Condanna d'ufficio per lite temeraria con la sanzione pubblicistica del 3° comma art 96 cpc

Sempre più delicata la questione della condanna per lite temeraria alla luce delle nuove direttive sul risarcimento punitivo. Un esame della fattispecie. Cassazione civile Ordinanza n° 15209/2018

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Condanna d'ufficio per lite temeraria con la sanzione pubblicistica del 3° comma art 96 cpc

La Corte di Cassazione civile con Ordinanza 15209/2018 ha modo di approfondire il tema della condanna per lite temeraria1 ai sensi dell'art. 96 comma terzo del cod. proc. civ.

Scrive: "Questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista dalla norma richiamata, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo sia alla evoluzione della fattispecie dei "danni punitivi"2 che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento".

 

Sintetizziamo i tratti salienti.

 

Sanzione pubblicistica – punitive damage.

La condanna ex art. 96 cpc, comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico.

Continua la S.C. asserendo che “nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poichè sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicchè non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi”.

 

Raddoppio della sanzione.

Richiamando l’arresto Cass. 27623/2017 la S.C. ricorda che predetta sanzione è “autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc, commi 1 e 2” èd è “con queste cumulabile”.

 

Elemento Soggettivo.

Un possibile contrasto di giurisprudenza. Secondo l’Ordinanza in commento, che richiama Cass. 27623/2017 applicazione della sanzione di cui al terzo comma dell’art. 96 cpc “ … non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente”.

In questa rivista abbiamo pubblicato Cassazione a SS.UU. civili Sentenza n. 9915/20183 la quale, pure, si è espressa sulla condanna ex art. 96 terzo comma c.p.c. con una posizione riguardante l’elemento soggettivo sostanzialmente diversa, e la quale afferma: “ … i presupposti della mala fede o della colpa grave pur sempre indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96, comma terzo, c.p.c. (Cass. 30 novembre 2012 n. 21570), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, al fine di contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione … ”.

E’ evidente la discrepanza ermeneutica ed è alquanto particolare che l’Ordinanza in commento vada a recuperare, per la propria motivazione, un arresto del 2017 quando il più recente delle SS.UU. risolve la questione in modo antitetico.

 

Procedibilità d’ufficio.

Afferma la Corte: “la condanna ex art. 96 cpc, comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza”.

 

Quantificazione della sanzione.

Questo argomento non è affrontato dall’Ordinanza in commento ma lo inseriamo per completezza di trattazione, richiamando la pubblicazione delle Tabelle del Danno non patrimoniale dell’Osservatorio sulla Giustizia Civile del tribunale di Milano. La versione 2018 di tale tabelle ha introdotto un’analisi dei criteri di quantificazione, nella giurisprudenza, delle condanne per lite temeraria ex art. 96 comma terzo cpc. Si rimanda a “Pubblicata la versione 2018 delle Tabelle del Danno non patrimoniale del Tribunale di Milano

 

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1 - Per un approfondimento del tema “lite temeraria” vedi anche, in questa rivista “La domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 cpc può essere proposta in separato giudizio?

Di seguito il testo di
Cassazione civile, sez. III, ordinanza n° 15209 del 12/06/2018:

 

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