Modifiche al delitto di corruzione fra privati

In G.U. il D.Lgs 38/2017 che modifica il delitto di corruzione fra privati di cui all'art 2635 del cod. civile. Il testo dei nuovi articoli.

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Modifiche al delitto di corruzione fra privati

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.75 del 30 marzo 2017 il Decreto Legislativo n° 38 del 15 marzo 2017 titolato "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato". Il testo normativo introduce novità in ordine al delitto di corruzione tra privati previsto dall'art. 2635 del codice civile. che ad oggi al primo comma recita come segue (nostro il grassetto):

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di societa' o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilita' non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedelta', sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della societa' o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

L'essenziale differenza con il regime precedente è che il comportamento stigmatizzato nella norma doveva, nel precedente testo, cagionare nocumento all'ente o società, riferimento ora scoparso.

Il terzo comma dell'art. 2635 diventa ora:

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilita' non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le pene ivi previste.

andando ad aggiungere l'inciso "anche per interposta persona" prima assente.

Nuovo l'art. 3625-bis (Istigazione alla corruzione tra privati) che punisce chi promette o da' denaro o altra utilita' non dovuti agli amministratori e ai direttori generali, sindaci, liquidatori, ecc, persone in posizione apicale nella struttura societaria. Anche in questo caso si procede a querela della persona offesa.

Pene accessorie: seconod il nuovo art. 2635-ter la condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, comporta l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi.

Infine, la normativa modifica anche il D.Lge 231/2001 andando a sostituire la letteras s-bis) dell'art. 25-ter che ad oggi recita: "per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresi' le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2".

 

La nuova normativa entrerà in vigore in data 14 aprile 2017.

 

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Di seguito il testo del
Decreto Legislativo n° 38 del 15 marzo 2017:

 

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2017, n. 38
Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato;
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015 e in particolare l'articolo 19;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante approvazione del codice civile;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 marzo 2017;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo;

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