Continuazione e pene eterogenee: va rispettato il genere della pena del reato satellite

In tema di continuazione l'aumento di pena per il reato satellite va effettuato nel rispetto del genere della pena, con aumento della pena detentiva del reato più grave ragguagliato alla pena pecuniaria. Sezioni Unite penali, n. 40983/2018

Continuazione e pene eterogenee: va rispettato il genere della pena del reato satellite

La questione e il principio di diritto

Posta la questione di diritto «se sia configurabile la continuazione tra reati puniti con pene eterogenee; se, nel caso in cui il reato più grave sia punito con la pena detentiva e quello satellite esclusivamente con la pena pecuniaria, l'aumento di pena per quest'ultimo debba conservare il genere di pena per esso prevista», le Sezioni Unite, con sentenza n. 40983 del 21/06/2018 – 24/09/2018 hanno formulato il principio che segue:

«La continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee. Nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l'aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l'aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p.»

 

La casistica

La IV Sezione, con ordinanza in data 20/03/2018, riscontrava un contrasto in giurisprudenza circa le modalità applicative dell'istituto della continuazione nei casi di pene eterogenee.

Invero, l'art. 81, co. 2, c.p. statuisce che l'unicità del disegno criminoso investe più violazione della stessa o di diverse disposizioni di legge, senza alcuna distinzione di categorie di reati (delitti o contravvenzioni) e senza alcun riferimento al genere (detentive o pecuniarie) e alla specie (reclusione, arresto; multa, ammenda) delle pene da esse previste. Motivo per cui la giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto la continuazione un istituto di carattere generale, applicabile in ogni caso in cui più reati fossero stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, non rilevando l'eventuale diversa categoria dei reati o le pene eterogenee o di specie diversa, ritenendo l'istituto applicabile financo nei caso di concorso tra reati militari e reati comuni1.

Rinviando alla lettura del provvedimento per l'evoluzione storica della norma e dei diversi orientamenti nomofilattici sviluppatisi, qui importa che le Sezioni Unite hanno offerto uno schema riepilogativo in relazione ai casi più frequenti e maggiormente significativi. Ciò che accomuna tutte le soluzioni offerte è il ripudio in ogni caso della tecnica di addizione in luogo della moltiplicazione prevista dal Legislatore.

Quindi:

a) se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite soltanto con pena pecuniaria, l'aumento di pena per quest'ultimo, da effettuarsi sulla pena detentiva, va ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell'art. 135 c.p.;

b) se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l'aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave;

c) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell'aumento della pena detentiva;

d) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 c.p.2;

e) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave;

f) se il reato più grave è punito con pena alternativa e il reato satellite con pena pecuniaria, il giudice opererà l'aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 c.p. e, in caso di aumento della pena detentiva, esso andrà ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell'art. 135 c.p.;

g) se il reato più grave è un delitto punito con la sola pena della multa e quello satellite una contravvenzione punita con pena congiunta, o alternativa, si aumenta soltanto la pena pecuniaria sub specie di multa.

 

Il caso di specie

La sentenza impugnata, in presenza di reati contravvenzionali puniti, rispettivamente, quello più grave con pena congiunta e quelli satellite con la sola pena dell'ammenda, ha determinato la pena come segue: pena base mesi tre di arresto ed euro 15.000 di ammenda, ridotta per la concessione delle attenuanti generiche a mesi due ed Euro 10.000, più giorni quindici ed euro 5.000 per continuazione, per una pena finale di mesi due e giorni quindici di arresto ed euro 15.000 di ammenda.

Facendo applicazione dei principi enunciati, la Suprema Corte ha ritenuto di operare l'aumento sulla pena detentiva solo dopo averlo ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p., così rispettando il genere di pena previsto per il reato satellite.

Dunque, la pena è stata rideterminata in mesi due di arresto ed Euro 18.750 di ammenda, così calcolata: pena base mesi tre di arresto ed euro 15.000 di ammenda, ridotta per la concessione di attenuanti generiche a mesi due ed euro 10.000, più giorni quindici di arresto ed euro 5.000 per continuazione, con ragguaglio dell'aumento di giorni quindici di arresto alla pena di euro 3.750 di ammenda, ottenuta calcolando euro 250 di pena pecuniaria per ciascuno dei quindici giorni.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 Sez. U, n. 5690 del 07/02/1981; Sez. U, n. 6300 del 26/05/1984.

2 Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017 - dep. 2018, Basile, Rv. 272404.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, Sentenza n. 40983 dep. 24/09/2018

SENTENZA

Svolgimento del processo

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