Qualsiasi incidente stradale rende la pena insostituibile con LPU

Esclusa la pena sostitutiva del Lavoro di Pubblica Utilità per chi provoca un incidente in stato di ebbrezza. Cassazione penale sentenza n. 34909/2017

Qualsiasi incidente stradale rende la pena insostituibile con LPU

1. La massima

Qualsiasi tipologia d’incidente stradale, provocato dal conducente in stato d’ebbrezza alcolica ovvero dal conducente in stato d’intossicazione da stupefacenti, impone l’applicazione dell’aggravante dell’art. 186 C.d.S., comma 2 bis e dunque esclude l’applicabilità della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista dall’art. 186, comma 9 bis.

Così la Sezione IV con la sentenza n. 34909 dell’8 giugno – 17 luglio 2017 con cui ribadisce l’insostituibilità della pena con i lavori di pubblica utilità in caso di causazione di un incidente stradale e ad un tempo chiarisce i confini della nozione di “incidente” sulla scorta della costante interpretazione nomofilattica.

 

2. Il fatto e la quaestio iuris

L’imputato era tratto in giudizio per rispondere del reato di cui all’art. 186, co. 2 e 2 bis, C.d.S, guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico pari a 2,50 g/l aggravato dall’avere provocato un incidente stradale.

Il Gip1 applicava su richiesta delle parti la pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda sostituita da 124 giorni di lavoro di pubblica utilità.

Quindi il Procuratore generale presso la Corte d’appello2 impugnava la sentenza lamentando la violazione della legge penale in riferimento all’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, in quanto la norma espressamente vieta la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità nelle ipotesi in cui ricorre l’aggravante di aver causato un incidente ex art. 186, co. 2 bis, C.d.S.. Ricorso ritenuto fondato financo dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione che chiedeva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla disposta sostituzione con il lavoro di pubblica utilità.

 

3. La normativa di riferimento

Rileva all’uopo l’art. 186, co. 2 lett. c), 2 bis e 9 bis, C.d.S.:

« 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato:

(…) c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) (…)

2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate (…)

(…)

9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente articolo, la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all' articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 (…)»

 

4. Il decisum. La nozione di incidente stradale

Il Collegio ha ritenuto fondati i motivi addotti dal ricorrente, cogliendo l’occasione per richiamare la nozione di incidente elaborata in sede di legittimità e riaffermando dunque l’ancoraggio dell’insostituibilità della pena con i lavori di pubblica utilità discendente dalla previsione di cui all’art. 186, co. 2 bis e 9 bis, C.d.S. alla causazione di qualsiasi tipologia di incidente stradale, senza esclusioni o precisazioni.

La Suprema Corte, nel ricordare che ai fini dell’operatività del divieto di sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale3, ribadisce che «costituisce, peraltro, ius receptum di questa Corte di legittimità l’affermazione secondo cui qualsiasi tipologia d’incidente stradale, provocato dal conducente in stato d’ebbrezza alcolica ovvero dal conducente in stato d’intossicazione da stupefacenti (ed a fortiori dal conducente che si trovi ad un tempo in stato d’alterazione sia alcolica che da stupefacenti), impone l’applicazione dell’art. 186 C.d.S., comma 2 bis e dunque escluda l’applicabilità della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, prevista dall’art. 186, comma 9 bis».

Ciò posto, la Corte precisa che «la condizione preclusiva per la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità è costituita dall’aver provocato un incidente inteso come qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione stradale, possa provocare pericolo alla collettività, senza che assuma rilevanza l’avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli»4, dovendosi ricomprendere nella nozione «sia l’urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti nè i danni alle persone nè i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purchè significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni»5.

Senza infine trascurare l’irrilevanza che la causazione dell’incidente, all’esito del giudizio di comparazione con una circostanza attenuante, non influisca sul trattamento sanzionatorio6.

 

5. Un inciso sull’accordo di patteggiamento viziato dalla violazione del divieto di sostituzione.

La Suprema Corte chiarisce anche in quali termini si pone la conseguenza della ratificazione di un patto proposto dalle parti che comprende in violazione di legge la sostituzione ex art. 186 C.d.S., comma 9 bis.

Invero, l’errore di diritto è insito nel patto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in toto e non con riferimento alla sola sostituzione della pena.

 

Dott. Andrea Diamante

Cultore della materia in diritto proc. penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 Gip del Tribunale di Treviso.

2 Corte d’appello di Venezia.

3 Ex multis, Sez. IV, 4 febbraio 2015, n. 13853.

4 Sez. IV, del 6 novembre 2012, n. 47276.

5 Sez. IV, 19 settembre 2012, n. 42488.

6 Sez. IV, 4 febbraio 2015, n. 13853.

 

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Di seguito il testo di
Cassazione penale sentenza n. 34909 del 17/07/2017

 

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

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