Creare un profilo Facebook denigratorio è stalking
La creazione di un profilo Facebook dai contenuti fortemente denigratori estrinseca la condotta persecutoria idonea ad integrare il reato di stalking (art. 612 bis c.p.). Cassazione penale Sentenza n. 57764/2017

1. La massima
La creazione di un profilo Facebook dai contenuti fortemente denigratori in danno della parte offesa rappresenta una delle modalità con cui si può estrinsecare la condotta persecutoria di cui all'art. 612-bis c.p., avendo l'attitudine dannosa di diffondere fra gli utenti della rete dati, veri o falsi che siano, fortemente dannosi e fonte di inquietudine per la parte offesa, non rilevando che la stessa possa semplicemente ignorare il profilo.
2. La quaestio iuris e il decisum
L'imputato veniva condannato1 per il delitto di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. In ricorso, la difesa censurava tra l'altro l'impossibilità di configurare il reato in esame quando l'attività asseritamente persecutoria sia realizzata attraverso Facebook.
Secondo la V Sezione, la creazione di un profilo Facebook dai contenuti fortemente denigratori in danno della parte offesa rappresenta una delle modalità con cui si può estrinsecare la condotta persecutoria. Invero, la giurisprudenza ammette che messaggi o filmati postati sui social network integrino l'elemento oggettivo del delitto di atti persecutori ex art. 612-bis c.p.2 e l'attitudine dannosa di tali condotte non è tanto quella di costringere la vittima a subire offese o minacce per via telematica, quanto quella di diffondere fra gli utenti della rete dati, veri o falsi che siano, fortemente dannosi e fonte di inquietudine per la parte offesa.
Così anche la VI Sezione, che con sentenza n. 32404 del 16/07/2010 ha ritenuto integrato il delitto di atti persecutori non solo nel reiterato invio alla persona offesa di telefonate, sms e messaggi di posta elettronica anche tramite i social network (come, ad esempio, Facebook), bensì anche nella divulgazione proprio attraverso questi ultimi di filmati che ritraggono rapporti sessuali intrattenuti dall'autore del reato con la medesima vittima, alla quale così viene procurato uno stato d'animo di profondo disagio e paura in conseguenza delle vessazioni patite.
Nella creazione di un profilo Facebook in cui sono postate foto, filmati e commenti con riferimenti impliciti ed espliciti alla parte offesa ed ai suoi rapporti personali con altri soggetti è del tutto irrilevante che la vittima possa ignorarli semplicemente non accedendo al profilo, in quanto l'attitudine dannosa è riconducibile alla pubblicizzazione di quei contenuti.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
______________
1 Corte di appello di Torino, sentenza del 06/03/2017, che confermava quanto deciso dal Tribunale di Biella.
2 Sez. 6, 16/07/2010, n. 32404.
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 57764 del 28/12/2017
Svolgimento del Processo
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!