Il comportamento colposo del pedone non elide la responsabilità del conducente
Il comportamento colposo del pedone non elimina automaticamente la responsabilità del veicolo investitore, che deve dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Cassazione civile Sentenza n. 30388/2017

1. La massima
L’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da un veicolo non è sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.
2. Il fatto e la quaestio iuris
Nel cortile antistante la loro abitazione, aperto al transito dei condomini per raggiungere le autorimesse, un condomino investiva la figlia di due anni degli attori che moriva a seguito dell’incidente. I genitori della minore in proprio e in qualità di legali rappresentanti della deceduta figlia minorenne convenivano in giudizio il responsabile dell’incidente e la di lui compagnia assicuratrice affinché fossero condannati a risarcire loro i danni derivati dal sinistro1.
Il convenuto affermavano di essere entrato nel cortile a velocità molto moderata e con ogni attenzione e che la bambina su un triciclo era "spuntata" all’improvviso da dietro l’auto del padre, parcheggiata indebitamente nel cortile2.
Il Tribunale3 rigettava ogni domanda attorea, così come la Corte d’appello di Brescia4 rigettava l’appello dei soccombenti attori, compensando le spese di lite.
Dunque i genitori della vittima, in proprio e quali legali rappresentanti, esperivano ricorso per Cassazione, denunciando tra gli altri la violazione, falsa o errata applicazione dell’art. 2054, co. 1, c.c., cui faceva implicitamente riferimento l’atto di citazione, la cui applicazione non veniva contestata dai convenuti e trovava quindi applicazione presso il giudice di prime cure per l’inquadramento giuridico della vicenda, in quanto il giudice di appello dubitava sulla sua applicabilità5 e affermava l’assenza di colpa del convenuto. I ricorrenti sostenevano che per superare la presunzione di cui al citato articolo «occorre provare la osservanza delle norme di circolazione stradale e della normale diligenza, fornendo quindi piena prova di una guida diligente e prudente, inclusiva anche del comportamento attivo consistente nell’adozione di misure necessarie a evitare il danno; e se permane residuo d’incertezza sulla dinamica del sinistro, la presunzione di responsabilità del conducente non può essere superata». Di talché, se residua un ragionevole dubbio sulla diligente condotta, la presunzione di cui all’art. 2054, co. 1, c.c. non è superata. Superamento riconosciuto invece dal giudice di merito nonostante i dubbi sulle dinamiche dell’incidente sulla base dell’improvvisa apparizione della bambina nel piazzale e della velocità del conducente idonea al luogo preso in considerazione6.
3. Il decisum
La Suprema Corte ha ritenuto di dover prendere le mosse proprio dal motivo relativo all’applicazione dell’articolo 2054, co. 1, c.c. Ed invero, la presunzione di cui al primo comma dell’art. 2054 c.c. fa sì che il conducente sia responsabile «se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno». Siddetta prova involge parimenti:
- un elemento negativo, vale a dire il non avere violato il conducente le specifiche regole normative e quelle della diligenza, prudenza e perizia;
- un elemento positivo, ossia l’essersi il conducente attivato per «fare il possibile per evitare il danno» in rapporto alla concreta situazione, rilevando anche eventuali manovre di emergenza.
Solo affrontando oltre all’elemento negativo anche la componente positiva della condotta del conducente si può giungere al superamento della presunzione di responsabilità.
Di talché se il conducente dimostra l’assenza assoluta di una reale possibilità di evitare il sinistro e quindi che l’elemento positivo non può sussistere, la presunzione viene superata salvo che ricorra l’altra componente della condotta responsabile7. Logicamente, neppure il comportamento colposo tenuto dal danneggiato è di per sé sufficiente ad espungere l’esclusiva responsabilità del conducente gravato dalla presunzione ex art. 2054, co. 1, c.c., comunque onerato di dimostrare di aver adottato tutte le cautele esigibili nella situazione concreta in cui veniva a trovarsi, e ciò pure in rapporto alla prevedibilità della condotta del soggetto danneggiato8.
Va da sé che per una corretta applicazione della regola dettata dall’art. 2054, co. 1, c.c. deve ricostruirsi l’evento dal punto di vista del comportamento della vittima investita e al contempo affrontarsi «in modo specifico e determinato il profilo delle manovre di emergenza e comunque dell’adeguamento, da parte del conducente, della sua condotta così da porre in essere tutte le cautele esigibili nella situazione in cui era venuto a trovarsi».
Gli Ermellini hanno appurato che nel caso di specie dalla motivazione della sentenza non emergeva che l'elemento positivo fosse stato in qualche modo considerato, avendo il giudice d’appello invece strutturato giuridicamente la sua cognizione soltanto sulla base di alcuni elementi a suo avviso attribuibili al comportamento della bambina. La corte territoriale affermava che il conducente non era tenuto a sapere che l’area era utilizzata anche come cortile per il gioco dei bambini e che in ogni caso teneva una velocità adeguata ai luoghi. Tuttavia ciò non è sufficiente per escludere che lo stesso non abbia potuto porre in essere manovre di emergenza. Infatti, questi elementi, ancorché fondati, rientrerebbero comunque nella componente negativa della responsabilità, non potendo mai costituire l'accertamento sulla componente positiva.
Tutto ciò non è foriero del mancato raggiungimento della prova, bensì di un errore di diritto «nel senso di individuazione soltanto parziale dell’ambito di applicazione dell’articolo 2054, primo comma, c.c. come determinante l’ambito dell’onere probatorio».
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 Intervenivano altresì i nonni paterni della bambina deceduta nonché la sua nonna materna, i quali si univano alla posizione degli attori.
2 Tesi sostenuta anche dalla compagnia assicurativa.
3 Tribunale di Brescia, sentenza del 10 maggio 2010.
4 Corte di appello di Brescia, sentenza del 7-14 gennaio 2016.
5 Secondo gli Ermellini nell’atto di citazione la descrizione del fatto portava inevitabilmente a sussumerlo nell’art. 2054, co. 1, c.c., rappresentazione che i convenuti, costituitisi entrambi in primo grado, non avevano neppure contestato. Cosicché il Tribunale inquadrava inequivocabilmente la vicenda nell’art. 2054, co. 1, c.c. L’appellata compagnia assicuratrice, unica convenuta costituita in appello, non contestava tale inquadramento giuridico neppure nel secondo grado. La corte territoriale ha manifestato peraltro di 'nutrire qualche dubbio'. Da cui appare ingiustificato il rilievo del giudice d’appello, essendosi sul punto creato il giudicato interno.
6 Il secondo e il terzo motivo del ricorso censuravano la violazione, falsa o errata applicazione dell’art. 2727 c.c., posto che a fronte del dubbio residuo sulle dinamiche del sinistro la Corte di appello giungeva ad accordare rilevanza alle presunzioni sulla vicenda. Si veda meglio in motivazione. Inoltre il quinto motivo lamenta l’omesso esame di fatti decisivi ai sensi dell’articolo 360, co. 1, n.5, c.p.c. per avere il giudice d’appello omesso di rilevare "una serie di dati fattuali". Si rimanda alla motivazione. Tali motivi sono stati ritenuti fondati.
7 Così recentemente anche la Sez. III, 11 aprile 2017, n. 9278 per cui la responsabilità del conducente coinvolto nell'investimento di un ciclista o di un pedone, pur essendo presunta, può essere tuttavia esclusa non solo quando l'investitore abbia fornito la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, ma anche quando risulti con certezza, dalle modalità del fatto, che non vi era alcuna reale possibilità di evitare, da parte sua, l'incidente, purchè egli non sia incorso nella violazione di norme specifiche incidenti con nesso di causalità sul sinistro
8 Anch'essa recente, Sez. III, 04 aprile 2017, n. 8663, secondo cui a fronte di un comportamento imprudente del pedone investito da un veicolo, la presunzione di colpa addossata al conducente non può essere superata dimostrando l'anomalia della condotta della vittima, occorrendo comunque la prova che tale condotta non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto, anche sotto il profilo della velocità di guida mantenuta.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n. 30388 19/12/2017:
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