Diffamazione a mezzo stampa anche con riferimento alla sola attività svolta
Il reato di diffamazione a mezzo stampa è configurabile anche senza esplicita indicazione del nome del soggetto offeso. Cassazione Penale Sentenza n. 54177/2016

La massima
«Il reato di diffamazione a mezzo stampa è configurabile anche in assenza di esplicite indicazioni nominative, quando i soggetti verso cui le espressioni ritenute diffamanti sono state rivolte, siano individuabili tramite riferimenti alle attività lavorative svolte ».
La Sezione V, con la sentenza n. 54177 del 20/12/2016, definisce ancora una volta la portata del delitto di diffamazione aggravata di cui all'art. 595, co. 3, cod. pen., secondo cui la pena è aumentata "se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico", con particolare riferimento all'ineluttabile rilevanza dell'ampiezza dell'ambito territoriale e ambientale preso in considerazione, ai riferimenti soggettivi utilizzati ancorché all'apparenza generici e non univoci e alla posizione dei direttori responsabili dei giornali telematici.
Il fatto
Il Gup del Tribunale di Trani proscioglieva gli imputati dai delitti di cui agli artt 595 cp e 13 legge 47/48, rispettivamente il comandante della polizia municipale di Trani, che aveva redatto e diffuso un comunicato stampa in cui «offendeva la reputazione dell’avv. S. indicato, sia pure indirettamente, come complice di falsità in atto pubblico compiuto da un suo cliente», i redattori di giornali on line che avevano pubblicato il suddetto comunicato stampa e i direttori responsabili dei due giornali on line «per aver omesso il controllo necessario ad evitare che fosse pubblicato il comunicato stampa diffamatorio».
L'avvocato indicato nel comunicato, costituitosi parte civile, proponeva dunque ricorso per cassazione.
La questio juris
Il ricorrente lamentava l’errata interpretazione dell’art 595 cod. pen., in particolare «perché la sentenza aveva errato nel ritenere difficoltosa l’identificazione della parte civile, poiché il foro di appartenenza, il paese, molto piccolo, in cui aveva lo studio e le iniziali erano a tanto idonei»1.
Il Gup aveva sostenuto in motivazione che «l’indicazione delle sole iniziali del professionista costituitosi parte civile e l’indicazione del paese ove questi aveva lo studio professionale non erano elementi tali da far risalire immediatamente alla sua identificazione da parte dei lettori».
A sostegno di tale affermazione, il giudice di merito citava il principio contenuto in una risalente decisione di legittimità, la sentenza n. 15643 del 2005, secondo cui l'individuazione del soggetto passivo del delitto di diffamazione a mezzo stampa deve avvenire attraverso la valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta2.
Il decisum
Secondo la V Sezione la motivazione offerta dal giudice territoriale appariva non in linea con il prevalente orientamento seguito dalla Corte, tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie concreta.
In primo luogo, la Corte prende in considerazione l'ambito territoriale, sociale e lavorativo in cui si innestano le affermazioni ritenute diffamatorie.
La Suprema Corte richiama e ribadisce espressamente i principi di legittimità che presiedono al fatto di specie3, secondo cui il reato di diffamazione a mezzo stampa è configurabile anche in assenza di esplicite indicazioni nominative, quando i soggetti verso cui le espressioni ritenute diffamanti sono state rivolte siano individuabili tramite riferimenti alle attività lavorative svolte e qualora l’espressione lesiva dell’altrui reputazione sia riferibile, ancorché in assenza di indicazioni nominative, a persone individuabili e individuate per la loro attività, esse possono ragionevolmente sentirsi destinatarie di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato di cui all’art. 595 cod. pen..
In tal senso, in ossequio all'ermeneutica nomofilattica, la Suprema Corte pone rilevanza sul ristretto ambito territoriale e ambientale, per cui le indicazioni fattuali riguardanti il foro di appartenenza della parte civile e il paese, molto piccolo, in cui questa aveva lo studio professionale, unitamente alle sue iniziali agevolavano certamente l’individuazione dell'avvocato ricorrente4.
Con agevolezza, invece, la Corte è incline ad affermare che la diffusione del comunicato tramite la rete internet ha sicuramente aumentato l'effetto lesivo della sua onorabilità, ampliando la platea di soggetti che sono venuti a conoscenza dei fatti e in grado di individuarne l'asserito autore, in piena continuità con l'orientamento di legittimità che riconosce l'aggravante dell'utilizzo di mezzo di comunicazione di massa.
Non va poi taciuta la chiosa sulla responsabilità dei direttori responsabili dei giornali telematici, per i quali la Suprema Corte ha escluso ogni rilevanza penale della condotta degli stessi per la pubblicazione di affermazioni diffamatorie, dal momento che non è possibile l'assimilazione tra stampa cartacea e “stampa” telematica per le «profonde, ed intuitive, diversità ontologiche e strutturali», di tal ché «sotto il profilo dell’interpretazione della norma penale, sarebbe da considerare analogia in malam partem» quella che cercherebbe di estendere l'applicazione dell'art. 57 cod. pen. anche alla condotta dei direttori responsabili dei giornali telematici.
Nel concludere in tal maniere, la V Sezione avalla i richiami giurisprudenziali effettuati dalla giudice di merito5.
Considerazioni conclusive
Particolare importanza assume la contestualizzazione delle vicende che dà forma all'offesa al fine di poter ritenere configurato il delitto di diffamazione.
Non può che porsi in non calle qualsiasi argomentazione circa la mancata menzione esplicita del soggetto la cui condotta forma oggetto di divulgazione, posto che rileva all'uopo soltanto che gli elementi della fattispecie siano tali da permettere un'individuazione piena ed immediata del vituperato.
Certamente importante, in tal senso, l'ampiezza dei contesti territoriale ed ambientale in cui l'informazione ingiuriosa viene innestata e veicolata, in quanto la ristrettezza di tali contesti costituisce un eloquente ausilio all'individuazione, ancorché attraverso riferimenti di per sé apparentemente generalizzanti.
A ben vedere, i principi giurisprudenziali posti alla base della decisione della Corte (vd. nota 3) si pongono in stretta continuità con la pronuncia di legittimità richiamata dal giudice di prime cure.
Invero, tale pronuncia, nel ritenere che gli elementi della fattispecie concreta (quali natura e portata dell'offesa, circostanze narrate, oggettive e soggettive, riferimenti personali e temporali e simili) debbano essere complessivamente valutati tanto da poter ricavarsi con ragionevole certezza l'inequivoca individuazione dell'offeso intesa come piena e immediata consapevolezza che chiunque abbia avuto dell'identità del destinatario (vd. nota 2), pone in rilievo proprio la portata individualizzante degli elementi offerti in base ad un'attività, necessaria ed imprescindibile, di contestualizzazione ed attualizzazione degli stessi.
Dott. Andrea Diamante
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1 Inoltre, il ricorrente censurava la violazione delle regole dell’udienza preliminare, poiché il Gup in base al criterio della difficoltà ad identificare la persona offesa aveva prosciolto gli imputati senza valutare che al processo avrebbero potuto emergere elementi in senso contrario, motivo non affrontato dalla Corte in quanto annullava e rinviava al Tribunale.
2 Cassazione penale, Sez. V, 11/03/2005, n. 15643, secondo cui «L'individuazione del soggetto passivo della diffamazione a mezzo stampa, che incide sulla legittimazione attiva al diritto di querela, deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta: natura e portata dell'offesa, circostanze narrate, oggettive e soggettive, riferimenti personali e temporali, e simili. Questi elementi, e tutti gli altri che la vicenda offre, debbono essere complessivamente valutati, di guisa che possa ricavarsi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale, sia come fatto preprocessuale, cioè come piena e immediata consapevolezza che chiunque abbia avuto, leggendo l'articolo, dell'identità del destinatario» . Così pure Cassazione penale, Sez. V, 01/10/1998.
3 Cassazione penale, Sez. I, 22/01/2014, n. 16712, secondo cui «ai fini della integrazione del reato di diffamazione è sufficiente che il soggetto la cui reputazione è lesa sia individuabile da parte di un numero limitato di persone indipendentemente dalla indicazione nominativa» richiamando Cassazione penale, Sez. V, 20/12/2010, n. 7410.
Cassazione penale, Sez. V, 21/10/2014, n. 2784, secondo cui «qualora l'espressione lesiva dell'altrui reputazione sia riferibile, ancorchè in assenza di indicazioni nominative, a persone individuabili e individuate per la loro attività, esse possono ragionevolmente sentirsi destinatane di detta espressione, con conseguente configurabilità del reato ex art. 595 c.p.» richiamando, tra le altre, Cassazione penale, Sez. V, 17.2.2014, n. 23579
Cassazione penale, Sez. V, 8/01/2009, n. 46077, secondo cui «Ai fini del delitto di cui all'art. 595 c.p., occorre che la condotta contenga elementi tali da consentire, in maniera diretta o indiretta, ma sempre con ragionevole certezza, l'individuazione in equivoca, del diffamato, anche in via di esclusione o di deduzione nell'ambito di una ristretta categoria di persone».
4 Specie se si tiene in considerazione il fatto il ricorrente, come la stessa sentenza riconosce, è l’unico legale del foro indicato con studio nell'indicato paese.
5 Cassazione penale, Sez. V, 5/11/2013, n. 10594, secondo cui «Il direttore di un periodico on line non è responsabile per il reato di omesso controllo, ex art. 57 c.p., sia per l'impossibilità di ricomprendere detta attività on line nel concetto di stampa periodica, sia per l'impossibilità per il direttore della testata on line di impedire le pubblicazioni di contenuti diffamatori "postati" direttamente dall'utenza».
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 54177 del 20/12/2016:
Svolgimento del processo
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