Personalizzazione del danno non patrimoniale: linee guida

Danno non patrimoniale e personalizzazione del danno. Criteri di liquidazione e necessaria motivazione delle singolarità, scostamenti rispetto ai parametri tabellari. Cassazione civile Sentenza n. 21939 del 21/09/2017

Personalizzazione del danno non patrimoniale: linee guida

1. Il principio di diritto

«Con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, ai fini della c.d. personalizzazione del danno forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari cui la sentenza abbia fatto riferimento (e che devono ritenersi destinati alla riparazione delle conseguenze ordinarie inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe), spetta al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione economicistica dello scambio di prestazioni), meritevoli di tradursi in una differente (più ricca e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità».

 

2. La decisione.

La III Sezione civile, con la sentenza n. 21939 del 6 luglio - 21 settembre 2017, torna sul danno non patrimoniale, con riferimento alla personalizzazione. Nel far ciò, la Suprema Corte ripercorre brevemente e preliminarmente l’attuale stato della giurisprudenza sull’unicità del danno non patrimoniale1.

 

3. Il danno non patrimoniale

La categoria generale del danno non patrimoniale, che attiene alla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da valore di scambio, presenta natura composita, articolandosi in una serie di aspetti o voci aventi funzione meramente descrittiva, tra cui emergono:

- il danno morale, identificabile nel patema d'animo o sofferenza interiore subiti dalla vittima dell'illecito, ovvero nella lesione arrecata alla dignità o integrità morale, quale massima espressione della dignità umana;

- il danno biologico, inteso come lesione del bene salute, di cui è possibile apprezzare la definizione offerta dall’art. 138 Codice delle assicurazioni private secondo cui «per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito»;

- il danno esistenziale, costituito dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del soggetto danneggiato.

Se tali voci ricorrano cumulativamente, occorre certamente tenerne conto in sede di liquidazione del danno, in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, ostando semmai con il carattere unitario della liquidazione la computazione dello stesso aspetto o voce due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni2.

 

4. La personalizzazione

Sul piano strettamente operazionale, ai fini della relativa liquidazione, il giudice deve attendere a due fasi:

- l’individuazione delle conseguenze ordinarie inerenti al pregiudizio, cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe, monetizzate con un criterio uniforme-tabellare;

- l’individuazione delle eventuali conseguenze peculiari, cioè quelle che si sono verificate nel caso specifico monetizzate con criterio ad hoc scevro da automatismi3.

Nella seconda fase, dunque, si deve tener conto dell'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata. Ai fini della c.d. personalizzazione del danno non patrimoniale, forfettariamente individuato attraverso i meccanismi tabellari, rilevanoo quindi:

- gli aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore;

- l'uso del corpo e la valorizzazione dei relativi aspetti funzionali.

- le risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale;

- le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari.

Dunque non è conferente ai fini della personalizzazione l'apprezzamento di circostanze solo asseritamente personalizzanti, senza l'opportuna articolazione analitica di dette voci attraverso la valorizzazione dei profili di concreta riferibilità e inerenza alla personale, specifica e irripetibile esperienza di vita della vittima. Invero, così si finirebbe per valorizzare ai fini della personalizzazione elementi astrattamente riferibili a qualunque altro soggetto che fosse ordinariamente incorso nelle medesime conseguenze lesive, con conseguente concreta ed inevitabile quanto inammissibile duplicazione risarcitoria, perché si tratta di aspetti già contemplati nella liquidazione tabellare.

 

5. La personalizzazione del danno non patrimoniale del terzo

Quanto alla liquidazione del danno non patrimoniale sofferto dal terzo, da considerarsi conseguenza dei pregiudizi alla salute sofferti dal prossimo congiunto, il canone equitativo che presiede all'individuazione della somma ritenuta idonea a compensare lo specifico pregiudizio è vincolato all'operatività di criteri di razionalità obiettivamente controllabili in grado di «soddisfare l'esigenza di una congrua forma di riparazione dello specifico pregiudizio subito dal danneggiato, senza tradursi in un'arbitraria (e oggettivamente incomprensibile) determinazione quantitativa del danno, priva di concreti e obiettivi spunti di riferibilità allo specifico caso individuale sottoposto a esame».

Invero, il danno non patrimoniale patito dai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali deve ritenersi illogicamente ed erroneamente determinato ove il giudice ne abbia quantificato l'entità in misura acriticamente e meramente pari a una frazione del danno non patrimoniale patito dalla vittima primaria, dovendo invece essere liquidato attraverso la necessaria considerazione di tutte le circostanze del caso concreto e senza alcun automatismo4, quindi tenendo in conto, pur nell'ambito di criteri predeterminati:

- delle condizioni personali e soggettive del danneggiato;

- della gravità delle conseguenze pregiudizievoli;

- la peculiare relazione affettiva del danneggiato con la vittima;

- la peculiare situazione familiare;

- le abitudini di vita;

- la consistenza del nucleo familiare e alla compromissione che ne sia derivata dal sinistro;

- ogni altra circostanza ritenuta rilevante in relazione al particolare caso sottoposto ad esame.

Rispondente a tale esigenza di attinenza alla realtà, quindi, una liquidazione del danno sofferto dal prossimo congiunto che individui quale parametro di riferimento i criteri tabellari per la liquidazione del danno non patrimoniale da morte di congiunto, apportando a tale dato una riduzione percentuale in ragione della diversa situazione valutata in concreto, costituendo questo «un parametro che comunque ha riguardo alla liquidazione di danni riferiti a un pregiudizio proprio dell'istante sofferto a seguito di fatti o eventi che, pur immediatamente riferiti alla persona del congiunto, inevitabilmente appaiono destinati a riflettersi sulla sfera giuridico-esistenziale dello stesso soggetto che ne invoca il risarcimento».

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

 

________________
1 La corte territoriale, in applicazione dell'art. 2054, co. 2, c.c., ha ritenuto di dover procedere a una più adeguata personalizzazione degli importi liquidati a titolo risarcitorio dal primo giudice, attraverso il riconoscimento di voci risarcitorie aggiuntive a quelle individuate sul piano meramente tabellare nella sentenza di primo grado.

Il ricorso per Cassazione si fondava su quattro motivi: sulla violazione dell'art. 2059 c.c., nonché sull’omesso esame di fatti decisivi controversi in relazione al tema della liquidazione del danno non patrimoniale e della relativa personalizzazione, tanto con riguardo alla quantificazione del danno alla persona direttamente subito dalla vittima, quanto in relazione all'individuazione del pregiudizio riflesso subito dalla coniuge del soggetto direttamente danneggiato. Si censurava il criterio utilizzato dal giudice di mero, che ha inteso valorizzare ai fini della personalizzazione del danno aspetti che invece restavano attratti nella liquidazione tabellare.

In particolare si duole «della mancata individuazione, da parte della corte territoriale, delle specifiche circostanze di fatto riferibili con carattere di originalità e irripetibilità in relazione alle persone dei danneggiati, idonee a rendere conto in modo inequivoco del carattere giustificato dell'adeguamento degli importi definiti nella tabella utilizzata ai fini della liquidazione del danno biologico, essendosi i giudici d'appello viceversa limitati al richiamo di occorrenze del tutto astratte, già necessariamente ricomprese nelle previsioni generali della liquidazione tabellare del danno biologico, tanto permanente, quanto temporaneo, con il conseguente (inammissibile) riconoscimento di vere e proprie duplicazioni risarcitorie in favore del danneggiato.

Quanto alla liquidazione del danno in favore della coniuge del C. ( D.M.D.), la corte territoriale avrebbe arbitrariamente e illogicamente utilizzato le tabelle del danno da perdita del rapporto parentale per morte del congiunto, adattandole al caso di specie attraverso una riduzione percentuale in nessun modo giustificata».

2 cfr. Sez. III, sentenza n. 1361 del 23/01/2014.

3 cfr. Sez. III, Sentenza n. 16788 del 13/08/2015.

4 cfr. Sez. III, Sentenza n. 22909 del 13/12/2012.

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 21939 del 21/09/2017:

 

Svolgimento del processo

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati