Anche il bacio sulle labbra può costituire violenza sessuale
Anche il semplice contatto delle labbra può configurare violenza sessuale, quando, secondo i contesti sociali, culturali o familiari risulti ammantato di valenza erotica. Cassazione Pen. Sentenza n. 43553/2018

La massima
«Ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, va qualificato come "atto sessuale" anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari nei quali l'atto risulti privo di valenza erotica».
La Suprema Corte torna sulla violenza sessuale con la sentenza n. 43553 del 29/05/2018 – 2/10/2018, con riferimento agli atti non invasivi e accertabili su basi socio-culturali.
Il fatto e la questio iuris
Conoscutisi da alcuni mesi ed instaurato un rapporto di amicizia, a seguito del disinteresse della donna verso qualsiasi relazione sentimentale in quanto sposata, l'imputatola la attendeva all'uscita del luogo di lavoro e la aggrediva, trattenendola per il collo e per il braccio, tentando di baciarla, mentre questa cervava di divincolarsi. Fatti rappresentati non solo dalla persona offesa, bensì anche dall’agente di polizia giudiziaria accorso a seguito della colluttazione.
La Corte di appello confermava la statuizione del Tribunale, che riconosceva l’imputato responsabile del reato di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. nella forma attenuata di cui al terzo comma, per aver tentato di baciare sulle labbra la persona offesa contro la volontà di quest’ultima. La Corte territoriale confutava la versione dell'imputato, secondo cui egli aveva baciato la donna sulla fronte, osservando che, se così fosse stato, la persona offesa non avrebbe avuto motivo di tentare di divincolarsi da un'azione di presa violenta e di allontanare il suo aggressore.
La difesa interponeva ricorso per cassazione, denunciando (per quanto qui importa) violazione dell'art. 609 bis c.p., ritenendo infatti che la condotta contestata fosse sussumibile al più nella fattispecie di violenza privata di cui all’art. 610 c.p., «in quanto l'azione dell'imputato non era diretta al soddisfacimento della propria concupiscenza, bensì all'esternazione del sentimento amoroso, sebbene non corrisposto». Invero, si riteneva che il tentativo di baciare non sarebbe da considerare atto sessuale, bensì la manifestazione di un sentimento amoroso, posto che l’imputato e la persona offesa si conoscevano da tempo e si frequentavano. La difesa, poi, sosteneva che un tale gesto nella cultura indiana non ha una connotazione sessuale.
Il decisum
La Suprema Corte offre ancora una volta una dissertazione sul bene giuridico tutelato dalla fattispecie di cui all’art. 609 bis c.p. e sull’elemento soggettivo richiesto, quindi sulla definizione di atto sessuale, da cui non può prescindersi per valutare gli atti non invasivi.
Senza cesura con il passato, si è ribadito che il bene giuridico è rappresentato dalla «libertà personale dell'individuo, che deve poter compiere atti sessuali in assoluta autonomia e libertà, contro ogni possibile condizionamento, fisico o morale, e contro ogni non consentita e non voluta intrusione nella propria sfera intima, anche se attuata con l'inganno». Di talché «non si richiede nè il dolo specifico, nè alcun movente esclusivo, in quanto qualsiasi valorizzazione di questi atteggiamenti interiori sposterebbe il disvalore della condotta incriminata dalla persona che subisce la limitazione della libertà sessuale a chi la viola», il quale «deve solo essere consapevole della natura "sessuale" dell'atto posto in essere con la propria condotta cosciente e volontaria».
La connotazione "sessuale" dell'atto è definita dalle scienze mediche e umane e dalla cultura di una data comunità in un dato momento storico, una connotazione che derivando quindi dall'attitudine dell'atto ad essere oggettivamente valutato come erotico secondo canoni scientifici e culturali, «idoneo cioè a incarnare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dal fatto che proprio questo sia lo scopo dell'agente».
Di talché, accanto alle condotte che possiedono un'evidente carica sessuale, vi sono quelle da valutare caso per caso, tenendo conto di ogni elemento eventualmente sintomatico di un'indebita compromissione della libera determinazione della sessualità del soggetto passivo che sia oggettivamente e socialmente percepibile come tale1, ossia:
- il particolare contesto in cui si inserisce la condotta;
- la natura dei rapporti che intercorrono tra l'autore e la condotta stessa;
- l'oggetto dei toccamenti;
- il contesto in cui l'azione si svolge;
- i rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte.
Per tale ordine di ragioni anche il bacio sulla bocca rileva ai fini della violenza sessuale, ancorché limitato al semplice contatto delle labbra, potendosi altrimenti sostenere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o familiari in cui l'atto risulti privo di valenza erotica2.
Nel caso di specie, secondo la Suprema Corte si assiste ad un'indebita interferenza nella sfera sessuale della vittima, così come accertata dalla Corte territoriale, che ha correttamente escluso l'ipotesi di violenza privata, in quanto la condotta dell'imputato risultava diretta in modo non equivoco a baciare sulla bocca la donna, contro la volontà di quest'ultima.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Sez. 3, n. 18679 del 19/11/2015, dep. 05705/2016; Sez. 3, n. 964 del 26/11/2014 - dep. 13/01/2015.
2 Sez. 3, n. 25112 del 13/02/2007 - dep. 02/07/2007.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sezione III penale, Sentenza n. 43553 dep. 02/10/2018
Svolgimento del processo
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