Esclusa la sospensione della patente per l'imputato alla guida di una bicicletta
Non può essere sospesa la patente di guida quale sanzione accessoria per contravvenzioni al codice della strada commesse alla guida di una bicicletta. Cassazione penale Sentenza n. 52148/2017

1. La massima
«La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicabile in relazione a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede»
Con la breve sentenza n. 52148 del 19/09-15/11/2017 la IV Sezione indica il limite dell’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con riferimento a quei veicoli per cui non è previsto nessun titolo abilitativo.
2. Il fatto e la quaestio iuris
L’imputato, alla guida di una bicicletta al momento dell’occorso, rifiutava di sottoporsi all’accertamento dello stato di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di stupefacenti, motivo per cui a seguito di giudizio veniva condannato, applicando il giudice la pena ex art. 444 c.p.. Inoltre, veniva disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Il ricorrente deduceva dunque violazione di legge in relazione alla disposta sospensione della patente di guida, ritenuta illegittima in quanto il reato veniva commesso quando colto alla guida di un veicolo per cui non è previsto il conseguimento di alcun titolo abilitante.
3. Il decisum
La IV Sezione rileva che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida «non può essere disposta nei confronti di chi si sia posto alla guida di un veicolo per condurre il quale non è richiesta alcuna abilitazione, come un velocipede».
La Suprema Corte addiviene a tale principio anche in virtù di un orientamento giurisprudenziale consolidato. Invero, la Sezione IV con la sentenza n. 19413 del 29/03/2013 ha affermato che la sospensione del titolo abilitativo alla guida di cui all'art. 186 d.lgs. 285/ 1992 «può essere disposta solo quando l'imputato sia titolare di titolo abilitativo e si sia posto alla guida di veicolo che richieda uno dei titoli abilitativi per i quali la legge prevede la sospensione medesima».
Ed invero, stando al principio nomofilattico, è necessaria la contestuale ricorrenza di due condizione affinché possa disporsi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida di cui all’art. 186 C.d.S.: che l’imputato sia titolare del titolo abilitativo oggetto della sanzione e che lo stesso si sia posto alla guida di un veicolo che richiede appunto quel titolo abilitativo.
Dunque, non solo è esclusa la sospensione della patente per l’imputato alla guida di una bicicletta al momento della commissione di un illecito con violazione della disciplina della circolazione stradale, bensì è esclusa l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria ogni qualvolta l’imputato sia alla guida di un veicolo che non richiede il conseguimento di un titolo abilitativo, anche nel caso in cui l’imputato sia titolare di una patente di guida.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 52148 del 15/11/2017
Ritenuto in fatto
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