Diffamatorio insinuare il matrimonio di interesse
Affermare che sposare un malato terminale costituisce un matrimonio di interesse e che interessa solamente l'eredità integra diffamazione. Cassazione penale Sentenza n. 31434/2017

1. La massima
L'attribuzione alla persona offesa della deliberata volontà di sposare un uomo di cui conosceva la condizione di malato quasi terminale, allo scopo di ereditarne i beni, avendo in precedenza ottenuto lo status di moglie, è significativa di un comportamento contrario al comune sentire ed ai canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati.
2. Il fatto e la quaestio juris
Condannato in fase di merito1 alla pena di giustizia ed al risarcimento dei danni per il reato di diffamazione di cui all'art. 595 cod. pen. consistita nell'aver attribuito alla persona offesa, comunicando con sue parenti, la volontà di sposarsi per interesse al solo scopo di acquisire lo status di vedova, l'imputato proponeva ricorso per Cassazione.
Tra le doglianze, la violazione di legge e il vizio di motivazione, poichè la Corte aveva giudicato integrato il delitto di diffamazione senza esplicitare le ragioni per le quali le espressioni contenute in imputazione sarebbero state offensive e per le quali non aveva ritenuto integrato il diritto di critica. Secondo la tesi difensiva, invero, l'espressione incriminata è lesiva della sensibilità personale della persona offesa, negandone dunque il carattere di obbiettività e l'idoneità ad integrare il delitto di diffamazione.
Va premesseo che, come emergeva dalle sentenze di merito, che per motivi di eredità intercorreva tra l'imputato, legato da rapporti di affinità con i parenti del defunto, e la persona offesa un contenzioso giudiziario sia civile che penale.
3. Il decisum
La frase con cui l'imputato aveva attribuito alla vedova la volontà di contrarre le nozze solo per acquisire la condizione di moglie e poi di vedova, quindi per interesse, assume un valore intrinsecamente offensivo della reputazione della donna, intesa come il senso della propria dignità personale nella opinione degli altri ed in sostanza nella considerazione sociale.
La Suprema Corte ha spiegato che l'attribuzione alla persona offesa della deliberata volontà di sposare un uomo di cui conosceva la condizione di malato quasi terminale, allo scopo di ereditarne i beni, avendo in precedenza ottenuto lo status di moglie, è significativa di un comportamento contrario al comune sentire ed ai canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati.
La Corte ha fondato tale assunto sul principio espresso precedentemente dalla stessa V Sezione2, per cui la divulgazione di comportamenti suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati integra senza dubbio la lesione della reputazione.
Sul punto, infatti, la Corte non trascura l'importanza che il matrimonio riveste dal punto di vista religioso, culturale, sociale e morale per la maggior parte dei cittadini italiani, riconosciuto nella Costituzione quale fondamento della società naturale quale è la famiglia. Di tal chè l'ipotizzata strumentalizzazione del matrimonio a scopo di lucro ha avuto una potenzialità lesiva non solo del suo personale amor proprio ma soprattutto della sua dignità e dalla considerazione da parte della comunità sociale in cui è inserita, che, di regola, disapprova tali comportamenti.
4. Considerazioni conclusive
Ciò che conferisce efficacia causale ad una condotta affinché la stessa possa rilevare come diffamatoria e come tale configurare il delitto di cui all'art. 595 cod. pen. non risiede tanto nell'obiettività acritica dell'offesa, bensì nell'obiettività ancorata ai valori etico-sociali che la communis opinio ha elevato a quadro di riferimento del retto vivere e agire umano, di tal ché la violazione di uno di tali canoni etici genera un giudizio di rimprovero da parte della collettività nei confronti del soggetto a cui è attribuita la condotta o la qualità contraria alla cornice di valori così formatasi, tale da ledere il senso della propria dignità personale nella opinione dei consociati.
Dunque, è diffamante non solo l'attribuzione di un fatto illecito perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, e quindi di per sé riprovevole, ma altresì l'attribuzione di condotte riprovevoli alla luce della communis opinio.
Alla stregua di ciò, anche il valore attribuito dalla collettività all'istituzione sociale (qual è, ad esempio, appunto il matrimonio) nel cui ambito si colloca l'attribuzione di una condotta o di una qualità gioca un ruolo sicuramente preponderante nell'indagine sulla diffamatorietà di una dichiarazione, imprescindibile per calibrare la capacità dell'attribuzione di suscitare sdegno e biasimo.
Dott. Andrea Diamante
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2Cass., V Sez., 31/01/2014, n. 18982, secondo cui, in tema di diffamazione, integra lesione della reputazione altrui non solo l'attribuzione di un fatto illecito, perché posto in essere contro il divieto imposto da norme giuridiche, assistite o meno da sanzione, ma anche la divulgazione di comportamenti che, alla luce dei canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati, siano suscettibili di incontrare la riprovazione della communis opinio.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 31434 del 23/06/2017:
RITENUTO IN FATTO
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