Abuso d'ufficio: una controversia civile non ingenera conflitto di interessi e dovere di astensione
La causa civile in corso fra pubblico ufficiale e cittadino sanzionato non genera un conflitto di interesse tale da portare al dovere di astensione nell'azione amministrativa. Cassazione penale Sentenza n. 1929/2018

1. La massima
«La semplice esistenza di una controversia giudiziaria tra il pubblico ufficiale ed il cittadino sanzionato non può certo ingenerare una situazione di conflitto di interessi nell'espletamento dell'azione amministrativa peraltro doverosa, come tale implicante un obbligo di astensione da parte del pubblico ufficiale».
2. Il fatto e la quaestio iuris
L'imputato, agente di polizia municipale, veniva condannato1 per i reati di cui agli artt. 323 e 479 c.p., abuso d'ufficio e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici2. In particolare, l'imputato aveva elevato verbale per violazione del Codice della Strada nei confronti della sua controparte in una controversia civile. Era dunque stato riconosciuto un conflitto di interessi che avrebbe dovuto condurre l'agente di polizia municipale ad astenersi dalla contestazione dell'infrazione.
Quindi proponeva ricorso per Cassazione l'imputato, adducendo, per quanto qui importa:
- violazione di legge in riferimento all'art. 323 c.p., abuso d'ufficio, posto che l'omissione dell'obbligo di astenersi non sarebbe configurabile nel caso di una semplice controversia di carattere civilistico tra il pubblico ufficiale e la persona offesa, in quanto diversamente opinando si giungerebbe ad imporre l'obbligo di astensione a carico di tutti i pubblici ufficiali nei confronti dei privati cittadini con i quali i primi abbiano qualsiasi tipo di controversia, con l'impossibilità anche di accertare reati ovvero di prevenirne la commissione da parte di agenti di polizia nell'esercizio delle loro funzioni;
- vizio argomentativo, stante che l'accertamento della condotta di abuso di ufficio riposerebbe su un travisamento della prova giacchè i verbali di accertamento di violazioni elevati a carico della persona offesa riposavano su contestazioni tutte effettive e legittime, tanto che il soggetto sanzionato non aveva neppure agito in opposizione.
3. Il decisum
È pacifico che «l'art. 323 c.p. ha introdotto nell'ordinamento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per i pubblici agenti che si trovino in una situazione di conflitto di interessi, con la conseguenza che l'inosservanza del dovere di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto integra il reato anche se manchi, per il procedimento ove l'agente è chiamato ad operare, una specifica disciplina dell'astensione, o ve ne sia una che riguardi un numero più ridotto di ipotesi o che sia priva di carattere cogente»3.
Secondo la Sezione V non è possibile nel caso di specie rintracciare la violazione di un obbligo di astensione da parte del pubblico ufficiale.
È evidente l'assenza di qualsivoglia "conflitto di interessi" del pubblico ufficiale nello svolgimento dell'azione amministrativa quando si trattava di un'azione «necessitata e doverosa» dinanzi all'accertamento di una violazione di norme amministrative. Di talché la semplice esistenza di una controversia giudiziaria tra il pubblico ufficiale ed il cittadino sanzionato non può ingenerare una situazione di conflitto di interessi nell'espletamento dell'azione amministrativa specie quando questa è doverosa, da cui discenderebbe nel caso il conseguente dovere di astensione.
Quanto detto è tanto più vero nella misura in cui i verbali di accertamento delle violazioni non sono neppure stati oggetto di impugnazione alcuna da parte del soggetto sanzionato, dunque ricavandosi da ciò la legittimità dell'applicazione delle sanzioni.
Quindi emerge in casi simili l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Corte appello di Salerno, sentenza del 30/09/2016, in riforma della pronuncia liberatoria emessa dal Tribunale di Salerno in data 09/06/2015.
2 Con riferimento a quest'ultimo reato, la Suprema Corte confermerà la colpevolezza dell'imputato.
3 Cfr. Sez. 6, n. 14457 del 15/03/2013.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 1929 del 17/01/2018:
Svolgimento del processo
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