Contratti finanziari: non è necessaria la firma dell'intermediario nel contratto-quadro

Prodotti Finanziari e forma scritta: nel contratto-quadro è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore. La manifestazione di volontà dell'intermediario si desume dai comportamenti concludenti dello stesso.

Contratti finanziari: non è necessaria la firma dell'intermediario nel contratto-quadro

1. Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite

«Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti».

Così le Sezioni Unite con la sentenza 21 novembre 2017 – 16 gennaio 2018, n. 898 per una questione di massima di particolare importanza, dunque non per un contrasto nomofilattico.

 

2. La quaestio iuris sollevata dalla Sezione rimettente

La domanda spiegata dagli investitori era intesa a far valere la nullità di due operazioni di investimento entrambe del 1999 (rispettivamente novembre e dicembre), adducendo la mancanza di un valido contratto-quadro, sottoscritto solo dagli investitori e non anche dalla Banca. La Corte d'appello di Milano dichiarava la nullità delle operazioni di investimento tra la banca e gli investitori per la mancanza di un valido contratto-quadro1. A seguito del ricorso della Banca, la I Sezione civile2 rimetteva la causa al primo presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

La questione scrutinata dalle Sezioni Unite ha riguardato il requisito della forma scritta del contratto di investimento, ossia se questo esiga, oltre alla sottoscrizione dell'investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell'intermediario.

 

3. Il decisum

La disciplina applicabile alla data delle operazioni di investimento è quella di cui al D.Lgs. 58/1998 (TUF) e al regolamento Consob n.11522 del 1998. Ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 58/1998, nella formulazione applicabile ratione temporis, «1. I contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. 2.E' nulla ogni pattuizione... 3.Nei casi previsti dai commi 1 e 2, la nullità può essere fatta valere solo dal cliente...»

Le Sezioni Unite ricordano preliminarmente che il contratto-quadro – già previsto dall'art. 6 L. 1/1991 e dall'art. 18 D.Lgs. 415/1996, n. 415 – che è destinato a costituire la regolamentazione dei servizi alla cui prestazione si obbliga l'intermediario verso il cliente, è stato ritenuto nella giurisprudenza di legittimità accostabile per alcuni aspetti al mandato, derivandone obblighi e diritti reciproci dell'intermediario e del cliente, e le successive operazioni sono state considerate quali momenti attuativi dello stesso3. Per costante giurisprudenza, l'art. 23 D.Lgs. 58/1998 si riferisce ai contratti-quadro par la di forma scritta a pena di nullità e non anche ai singoli servizi di investimento o di disinvestimento, la cui validità non è soggetta a requisiti formali salvo la diversa previsione convenzionale nel contratto-quadro4. Da ciò consegue che la questione della nullità per difetto di forma scritta nell'intermediazione finanziaria riguarda, salvo eccezioni del regolamento negoziale, unicamente il contratto-quadro, che è alla base delle singole operazioni concluse nel tempo.

Per la nullità del contratto-quadro sottoscritto solo dall'investitore si è pronunciata ripetutamente e recentemente la Suprema Corte5, la quale – premettendo che la prova della forma scritta è validamente fornita anche in presenza di sottoscrizioni delle parti contenute in documenti distinti purché risultante il collegamento inscindibile tra gli stessi, così da evidenziare inequivocabilmente la formazione dell'accordo – ha applicato il principio di carattere generale secondo cui se è prevista la forma scritta ad substantiam, il contratto deve essere provato a mezzo della produzione in giudizio (ritenendo preclusa la prova testimoniale non ricorrendo il caso della perdita incolpevole ex art. 2724, n. 3, c.c., quella per presunzioni ex art. 2729 c.c. ed a mezzo del giuramento ex art. 2739 c.c.). Inoltre, la stessa giurisprudenza si è poi concentrata sull'impossibilità di desumere la conclusione del contratto dalla dichiarazione sottoscritta dalla cliente di avere ricevuto copia del contratto sottoscritta dal soggetto abilitato a rappresentare la banca, escludendo financo che potesse invocarsi il principio secondo cui la produzione in giudizio della scrittura da parte del contraente che non l'ha sottoscritta realizza un equivalente della sottoscrizione, dato che si sarebbe in tal modo potuto ritenere perfezionato il contratto solo con effetti ex nunc e non ex tunc6.

Con riguardo al profilo della nullità, le Sezioni Unite evidenziano che nell'art. 23 TUF si enfatizza la redazione per iscritto e si considerano sullo stesso piano detta redazione e la consegna di un esemplare al cliente, che è l'unica parte che può far valere la nullità: un precetto normativo che, a detta delle Sezioni Unite, in modo inequivoco prevede la redazione per iscritto del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento e la consegna della scrittura al cliente, unico legittimato a far valere la nullità in caso di inosservanza della forma prescritta

Indi, la nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto, il cui contenuto, previsto di base dall'art. 30 del regolamento Consob, siccome prevedente le modalità di svolgimento del rapporto, deve rimanere a disposizione dell'investitore. Siffatta finalità di tutela dell'investitore si riverbera in via mediata sulla regolarità e trasparenza del mercato del credito.

L'individuazione della ratio della previsione di tale nullità è funzionale ad indirizzare da una parte l'interpretazione del rapporto tra il perfezionamento del contratto e la forma con cui questo si estrinseca, dall'altra l'interpretazione del rapporto tra il documento in forma scritta come espressione della regolamentazione del rapporto e la sottoscrizione come riferibilità dell'atto.

Il vincolo di forma imposto dal Legislatore (sottoscrizione e consegna del documento contrattuale)7 va inteso secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale sulla nullità. Quindi, a fronte della specificità della normativa, per il Giudice della legittimità è difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca si ponga come necessaria ai fini della validità del contratto-quadro quando risulta comunque provato l'accordo (sottoscrizione dell'investitore e consegna del documento negoziale). Ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei comportamenti concludenti, quali, a titolo di esempio, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione del contratto8.

La Suprema Corte richiama, inoltre, le due tradizionali funzioni della sottoscrizione, l'una rilevante sul piano della formazione del consenso delle parti, l'altra su quello dell'attribuzione della scrittura.

All'uopo l'art. 2702 c.c. rende chiaramente come la sottoscrizione valga ad attestare la manifestazione per iscritto della volontà della parte e la riferibilità del contenuto dell'atto a chi l'ha sottoscritto. Una duplice funzione raccordata alla normativa di cui agli artt. 1350 (contratti che devono farsi per iscritto) e 1418 c.c. (cause di nullità del contratto), che pone la forma scritta quale elemento costitutivo del contratto sul piano della struttura e non prettamente sul piano della funzione. Tuttavia, la specificità della disciplina presa in esame consente proprio di scindere i due profili del documento, come formalizzazione e certezza della regola contrattuale, e dell'accordo, rimanendo quindi assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte che non verrebbe a svolgere alcuna specifica funzione in quanto è certo il raggiungimento dello scopo normativo con la sottoscrizione del cliente sul modulo contrattuale predisposto dall'intermediario e la consegna dell'esemplare della scrittura in oggetto.

Tale interpretazione secondo le Sezioni Unite non incide sulla ponderazione con cui l'investitore sceglie di concludere il contratto-quadro. Invero, la previsione della nullità azionabile solo dal cliente in caso di inosservanza dei requisiti di forma della redazione per iscritto e della consegna dell'esemplare alla parte si palesa quale sanzione per l'intermediario e rispetta il principio di proporzionalità, della cui tenuta si potrebbe dubitare accedendo alla diversa interpretazione che non trova un solido fondamento nella normativa interessata e si muove in un'ottica esasperatamente sanzionatoria9.

«Ove venga istituita dal legislatore una nullità relativa – spiegano le Sezioni Unite – come tale intesa a proteggere in via diretta ed immediata non un interesse generale, ma anzitutto l'interesse particolare, l'interprete deve essere attento a circoscrivere l'ambito della tutela privilegiata nei limiti in cui viene davvero coinvolto l'interesse protetto dalla nullità, determinandosi altrimenti conseguenze distorte o anche opportunistiche»10.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 La Corte d'appello di Milano – con sentenza n. 1276/2013 (depositata il 22/03/2013), in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Milano n. 11542 del 15/729/9/2009 – dichiarava la nullità delle operazioni di investimento effettuate il 18/11/1999 ed il 21/12/1999 tra la banca e gli investitori finalizzate all'acquisto di obbligazioni (Argentina Eur 8,75% 1998/2003) per la mancanza di un valido contratto-quadro, condannando la banca a restituire agli appellanti la somma complessiva di euro 70.124,25, oltre interessi legali dal 21/9/2007 al saldo, nonchè alle spese dei due gradi di giudizio.

Premesso che il contratto-quadro deve redigersi in forma scritta a pena di nullità ex art. 23 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è elemento essenziale per la validità di ogni operazione di investimento, la Corte del merito ha rilevato che:

- in causa risultava prodotto solo un modulo contrattuale predisposto dalla Banca e sottoscritto dai clienti, privo di ogni manifestazione di volontà negoziale della prima e della sottoscrizione del funzionario delegato, da ritenersi quale semplice proposta a valere quale dichiarazione unilaterale ricognitiva dei soli clienti, inidonea a dar vita al contratto a forma scritta obbligatoria o anche solo a provarne la stipulazione.

- il contratto non poteva ritenersi concluso per adesione con la sola sottoscrizione del cliente o in forza del successivo ordine del cliente o delle successive comunicazioni della Banca, prive di valenza negoziale

- non ne era possibile la sanatoria, così come erano irrilevanti le manifestazioni di volontà desumibili da comportamenti attuativi.

- la banca non si poteva avvalere dell'orientamento secondo cui la produzione in giudizio del contratto da parte di chi non l'ha sottoscritto determina il sorgere del contratto valido, che avrebbe richiesto la produzione non solo della parte del cliente, ma anche di quella della Banca, e che comunque, intervenendo successivamente all'operazione di cui è causa, ne avrebbe confermato la nullità.

Secondo il Tribunale, invece, la forma scritta vale a tutelare solo l'investitore, mentre analoghe ragioni di tutela non potrebbero ravvisarsi in capo alla banca.

2 Ordinanza del 17/5/2017, n. 10447.

3 Ss. Uu., 19/12/2007, nn. 26724 e 26725.

4 9/8/2017, n. 19759; 2/8/2016, n. 16053; 29/2/2016, n. 3950; 13/1/2012, n. 384 e 22/12/2011, n. 28432.

5 24/2/2016, n. 3623; 24/3/2016, n. 5919; 11/4/2016, n. 7068; 27/4/2016, nn. 8395 e 8396; 19/5/2016, n. 10331. Da ultimo, la decisione del 3/1/2017, n. 36 si è espressa in senso conforme in relazione all'analoga disposizione di cui al D.Lgs. 24 settembre 1993, n. 385, art. 117.

6 Su detto ultimo profilo, vale la pena di segnalare la difforme pronuncia del 22/3/2012, n. 4564, che, in relazione al contratto di conto corrente bancario, disciplinato dall'analoga normativa D.Lgs. n. 385 del 1993, ex artt. 117 e 127, ha escluso la nullità per difetto di forma, rilevando che il contratto aveva avuto pacifica esecuzione, visti gli ordini di investimento e la comunicazione degli estratti conto, e richiamando il principio secondo il quale la produzione in giudizio del contratto realizza un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero sia deceduta. A detto precedente si è rifatta l'ordinanza del 7/9/2015, n. 17740, per ritenere valida la clausola compromissoria prevista nel contratto di intermediazione finanziaria. Dette due pronunce sono sostanzialmente isolate, tanto che la questione è stata portata all'attenzione delle Sezioni Unite come di particolare importanza ex art. 374 c.p.c., comma 2, e non per dirimere un contrasto tra le sezioni semplici o all'interno della stessa Sezione.

7 Nell'ambito di quel che è stato definito come neoformalismo o formalismo negoziale.

8 Come osservato da attenta dottrina, il requisito della forma ex art. 1325, n. 4, c.c. va inteso nella specie non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa.

9 Sulla rilevanza cardine del principio di proporzionalità, le Sezioni Unite si sono di recente espresse, sia pure nell'ambito della responsabilità civile, ai fini del riconoscimento di sentenza straniera comminatoria di danni punitivi nella pronuncia del 5/7/2017, n. 16601.

10 Un'interpretazione , secondo le Sezioni, in linea con le disposizioni dell'ordinamento Europeo, che nell'art. 19, par. 7, Direttiva 2004/39/CE del Parlamento e del Consiglio del 21/4/2004 (Mifid 1), recepita dal D. Lgs. 164/2007, così come nell'art. 25, par. 5, Direttiva 2014/65/UE (Mifid 2), recepita dal D.Lgs. 129/2017, al fine di perseguire gli obiettivi di trasparenza e di tutela degli investitori, punta l'accento sulla registrazione del o dei documenti concordati, in tal modo evidenziandosi la necessità che risulti la verificabilità di quanto concordato.

 

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Di seguito il testo di

Corte di Cassazione aSezioni Unite civili Sentenza n. 898 del 16/01/2018:

 

Svolgimento del processo

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