Concorso di colpa del danneggiato: il giudicato penale non preclude l'accertamento
Sulla possibilità di desumere dal giudicato penale effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un concorso di colpa del danneggiato. Cassazione civile, Sentenza n. 15392/2018

1. La massima
«..con riguardo alla questione... relativa alla possibilità di desumere dal giudicato penale effetti preclusivi dell'accertamento in sede civile di un concorso di colpa del danneggiato, che - poichè una concausa può bensì ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ma non esclude di regola la responsabilità penale, per il principio di equivalenza causale ex art. 41 cod. pen. - l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento».
Di tale tenore la Sezione III civile, con la sentenza del 13/03/2018 – 13/06/2018, n. 15392.
2. Il fatto e la quaestio iuris
A seguito di un sinistro stradale perdeva la vita un ciclista, attinto da un'autovettura sopraggiungente da tergo. Il giudice di prime cure riconosceva il concorso di colpa della vittima nella misura del 33%, quindi condannava il responsabile e l'istituto assicurativo al risarcimento dei danni patiti dai figli della vittima quantificati in proporzione alla percentuale di responsabilità ascritta al responsabile pari al residuo 67%1.
Gli attori sostenevano che la sentenza penale passata in giudicata aveva escluso in modo inequivocabile qualsiasi concorso della vittima nella causazione del sinistro, avendo esaminato in maniera compiuta ed esaustiva la condotta tenuta dal danneggiato al momento del sinistro, escludendo espressamente il concorso di colpa dello stesso, come espressamente riconosciuto anche nel separato giudizio civile reso in relazione al medesimo sinistro sulla domanda di risarcimento proposta dalla vedova.
La Corte di appello2 rigettava il gravame interposto dagli attori, ritenendo l'insussistente della dedotta efficacia vincolante del giudicato penale di condanna del danneggiante per omicidio colposo in relazione al medesimo fatto.
Gli attori proponevano ricorso per cassazione deducendo la violazione o falsa applicazione dell'art. 651 c.p.p. (efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno) nonchè nullità o vizio della sentenza per carenza e contraddittorietà di motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia. Secondo i ricorrenti in presenza di un giudicato penale maturato anche sul profilo della ripartizione della colpa tra danneggiato e danneggiante, era precluso al giudice civile procedere ad un nuovo accertamento con una diversa ricostruzione dell'episodio, essendo ciò consentito solo ove le modalità del fatto storico non siano prese in considerazione dal giudice penale ai fini del giudizio.
3. Il decisum. L'effetto preclusivo del giudicato penale
Nonostante l'inammissibilità della doglianza prospettata dai ricorrenti3, la Suprema Corte, preliminarmente riconducendo la doglianza alla deduzione di un error in iudicando, prende posizione sul punto.
Invero, come anche affermato dalla costante giurisprudenza4, il codice di procedura penale del 1988 ha fatto venir meno il principio dell'unitarietà della funzione giurisdizionale, introducendo il diverso principio della autonomia, parità ed originarietà degli ordini giurisdizionali, eccettuate precise ipotesi individuate dal Legislatore5 sempre soggette al limite costituzionale del rispetto del diritto di difesa, del contraddittorio e dell'interpretazione restrittiva in quanto importanti un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi6.
In particolare, il comma 1 dell'art. 651 c.p.p. dispone che «la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale», dove la Sezione III precisa che «per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica costituita dall'accadimento oggettivo», quindi condotta, evento e nesso di causalità materiale, le circostanze di tempo, luogo e modi di svolgimento del fatto.
L'azione preclusiva del giudicato penale riguarda dunque la ricostruzione storico-dinamica degli elementi materiali e non anche il loro apprezzamento e la loro valutazione, essendo altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile l'elemento soggettivo del fatto, non ricompreso nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 c.p.p..
Fermo che la ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, è principio indiscusso che quest'ultimo può invece indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, cioè con riferimento agli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento7.
Invero, l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale, in quanto «una concausa può bensì ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, ma non esclude di regola la responsabilità penale, per il principio di equivalenza causale ex art. 41 cod. pen.». Ne discende la piena possibilità del giudice civile di accertare l'eventuale concorso di colpa del danneggiato invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento.
Nel caso di specie, i ricorrenti non allegano l'esistenza di specifici accertamenti fattuali, posti a fondamento della decisione impugnata, che si pongano in insanabile contrasto con quelli posti a fondamento della sentenza penale.
Secondo la Corte, poi, la diversa valutazione dei medesimi fatti nel separato giudizio civile promosso dalla vedova della vittima non vale a dimostrare la sussistenza di un simile vizio e non può determinare alcuna pratica interferenza nel giudizio. La divergenza di accertamento in ordine alla percentuale di responsabilità (esclusiva o concorrente) non determina l'impossibilità di dare esecuzione alle pronunce in quanto ciascuna riguarda un bene della vita diverso e la contraddittorietà resta così sul piano puramente teorico8.
4. Segue. La determinazione della colpa in misura percentuale: procedimento logico e non matematico
Con riferimento agli altri due motivi di ricorso9, la Suprema Corte ha ribadito la costante giurisprudenza secondo cui l'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico e, come tale, insuscettibile di giustificazione analitica. Per cui, chi volesse censurare tale accertamento compiuto dal giudice di merito non potrebbe limitarsi ad invocare la maggiore o minore corresponsabilità della vittima, sussistendo l'onere di dedurre il vizio di motivazione sotto forma di contraddittorietà tra l'espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono10.
Nel caso di specie, invece, la censura di carenza motivazionale si muoveva su una contestazione prettamente matematica.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 € 84.910,17 per ciascuno di essi.
2 Corte di appello di Napoli, sentenza n. 4242/2014.
3 «Il primo motivo di ricorso è inammissibile laddove denuncia vizio di motivazione apparente e di omesso esame di un fatto decisivo, mancando la censura di alcuna illustrazione al riguardo: quelle svolte sono infatti univocamente ed esclusivamente rivolte a sostanziare la censura contestualmente proposta di error in iudicando ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per inosservanza dell'effetto vincolante del giudicato penale di condanna nel giudizio civile di danno.
Anche tale censura è peraltro inammissibile...».
4 Cass. Sez. Uu. 26/01/2011, n. 1768; Cass. 02/08/2004, n. 14770.
5 La scelta legislativa ha trovato attenuazione nel riconoscimento al giudicato penale di valore preclusivo in talune limitate ipotesi disciplinate dall'art. 651 c.p.p. con riferimento al giudicato di condanna, dall'art. 652 c.p.p. con riferimento al giudicato di assoluzione nei giudizi civile ed amministrativo di danno, dall'art. 653 con riferimento al giudizio disciplinare e dall'art. 654 con riferimento al giudicato assolutorio o di condanna negli altri giudizi civili ed amministrativi.
6 Cass. n. 14770 del 2004.
7 Cass. 28/05/2015, n. 11117; Cass. 01/03/2004, n. 4118; Cass. 28/09/2004, n. 19387; Cass. 28/03/2001, n. 4504.
8 Cass. 31/01/2018, n. 2348. L'eventuale difformità di giudicati resta infatti sul piano della contraddittorietà logica fra decisioni in ordine ad una parte della causa petendi, e cioè il fatto storico che ha cagionato il danno. Un contrasto logico che non determina un conflitto pratico di giudicati, trattandosi piuttosto di pronunce relative a diversi beni della vita (il danno risarcibile di cui è portatore ciascun danneggiato) e quindi restando i giudicati materialmente eseguibili in modo simultaneo.
9 «Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1227, 2043 e 2056 cod. civ. e art. 651 cod. proc. pen.; nonchè, ancora, "nullità e/o vizio della sentenza per carenza e contraddittorietà di motivazione in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, in relazione ad un punto decisivo della controversia" per avere la Corte d'appello affermato un concorso di responsabilità del danneggiato nella causazione del sinistro, nella misura del 33%, omettendo qualsiasi motivazione sul punto e mancando in particolare, nonostante specifica contestazione degli appellanti, di indicare in base a quali parametri tale concorso è stato stimato nella percentuale predetta».
«Con il terzo motivo essi denunciano infine - con riferimento alla medesima doglianza relativa alla commisurazione del concorso di colpa nella percentuale del 33% - nullità della sentenza per assoluta mancanza di motivazione, in relazione all'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4); omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5».
10 Cass. 24/03/2011, n. 6752.
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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sezione III civile, Sentenza n. 15392 del 13/06/2018
Svolgimento del processo
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