Appropriazione indebita: non eccepibile la compensazione con crediti professionali contestati

Nel reato di appropriazione indebita non opera il principio della compensazione con credito preesistente, allorché si tratti di crediti non certi, ne’ liquidi ed esigibili. Cassazione Sentenza n° 10977/2018

Appropriazione indebita: non eccepibile la compensazione con crediti professionali contestati

1. La massima

«Quand’anche sussistessero eventuali crediti professionali..., nel reato di appropriazione indebita non opera il principio della compensazione con credito preesistente, allorché si tratti di crediti non certi, ne’ liquidi ed esigibili».

 

2. Il fatto e la quaestio iuris

I giudici di merito1 condannavano per appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p. il patrocinatore legale di una società riscuoteva direttamente da una società debitrice della società cliente una somma di denaro (euro 10.571,06) trattenendola per sé senza più restituirla alla società assisitita.

La Corte di appello prendeva atto che lo stesso imputato aveva escluso di aver trattenuto le somme a titolo di compensazione di propri crediti professionali, indi ravvisando gli elementi costitutivi del reato ascritto nella richiesta formulata dal professionista al debitore indicando ai fini del pagamento le proprie coordinate bancarie, poi non trasferendo le somme alla società assistita, effettiva titolare del credito. Una modalità di riscossione quella posta in essere dall'imputato avvocato peraltro diversa da quella ordinariamente adottata, ossia mediante assegno del debitore intestato al creditore. Senza contare che il denaro non veniva più restituito.

Il ricorso per cassazione veniva affidato, per quanto qui occorre, alla violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’articolo 646 c.p., ritenendo la difesa la mancata dimostrazione dell’elemento soggettivo e dell’animus possidendi, ritenuto solo congetturale l'argomentazione fondata sul metodo di riscossione adottato che, al contrario, non proverebbe la il dolo. La difesa eccepiva che prima della proposizione della querela non era stata avanzata richiesta alcuna di restituzione delle somme incassate da parte della società assistita e quindi l’imputato stava solo attendendo le istruzioni degli amministratori i quali erano entrati in disaccordo tra loro.

 

3. Il decisum

Nel dichiarare il ricorso inammissibile per reiterazione di questioni proposte in appello comunque suscettibili di una valutazione di merito – peraltro corretta in fatto e in diritto – ed insindacabili nel giudizio di legittimità, la Sezione II coglie l'occasione per ribadire i principi applicabili al caso di specie e rivenienti da consolidati precedenti con riferimento all'eccezione di compensazione con crediti precedenti nell'ambito dell'accertamento del delitto di appropriazione indebita. Ciò nonostante l'imputato non avesse eccepito la compensazione.

Ed invero, nei casi di appropriazione indebita si pongono in non calle gli eventuali crediti professionali vantati nei confronti dell’assistito titolare delle somme incassate e puntualmente contestati. Invero, è chiara la giurisprudenza ancorché ricorrano eventuali crediti professionali, per cui nel reato di appropriazione indebita non opera il principio della compensazione con i crediti preesistente laddove si tratti di crediti non caratterizzati dalla certezza, liquidità ed esigibilità2.

Anzi, una condotta siffatta non presenta neppure i caratteri della scarsa gravità, non solo per la somma sicuramente non trascurabile e mai restituita, ma altresì perché caratterizzata dall’abuso di relazioni professionali. Circostanza che ben giustifica financo la negazione del riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 Corte di appello di Bologna, sentenza del 21/4/2017, confermava Tribunale di Rimini, sentenza del 19/5/2015.

2 Sez. 2, n. 293 del 04/12/2013.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n° 10977 del 12/03/2018

 

RITENUTO IN FATTO

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