna una nozione più restrittiva di destrezza. Invero,
«assegnare valore qualificante alla sola prontezza nell'avvalersi della situazione favorevole comunque creatasi significherebbe valorizzare la componente soggettiva del reato e la pericolosità individuale, ponendo in secondo piano la materialità del fatto come concretamente offensivo del bene giuridico, in contrasto col principio di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., che, menzionando il fatto commesso, esclude che il reato possa essere considerato in termini di sola rimproverabilità soggettiva e con la stessa natura oggettiva della circostanza».
Dott. Andrea Diamante
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1Sez. V, 18 febbraio 2015, n. 20954; Sez. VI, 07 giugno 2012, n. 23108.
2Sez. V, 16 marzo 2010, n. 16276; Sez. III, 8 marzo 2007, n. 35872.
3Sez. 5, 05 dicembre 2007, n. 15321.
4Sez. V, 17 dicembre 2014 n. 7314.
5Sez. IV, 8 luglio 2008, n. 45488.
6Sez. V, 18 febbraio 2014, n. 12473.
7Sez. II, 18 febbraio 2015, n. 9374.
8Sez. IV, 10 novembre 2015 n. 46977.
9Sez. IV, 22 aprile 2016, n. 22164.
10Sez. V, 23 marzo 2010, n. 11079.
11Sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 14992.
12Sez. II, 11/10/1978, n. 1022.
13Sez. II, 28 gennaio 1977, n. 7416; Sez. II, 04 luglio 1986, n. 335; Sez. V, 18 febbraio 2015, n. 20954.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Penale Sezioni Unite Sentenza n. 34090 del 12/07/2017
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