La rinuncia al legato da parte del legittimario può essere fatta fino al momento della decisione

Il potere del legittimario di chiedere la quota legittima postula la rinuncia al legato che, integrando gli estremi di una condizione dell'azione, può essere assolto fino alla decisione. Cassazione Ordinanza n. 19646/2017

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La rinuncia al legato da parte del legittimario può essere fatta fino al momento della decisione

Nel legato in sostituzione di legittima, il beneficiario, che non acquista la natura di erede, riceve una dazione a titolo particolare e tuttavia, se il beneficiario sia inquadrabile nel novero dei legittimari, sottoposta dalla condizione potestativa risolutiva costituita dalla possibile eventuale rinuncia.

Il legittimario può rinunziare al legato e chiedere la liquidazione della quota di legittima oppure, alternativamente, trattenere il legato, perdendo il diritto di chiedere l'eventuale differenza.

Il legato non necessita di apposita accettazione come per l'eredità. La semplice acquisizione da parte del legittimario dell'oggetto del legato in sostituzione della legittima non implica automatica manifestazione della sua preferenza per il legato, con conseguente perdita della facoltà di conseguire la legittima. L'acquisizione del bene oggetto del legato ha effetto immediato ma è sempre fatta salva la possibilità di rinunciare usufruendo della condizione risolutiva intrinseca all'istituto.

Qualora il beneficiario abbia ricevuto un legato avente ad oggetto un bene immobile e intenda rinunciare per conseguire la legittima, la rinuncia al legato stesso deve essere effettuata in forma scritta ex art. 1350 c.c., comma 1, n. 5.

Nel caso offerto all'attenzione della Corte Cassazione civile (che ha deciso con Ordinanza n. 19646 del 04 agosto 2017) la questione verteva sulla tempistica della dichiarazione di rinuncia, visto che la rinucia era stata espressa in corso di causa, subendo l'opposizione di controparte che ne eccepiva la tardività.

La Corte d'Appello aveva ritenuto tardiva la rinuncia al legato effettuata in corso di causa motivando che la domanda promossa in giudizio, tesa ad ottenere la quota legittima, presupponeva la previa acquisizione della qualità di erede in capo all'istante.

La Suprema Corte da atto che sulla questione del dies ad quem per l'esercizio della facoltà di rinunciare al legato in sostituzione di legittima, vi sono due orientamenti.

A - Secondo un primo orientamento il beneficiario, per conseguire la legittima, deve, previamente o quanto meno contestualmente alla domanda di riduzione, dismettere il legato.

B - Secondo altro orientamento, qualora l'azione di riduzione sia stata esercitata dal legatario entro il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di apertura dalla successione, la rinuncia attuativa del potere di scelta può essere sempre esercitata dal legatario stesso ove non sia intervenuta decadenza e l'assolvimento dell'onere della rinunzia al legato, costituente condizione dell'azione di riduzione (e non presupposto processuale), deve essere accertato con riguardo al momento della decisione e non a quello della proposizione della domanda.

La Corte propende per questo secondo orientamento, pur non ravvisando vero contrasto fra i due su indicati indirizzi.

Continua la Corte affermando che "rappresenta un principio consolidato quello per cui la condizione dell'azione - quale deve ritenersi la rinuncia al legato in sostituzione di legittima - può intervenire, in quanto requisito di fondatezza della domanda, fino al momento della decisione".

A conclusione la S.C. formula il seguente principio di diritto:

"Il potere attribuito al legittimario, in favore del quale il testatore abbia disposto un legato tacitativo, di conseguire la parte dei beni ereditari spettantegli ex lege, anzichè conservare il legato, postula l'assolvimento di un onere, consistente nella rinuncia al legato, che, integrando gli estremi di una condizione dell'azione, può essere assolto fino al momento della decisione".

 

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Di seguito il testo di
Corte Cassazione civile Ordinanza n. 19646 del 04/08/2017

 

Ritenuto in fatto

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