Le distanze fra edifici nella ricostruzione fronte strada pubblica

Il difficile rapporto fra le disposizioni del D.M. 1444/1968 e le norme sulle distanze previste dal Codice Civile. Un caso con strada pubblica interposta esaminato dal Consiglio di Stato Sentenza n. 4337/2017

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Le distanze fra edifici nella ricostruzione fronte strada pubblica

Con Sentenza n. 4337 del 14/09/2017 il Consiglio di Stato ha occasione di esporre alcuni principi che regolano il rapporto fra le storiche norme urbanistiche sulle distanze dettate dal D.M. 1444/1968, le capacità derogatorie dei piani comunali e le norme del Codice Civile.

Il caso di specie interessava una ricostruzione (con previa demolizione) di un edificio posto fronte strada.

Il proprietario dell'edificio frontista, posto, tuttavia, dall'altra parte della pubblica strada, lamentava il non rispetto delle distanze della nuova costruzione o, per meglio dire, ri-costruzione, che avveniva sullo stesso sedime del preesistente fabbricato, ma cambiando destinazione d'uso.

Sul punto, vale a dire sul dovere di rispetto della normativa in caso di ricostruzione, il CdS introduce una prima importante indicazione affermando: " ... la previsione del limite inderogabile di distanza riguarda immobili o parti di essi costruiti (anche in sopra elevazione) “per la prima volta” (con riferimento al volume e alla sagoma preesistente), ma non può riguardare immobili che costituiscono il prodotto della demolizione di immobili preesistenti con successiva ricostruzione". Sempre secondo la Corte, infatti, "la disposizione dell’art. 9 n. 2 D.M. n. 1444 riguarda “nuovi edifici”, intendendosi per tali gli edifici (o parti e/o sopraelevazioni di essi: Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2016 n. 3522) “costruiti per la prima volta” e non già edifici preesistenti, per i quali, in sede di ricostruzione, non avrebbe senso prescrivere distanze diverse".

Secondo il provvedimento in commento sarebbe controproducente obbligare l'arretramento in caso di ricostruzione potendosi ottenere, in tal caso, proprio una intercapedine, una sacca, che è proprio ciò che la normativa mira ad evitare, qualora tutti gli altri edifici seguano una linea diversa.

Con tale logica la Corte afferma la legittimità della norma regolamentare locale che prevede "la realizzazione di nuovi edifici a filo strada nel caso di prevalente allineamento".

Si pone in merito la necessità di soluzione di una apparente contraddizzione, stante che nel primo grado il TAR aveva contraddistinto l'edificio come "nuova costruzione". Il Consiglio di Stato compie una distinzione asserendo che l'allocuzione "nuova costruzione" va utilizzato ciascuno secondo una propria destinazione normativa. Per il TAR, infatti, era corretto utilizzare tale termine poiché intendeva riferisi al fatto che si trattava di una costruzione “completamente diversa per tipologia e destinazione d’uso”, ma ciò, secondo il CdS, "non esplica effetti ai fini dell’applicabilità dell’art. 9 DM n. 1444/1968".

Quanto al rispetto delle norme del Codice Civile, la Corte richiama "quanto previsto dall’art. 879, comma secondo, cod. civ., in base al quale “alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano” ... "

 

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Di seguito il testo di
Consiglio di Stato, Sentenza n. 4337 del 14/09/2017

 

FATTO

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