Il recupero del credito di modesto valore è illegittimo
Modesto valore: una procedura giudiziaria o esecutiva per recuperare pochi euro può essere contraria a buona fede e contro i principi del giusto processo. Cassazione Ordinanza 2168/2017

Poche volte accade che un credito di € 0,11 (zero euro e 11 centesimi) venga portato innanzi alla Corte di Cassazione. Il caso, pertanto, è più unico che raro.
Non è nuova, tuttavia, la tematica del recupero del credito di modesto valore, sul quale già si era espressa la Suprema Corte con un provvedimento del 3 marzo 2015 e di cui abbiamo dato notizia - in questa rivista - in questo articolo: "Esecuzione per una somma minima non degna di tutela giuridica: Corte di Cassazione".
Si affacciava, quindi, un paio di anni fa, nel nostro ordinamento, il principio secondo il quale il modesto valore, realmente modesto, fosse non degno di tutela giuridica, contrario a buona fede e contro i principi del giusto processo. Principio da valutare di volta in volta, a seconda della fattispecie concreta. Si tenga conto che il caso del 2015 verteva su una somma di una decina di euro, quindi non del tutto irrilevante, come quella, invece, oggetto dell'Ordinanza del 27 gennaio 2017.
Il nuovo credito oggetto di disamina giurisprudenziale non si può neppure definire di modesto valore essendo il valore veramente infimo, una nullità, vale a dire 11 centesimi di euro (pari all'IVA applicata sulle spese postali di spedizione di una fattura).
L'oggetto della questione affrontata dalla Suprema Corte, tuttavia, dando per scontato l'accoglimento dei principi espressi nel 2015, è nuovo e risponde alla domanda: chi ha cominciato per primo la causa? O meglio; è illegittimo il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo promosso dal piccolo debitore, per avere costui introdotto una causa di così modesto importo? Perché se è vero che la pretesa del creditore può essere rinunciata per un così modesto importo, è anche vero che, da altro canto, proprio perché di modesto importo il debitore avrebbe ben potuto pagare anziché promuovere controversie giudiziarie costose per la parte oltre che per il sistema giustizia nel suo insieme.
Argomentazioni attorno ai principi della "class action", per i quali si rimanda alla lettura dell'ordinanza, portano la S.C. a stabilire che il consumatore può promuovere cause di modesto valore.
-----------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione Ordinanza 2168 27/01/2017:
Ritenuto quanto segue:
§1. T.I. s.p.a. ha proposto ricorso per Cassazione, contro N. F. avverso la sentenza n. 1233/2014, con cui il Tribunale di Benevento in data 18 maggio 2014, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'odierna ricorrente contro la sentenza n. 158 del 2012 del Giudice di Pace di Vitulano, con cui la T. I. s.p.a. era stata condannata alla restituzione, in favore dell'intimata, dell'importo di € 0,11, pari all'IVA applicata sulle spese postali di spedizione di una fattura, relativa al rapporto di utenza inter partes, assumendo tale importo come non dovuto e l'IVA come erroneamente applicata.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!