Stalking: il reato non si estingue con condotta riparatoria ex art. 132 ter c.p.
Il reato di stalking e la condotta riparatoria del risarcimento del danno. L'intervento legislativo per impedire l'estinzione del reato con il pagamento del danno. Legge 4 dicembre 2017, n. 172

1. La modifica legislativa
La Legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione con modificazioni del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017, n. 284 ed entrata in vigore il 6 dicembre 2017, recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie” ha interpolato il novello art. 162 ter c.p. contenente la disciplina dell’istituto dell’“estinzione del reato per condotte riparatorie” introdotto dalla L. 103/2017, c.d. Riforma Orlando. L’istituto in parola prevede nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione che il giudice dichiari estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero qualora abbia proceduto ad offerta reale ritenuta congrua dal giudicante1.
Il co. 2 dell’art. 1 della Legge 172/2017 dispone infatti che "All'articolo 162-ter del codice penale e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi di cui all'articolo 612-bis»".
2. L’antefatto che ha dato causa della modifica legislativa
La sentenza del Gup presso il Tribunale di Torino n. 1299 del 2/10/2017 aveva destato sin da subito parecchie perplessità.
Nel caso di specie, il Gup presso il Tribunale di Torino dichiarò non doversi procedere nei confronti dell’imputato perché il reato si era estinto per effetto della condotta riparatoria ex art. 162 ter c.p.. Ebbene, la somma offerta dall’imputato alla persona offesa, che non aveva accettato e quindi oggetto di offerta reale sottoposta al vaglio di congruità del giudicante, ammontava a 1.500,00 euro. Tale il capo di imputazione: «imputato in ordine al reato di cui all’art. 612 bis c.p. perché con condotte reiterate molestava (omissis) inseguendola in molte occasioni a bordo della propria autovettura (omissis) in ogni luogo dove la ragazza si recasse (presso la di lei abitazione in (omissis) oppure presso l’abitazione del di lei ragazzo in (omissis) oppure verso le strade da lei percorse in macchina). In Volvere e altre località, a partire da qualche settimana prima del 25 dicembre 2016 fino al 20 gennaio 2017».
La conclusione cui era giunto il Tribunale di Torino mal si coniugava con le esigenze di protezione dei soggetti particolarmente deboli che guida ormai da tempo la politica criminale condotta del Legislatore, il quale ha dunque voluto porre un argine all’applicazione della particolare causa di estinzione di cui al novello art. 162 ter c.p., prevedendo all’uopo una deroga con riferimento al delitto di atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p..
Si comprende anche fin troppo facilmente che è proprio lo sgomento dell’opinione pubblica ad aver indotto il Governo (si badi che l’intervento è contenuto in un decreto legge!) ad introdurre un “correttivo” all’istituto dell’estinzione per condotte riparatorie, tanto da intervenire con urgenza, ben conscio delle ricadute sulla credibilità della recentissima riforma.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Per una scheda della riforma al codice penale, in questa rivista.