Numero chiuso delle ipotesi di nullità della società

Limiti della simulazione dell’atto costitutivo di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese e il caso della interposizione fittizia di persona. Cassazione civile Sentenza n. 15173/2017

- di Dott.ssa Rossana Accettella
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Numero chiuso delle ipotesi di nullità della società

Non può esistere la simulazione dell’atto costitutivo di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese, se non nei ristretti limiti dell’interposizione fittizia di persona, imponendo il sistema una lettura restrittiva dei casi di nullità di cui all’art. 2332 del Codice civile…”.

In tema di nullità della società, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi in senso restrittivo, affermando che …non può esistere la simulazione dell’atto costitutivo di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese, se non nei ristretti limiti dell’interposizione fittizia di persona, imponendo il sistema una lettura restrittiva dei casi di nullità di cui all’art. 2332 del Codice Civile….

Il Supremo Collegio formula tale principio di diritto pronunciandosi sul ricorso di un socio di una società a responsabilità limitata, il quale assumeva la presunta nullità dell’atto costitutivo della società.

Nel giudizio di merito di primo grado, l’attore chiedeva al Tribunale di dichiarare la nullità assoluta dell’atto di costituzione della società di cui era socio e la conseguente nullità relativa degli atti pubblici con i quali erano stati acquistati alcuni immobili, i cui veri proprietari avrebbero dovuto essere considerati i lo stesso attore ed i tre soci convenuti, nella misura del 25% ciascuno.

Nella specie l’attore fondava la propria richiesta di accertamento della nullità dell’atto costitutivo della società sul fatto che la stessa non avrebbe mai realizzato operazioni volte al conseguimento dell’oggetto sociale. L’unico fine sotteso alla costituzione della detta persona giuridica sarebbe pertanto, unicamente quello di acquistare immobili. Continuava l’attore che, in mancanza di un obiettivo comune tra i soci, si sarebbe realizzata unicamente una comunione ordinaria ex art. 2248 c.c.

Inoltre, l’attore lamentava che l’acquisto degli immobili aveva natura fiduciaria, essendo i veri acquirenti lui stesso e gli altri tre soci convenuti nella misura del 25% ciascuno. Successivamente, in violazione degli accordi intercorsi tra le Parti, i due acquirenti come formalmente risultanti dall’atto costitutivo della s.r.l, avevano proceduto a vendere agli altri due soci il 25% delle quote sociali, invece che un quarto delle proprietà immobiliari.

La s.r.l. e gli altri due soci si costituivano chiedendo il rigetto della domanda principale, nonché in via riconvenzionale la dichiarazione d’inefficacia dell’atto di cessione di quote all’attore, con riconoscimento del diritto di prelazione dell’altro socio convenuto.

Il Giudice di prime cure rigettava la domanda dell’attore ed accoglieva la riconvenzionale dei convenuti.

L’attore proponeva, quindi, appello in via principale, mentre i convenuti appellavano in via incidentale.

Confermando la decisione di primo grado, anche la Corte d’Appello rigettava la domanda del socio attore, motivando la propria decisione sul presupposto che “per costante giurisprudenza non è configurabile la simulazione di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese, ma soltanto la nullità nei limitati casi di cui all’art. 2332 c.c…”.

Le stesse motivazioni venivano, successivamente, dedotte dal ricorrente in Cassazione e respinte dalla Corte, in considerazione dell’impossibilità di giudicare sulle stesse senza spingersi in accertamenti di fatto, come ovvio inammissibili in sede di legittimità.

Il Supremo Collegio, confermando quanto statuito nelle due precedenti decisioni della fase di merito e, richiamando l’affermazione della Corte d’appello, così si esprime:

“…La Corte di merito infatti, richiamando l’orientamento di questa Corte regolatrice, ha posto a fondamento della propria decisione l’affermazione secondo cui non può esistere la simulazione dell’atto costitutivo di una società di capitali iscritta nel registro delle imprese, se non nei ristretti limiti dell’interposizione fittizia di persona, imponendo il sistema una lettura restrittiva dei casi di nullità di cui all’art. 2332 del codice civile…”.

Pertanto, secondo la Cassazione fornisce un’interpretazione restrittiva della previsione del richiamato articolo 2332 C.c, confermando come le ipotesi di nullità della società costituiscano un numero chiuso.

Accettella Rossana

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 15173  del 20/06/2017:


FATTI DI CAUSA

1. V.S. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Ostuni, la s.r.l. La Sc., C. V. M., G. S. e G. E., chiedendo che fosse dichiarata la nullità assoluta dell'atto di costituzione della menzionata società e la nullità relativa degli atti pubblici di acquisto in base ai quali la società risultava proprietaria di beni immobili, con conseguente accertamento che i veri acquirenti di tali immobili erano, in misura del 25 per cento ciascuno, lo stesso attore e i tre convenuti M., S. ed E..
A sostegno della domanda espose che la società aveva acquistato da privati, con sei atti notarili, una serie di beni immobili; che tale acquisto aveva natura fiduciaria, perché i veri proprietari erano l'attore i tre convenuti suindicati e non, come risultava dall'atto costitutivo della società, i soli soci S. e M.; che, negli accordi esistenti tra le parti, il S. avrebbe dovuto garantire la quota di esso attore ed il M. la quota dell'E.; che invece, contravvenendo a tali accordi, con due diversi atti, il M. aveva venduto all'E. il 25 per cento delle quote sociali anziché un quarto delle proprietà immobiliari ed il S. aveva venduto all'attore il 25 per cento delle quote sociali.
Si costituirono in giudizio la s.r.l. La Sc., Giuseppe S. e Giovanni E., chiedendo il rigetto della domanda principale e proponendo domanda riconvenzionale per sentire dichiarare l'inefficacia dell'atto di cessione di quote dal S. al S. e per vedere riconosciuto il diritto di prelazione dell'E., ai sensi dell'art. 7 dello statuto sociale, su detta quota.
Il Tribunale rigettò la domanda principale, accolse la domanda riconvenzionale, dichiarò l'inefficacia dell'atto di cessione di quote dal S. al S., riconobbe il diritto di prelazione dell'E., condannò l'attore al risarcimento dei danni in misura di euro 25.000, anche ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., nonché al pagamento delle spese di lite.

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