Notifica del pignoramento immobiliare contro un Trust e soggettività giuridica

Nell'esecuzione forzata il pignoramento di beni immobili del Trust a chi va notificato? La soggettività giuridica del Trustee ricostruita dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 2043/2017)

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Notifica del pignoramento immobiliare contro un Trust e soggettività giuridica

La Sentenza n. 2043 del 27/01/2017 della Corte di Cassazione rientra fra quelle rare pronunce in materia di Trust in grado di far luce sull'istituto - nei vari segmenti di competenza - che, nonostante la non più giovane età in Italia, ancora risulta strumento per alcuni versi nebuloso. Il caso affrontato dalla Corte Suprema riguardava l'efficacia del pignoramento degli immobili fatti confluire in unTrust.

Parte esecutante aveva notificato l'atto di pignoramento immobiliare al Trust, nella persona del Trustee quale legale rappresentante del primo, proseguendo con la trascrizione presso la Conservatoria Immobiliare. Il Giudice dell'Esecuzione rilevava d'ufficio l'inesistenza del soggetto della procedura esecutiva.

 

Sui poteri del Giudice dell'Esecuzione.

La Corte di Cassazione premette che rientra " ... nei poteri ufficiosi del giudice dell'esecuzione il riscontro delle imprescindibili condizioni dell'azione esecutiva e presupposti del processo esecutivo, quelli cioè in mancanza anche sopravvenuta - dei quali quest'ultimo non può con ogni evidenza proseguire o raggiungere alcuno dei suoi fini istituzionali e va chiuso anticipatamente ...", rigettando l'impugnativa laddove parte ricorrente lamentava l'iniziativa del G.E.

Ma vi è di più. Secondo parte ricorrente il G.E. avrebbe dovuto, almeno, aprire un confronto sul punto instaurando una sorta di procedura di opposizione garantendo il contraddittorio e la possibilità, per la parte, di esprimere una propria opinione.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ritiene che nel caso di specie al Giudice dell'Esecuzione non " ... incombe certo la risoluzione di alcuna controversia o l'espletamento di indagini particolari, proprie le une e le altre del giudizio di cognizione a parti contrapposte, è pertanto doveroso per il giudice rilevare, quando essa risulti ictu oculi, la carenza radicale di quelle condizioni dell'azione o presupposti processuali, tra cui rientra certamente la giuridica inesistenza del soggetto nei cui confronti è stato eseguito il pignoramento".

 

Ruolo del Trustee nel pignoramento.

La Corte passa ad affrontare la tematica delle modalità del pignoramento di beni conferiti in Trust alla stregua della giurisprudenza già consolidata di questa Corte in ordine alla natura di quest'ultimo. E precisa che il Trust è "costantemente definito non già quale ente dotato di personalità giuridica, ma quale semplice insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato, nell'interesse di uno o più beneficiari, formalmente intestati al trustee".

Con la conseguenza che " ... è il trustee l'unica persona di riferimento con i terzi e non quale legale rappresentante, ma quale soggetto che dispone del diritto ...". Il pignoramento va notificato al Trustee quale parte esecutata.

 

Infine, la Suprema Corte esprime il seguente principio di diritto:

la chiusura anticipata di una procedura seguita al pignoramento di beni immobili va eseguita nei confronti di un trust in persona del trustee, anzichè nei confronti di quest’ultimo, visto che il trust non è un ente dotato di personalità giuridica, nè di soggettività, per quanto limitata od ai soli fini della trascrizione, ma un mero insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che rimane l’unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi non quale legale rappresentante, ma come colui che dispone del diritto; e neppure ostando a tale conclusione la nota di trascrizione del negozio di dotazione del trust, che non fonderebbe una valida continuità di trascrizioni con un soggetto inesistente”.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 2043 del 27/01/2017:

Svolgimento del processo

1.- Con il ricorso in esame un creditore procedente impugna la sentenza che ha confermato la chiusura anticipata - pronunciata per di più di ufficio - del processo esecutivo avente ad oggetto beni immobili conferiti in un trust, sul rilievo dell'inesistenza giuridica del soggetto nei cui confronti il pignoramento era stato eseguito, siccome notificato al trust in persona del trustee e non invece a quest'ultimo.

2.- In particolare, A.G. aveva concesso ipoteca, a garanzia dei debiti contratti da E.T. srl in favore del Banco Popolare soc. coop. in forza di mutuo fondiario del _________, su beni immobili siti in Reggio Emilia in __________, che egli aveva poi, con successivo atto in data 11.6.10 (trascritto il 17.6.10), conferito in un trust denominato Trust G.; sicchè, risolto il mutuo per inadempimento della mutuataria, il creditore ipotecario aveva notificato precetto - per sorta di Euro 301.344,42 - ai sensi dell'art. 603 cod. proc. civ. alla società debitrice principale ed al G. il 10.9.12, per poi pignorare quei beni con atto notificato tra il 24.9.12 ed il 3.1.13, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Reggio Emilia il 14.2.13.

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