L'addetto all'esercizio commerciale è legittimato a proporre querela
La legittimazione a proporre querela in caso di furto compete anche al responsabile del negozio e non solo al proprietario della merce rubata. Cassazione penale Sentenza n. 37765/2018

1. La massima
«Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito - con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela. In applicazione del richiamato principio, le Sezioni Unite hanno riconosciuto al responsabile di un supermercato la legittimazione a proporre querela».
Così la Sezione feriale con la sentenza n. 37765 del 31/07/2018 – 03/08/2018, ribadendo il consoldato orientamento nomofilattico cristallizzato financo dalla Suprema Corte con la sentenza del n. 40354 del 18/07/2013.
2. Il fatto e la quaestio iuris
La Corte di Appello1 confermava la condanna dell'imputato per il reato, tra gli altri, di furto in un esercizio commerciale (una montatura di occhiali griffata). L'appellante lamentava il difetto della condizione di procedibilità, tuttavia la Corte territoriale dava seguito all'orientamento di legittimità, ritenendo infondata la doglianza posto che la querela era stata proposta dalla responsabile del negozio.
La Corte di appello affermava che la legittimazione a proporre querela in capo alla dipendente discendeva sia dalla delega rilasciata dal titolare del negozio, sia dalla circostanza che la stessa dipendente, responsabile del negozio, presente nell'esercizio commerciale al momento della consumazione del reato, si accorgeva dell'allontanamento repentino dell'imputato dal negozio e verificava la mancanza del bene subdolamente attinto, fornendo così ai Carabinieri la descrizione del responsabile.
L'imputato proponeva ricorso per cassazione, censurando l'inosservanza di legge in relazione all'art. 337 c.p.p.., dunque reiterando l'eccezione della carenza dei poteri di rappresentanza in capo alla commessa che aveva proposto querela, ritenendo che nel caso di specie la delega risultava generica e di incerta provenienza, citando anche una sentenza di merito che individuava la legittimazione a proporre querela per reati contro il patrimonio commessi ai danni di una società solo in capo al legale rappresentante.
3. Il decisum
La Suprema Corte2, in continuità con i principi espressi dal diritto vivente, ha subito affermato che il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile anche nel possesso, inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta e fisica disponibilità del bene, che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, di talché al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa legittimata a proporre querela.
Nell'affermare ciò, la Sezione feriale ha richiamato il principio formulato dalle Sezioni Unite con la sentenza del 2013 n. 40354 in merito al furto in supermercato proprio con riferimento, tra le altre cose, alla legittimazione del responsabile non titolare dell'esercizio commerciale a proporre formale querela. In quella sede si è affermato infatti tale principio: «Il bene giuridico protetto dal reato di furto è costituito non solo dalla proprietà e dai diritti reali e personali di godimento, ma anche dal possesso, inteso nella peculiare accezione propria della fattispecie, costituito da una detenzione qualificata, cioè da una autonoma relazione di fatto con la cosa, che implica il potere di utilizzarla, gestirla o disporne. Tale relazione di fatto con il bene non ne richiede necessariamente la diretta, fisica disponibilità e si può configurare anche in assenza di un titolo giuridico, nonchè quando si costituisce in modo clandestino o illecito. Ne discende che, in caso di furto di una cosa esistente in un esercizio commerciale, persona offesa legittimata alla proposizione della querela è anche il responsabile dell'esercizio stesso, quando abbia l'autonomo potere di custodire, gestire, alienare la merce».
Orientamento, come sottolineto dalla Sezione feriale, seguito peraltro dalle sezioni semplici, arrivandosi anche ad affermare che «il diritto di querela per il delitto di truffa spetta, indipendentemente dalla formale attribuzione del potere di rappresentanza, anche all'addetto di un esercizio commerciale che si sia personalmente occupato, trovandosi al bancone di vendita, della transazione commerciale con cui si è consumato il reato, assumendo egli, in quel frangente, la responsabilità in prima persona dell'attività del negozio e rivestendo pertanto la titolarità di fatto dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice»3.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Corte di appello di Firenze, sentenza n. 6201/2016, in parziale riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Grosseto il 16.05.2016.
2 Ricorso dichiarato inammissibile perché aspecifico in relazione alla motivazione fornita nella sentenza di appello.
3 Sez. 2, n. 50725 del 04/10/2016.
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Di seguito il testo di
Corte Cassazione penale, Sez. fer. penale, Sentenza n. 37765 dep. 03/08/2018
RITENUTO IN FATTO
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