Violenza sessuale, irrilevante il soddisfacimento sessuale dell'agente

La violenza sessuale non richiede che l’atto sia finalizzato al soddisfacimento del piacere, basta la coscienza e volontà di compiere un atto lesivo della libertà della persona offesa non consenziente. Cassazione Sentenza n. 38646/2017

Violenza sessuale, irrilevante il soddisfacimento sessuale dell'agente

1. La massima

L’integrazione del delitto di violenza sessuale non richiede che l’atto sessuale sia finalizzato al soddisfacimento del piacere erotico, essendo necessario e sufficiente, a fronte del dolo generico del reato, la coscienza e la volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, non rilevando fini ulteriori.

Così la II Sezione Penale con la sentenza n. 38646 resa in data 9 giugno – 2 agosto 2017, confermando l'orientamento nomofilattico sviluppatosi univocamente nel tempo.

 

2. Il fatto e la quaestio iuris

L'imputato veniva condannato in entrambe le fasi di merito1 alla pena (sospesa) di anni uno e mesi due di reclusione previa concessione delle attenuanti generiche, oltre alle sanzioni accessorie ed al risarcimento del danno nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile per il reato di cui all’art. 609-bis, ultimo comma, cod. pen.

L’imputato, tramite il difensore, proponeva ricorso per cassazione lamentando, tra le altre, l'errata qualificazione giuridica del fatto, connotato secondo la difesa dalla fugacità del toccamento del seno, un gesto inconsulto non diretto volontariamente verso i seni e in ogni caso scevro di qualunque riferimento anche solo indiretto alla sfera sessuale della persona offesa.

La Suprema Corte è stata dunque chiamata a stabilire se una colluttazione riguardante la corporeità sessuale della persona offesa potesse considerarsi idonea ad integrare gli elementi del delitto di violenza sessuale di cui all'art. 609 bis cod. pen. nonostante l'assenza di qualsiasi coinvolgimento erotico da parte dell'agente, lungi dal ricercare un qualche soddisfacimento sessuale dalla condotta posta in essere.

 

3. Il decisum

La Suprema Corte prende le mosse dalla condotta vietata dall’art. 609-bis cod. pen., che ricomprende ogni forma di congiunzione carnale ed altresì ogni contatto corporeo ancorché fugace ed estemporaneo con il soggetto passivo idoneo e finalizzato a porne in pericolo la libera autodeterminazione della sfera sessuale, passando poi dall'elemento soggettivo positivizzato dalla fattispecie.

Per ciò che concerne l'elemento oggettivo del delitto di violenza sessuale, la III Sezione ricorda che non deve farsi riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ed al grado di intensità fisica del contatto instaurato, ma deve invece tenersi conto dell’intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva, non rilevando ai fini del perfezionamento del reato la finalità dell’agente e l’eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale.

Proprio con riferimento al soddisfacimento dell'agente, la Suprema Corte ribadisce che l’integrazione della fattispecie criminosa de qua non richiede che l’atto sessuale sia finalizzato al soddisfacimento del piacere erotico. Invero, l’elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente. Sicché non è necessario che l'atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri dell’agente, non rilevando neppure possibili fini ulteriori dal medesimo perseguiti, quali quelli di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umiliazione morale.

 

4. I precedenti richiamati

La III Sezione argomenta in tal guisa facendo ricorso ai suoi stessi precedenti. In particolare:

  • sentenza n. 37395 del 02 luglio 2004:

la condotta vietata dall'art. 609 bis cod. pen. ricomprende – se connotata da costrizione (violenza, minaccia o abuso di autorità), sostituzione ingannevole di persona ovvero abuso di condizioni di inferiorità fisica o psichica – oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo tra soggetto attivo e soggetto passivo, ancorché fugace ed estemporaneo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato e normalmente idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale; posto che la nozione di "atti sessuali" deve ritenersi comprensiva anche di palpeggiamenti e toccamenti non necessariamente limitati alle zone genitali ma estesi alle zone comunemente ritenute erogene, e che per "violenza" deve intendersi non soltanto quella che ponga il soggetto passivo nell'impossibilità di opporre tutta la resistenza voluta, ma anche quella che si manifesti nel compimento insidiosamente rapido dell'azione, correttamente risulta configurato il reato de quo nel caso di condotta consistita nell'avere l'agente costretto la persona offesa a subire subitanei toccamenti nei glutei; l'elemento oggettivo del delitto di violenza sessuale consiste in qualsiasi atto, anche diverso dalla congiunzione carnale, lesivo della libertà di autodeterminazione della vittima nella sua sfera sessuale; l'individuazione di tali atti è valutazione da compiere in concreto, e non in astratto, tenendo conto di tutti gli elementi del caso di specie, e soprattutto tenendo conto del fatto che l'ambito oggettivo della sfera sessuale costituisce il portato di una valutazione sociale tipica, soggetto a mutamento con il decorso del tempo; così anche Cassazione penale, Sez. III, 17 febbraio 2015 n. 24683 e 07 febbraio 2008, n. 12738;

- sentenza n. 33464 del 15/06/2006: la condotta vietata dall'art. 609 bis c.p. comprende, oltre ad ogni forma di congiunzione carnale, qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, ancorché fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo, o comunque coinvolgendo la corporeità sessuale di quest'ultimo, sia finalizzato ed idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione del soggetto passivo nella sua sfera sessuale, non avendo rilievo determinante, ai fini del perfezionamento del reato, la finalità dell'agente e l'eventuale soddisfacimento del proprio piacere sessuale; così pure Cassazione penale, Sez. III, 04 febbraio 2009 n. 16757;

- sentenza n. 21336 del 15/04/2010: sono da considerare atti sessuali quelli che, anche se realizzati in modo fugace ed estemporaneo, si risolvono in un contatto fisico tra agente e soggetto passivo e coinvolgono la corporeità di quest'ultimo ledendone la facoltà di autodeterminazione nella sfera sessuale; la mancanza di un costringimento fisico è irrilevante perché la vis richiesta dalla norma è sia quella che pone la vittima nell'impossibilità di resistere, sia quella che si manifesta con il comportamento insidiosamente rapido dell'azione criminosa che non consente al soggetto passivo di esprimere la sua contraria volontà; l'integrazione della fattispecie criminosa di violenza sessuale non richiede che l'atto sessuale sia finalizzato al soddisfacimento del piacere erotico, essendo necessario e sufficiente, a fronte del dolo generico del reato, che l'agente abbia la coscienza e volontà di realizzare gli elementi costitutivi del medesimo; così anche Cassazione penale, Sez. III, 28 ottobre 2014 n. 21020;

  • sentenza n. 4913 del 22/10/2014: l'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale è integrato dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere un atto invasivo e lesivo della libertà sessuale della persona offesa non consenziente, sicché non è necessario che detto atto sia diretto al soddisfacimento dei desideri dell'agente né rilevano possibili fini ulteriori - di concupiscenza, di gioco, di mera violenza fisica o di umiliazione morale - dal medesimo perseguiti; così pure Cassazione penale, Sez. III, 28 ottobre 2014 n. 21020.

Dott. Andrea Diamante

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1 - Sentenza del 18 marzo 2016 della Corte di Appello di Milano che confermava la sentenza di primo grado del 10 dicembre 2014.

 

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Di seguito il testo di
Corte Cassazione penale Sentenza n. 38646 del 02/08/2017:

 

Ritenuto in fatto

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