Danno parentale e rapporti non di stretta parentela: non basta la convivenza

Il risarcimento del non parente e non convivente ma con forte legame affettivo. Il caso della nuora per la morte del suocero. Cassazione civile Sentenza n° 18069/2018

Danno parentale e rapporti non di stretta parentela: non basta la convivenza

1. La massima

«..il rapporto non di stretta parentela, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla sola convivenza, con esclusione automatica, nel caso di non sussistenza della stessa, della possibilità per tali congiunti di provare in concreto la sussistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e di solidarietà con il familiare defunto».

In questi termini la III Sezione della Suprema Corte, con la sentenza n. 18069 del 03/04-10/07/2018.

 

2. Il fatto e la quaestio iuris

Gli attori agivano in giudizio per vedere riconosciuta la loro pretesa risarcitoria per la morte della congiunta a seguito di incidente stradale. In particolare, agivano in giudizio oltre al marito e al figlio della vittima anche la nuora ed i nipoti.

Il Tribunale1 e la Corte d'appello2 accertavano la responsabilità della convenuta per il sinistro occorso e condannava i convenuti in solido (conducente e società assicurativa) al pagamento del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale a favore del marito e del figlio della vittima. Veniva esclusa dal risarcimento la nuora della vittima, sull'assunto che non fosse stato provato il particolare vincolo affettivo sussistente con la deceduta suocera. Invece, trovava accoglimento l'istanza risarcitoria dei nipoti della vittima.

In particolare, i giudici di merito ritenevano insussistente un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale a favore della nuora per la perdita del rapporto parentale, trattandosi di un'affine non convivente che non aveva dimostrato la sussistenza di un particolare legame affettivo che andasse oltre il normale rapporto tra suocera e nuora. Inoltre, rilevava per i giudici la circostanza per cui la nuora affidava la cura dei figli soprattutto alla propria madre, a fronte di un affidamento saltuario o periodico dei nipoti alla deceduta nonna paterna, circostanza che non rendeva il legame di tipo parentale e quindi in grado di legittimare il riconoscimento del risarcimento del danno morale previsto solo per i parenti stretti.

Nell'interposto ricorso per cassazione si censurava, per ciò che qui rileva, la violazione degli artt. 2, 29, 30 e 31 Cost., in combinato disposto con gli artt. 1226, 2043 e 2059 c.c.. Invero, si sosteneva che dallo stato di famiglia della vittima risulta che il marito, il figlio, la nuora e i nipoti vivessero in un'unica entità familiare, per cui la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la convivenza, circostanza peraltro oggetto di testimonianza. Inoltre, la Corte non avrebbe considerato i vincoli intensamente affettivi, di solidarietà reciproca spontaneamente prestata che sarebbero stati spezzati dall'evento occorso, a scapito dei beni dell'integrità familiare e della solidarietà familiare.

 

3. Il decisum

Con riferimento alle doglianze qui prese in considerazione, la Suprema Corte ha innanzi tutto ritenuto la decisione dei giudici di merito conforme ai parametri di logica congruenza sulla base delle risultanze istruttorie3. Se per i nipoti, il marito e il figlio della vittima il danno morale correlato allo stretto vincolo parentale (anche detto "danno parentale") è stato valutato dalla Corte di merito come sussistente, per la nuora si è invece apprezzata la mancata prova di un particolare legame affettivo.

La III Sezione ha ribadito che, non potendosi limitare il concetto di "società naturale" di cui all'art. 29 Cost. alla sola cd. "famiglia nucleare", «il rapporto non di stretta parentela, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla sola convivenza, con esclusione automatica, nel caso di non sussistenza della stessa, della possibilità per tali congiunti di provare in concreto la sussistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e di solidarietà con il familiare defunto»4. Dunque, devono provarsi «I'effettività e la consistenza della relazione affettiva, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di sussistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno o dalla nuora o dal genero».

Inoltre, la Suprema Corte ha nuovamente affermato il principio che secondo cui «la presenza di un dato esteriore certo, di fondamento costituzionale, che elimina le incertezze in termini di prevedibilità della prova, caso per caso, di un rapporto affettivo intimo intenso,.. si sostituisce.. al dato legalmente rilevante della parentela stretta o della convivenza all'interno della famiglia nucleare e, parificato a quest'ultimo, consente di usufruire dello stesso regime probatorio, per presunzione della particolare intensità degli affetti, che la giurisprudenza di legittimità ammette per i parenti stretti»5. A tal proposito, si veda Danno da uccisione: la sofferenza morale degli stretti congiunti è sempre presunta.

È il caso del rapporto tra nonno e nipote in tenera età, tant'è che nel caso di specie è stato riconosciuto il risarcimento a favore dei nipoti della vittima, i quali, nonostante la carenza di uno stretto vincolo parentale o di una situazione di convivenza, sono stati privati in tenera età dell'affetto della nonna, tenuto anche conto del legame certamente instauratosi nei periodi di loro periodico affidamento alla stessa.

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

____________

1 Tribunale di Forlì, sentenza del 12 marzo 2012.

2 Corte di appello di Bologna, sentenza n. 986 del 2015, pubblicata il 28 maggio 2015.

3 Veniva censurato in ricorso «la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4, deducendo l'errata valutazione delle risultanze processuali sul legame affettivo esistente tra la medesima e la suocera, l'omessa valutazione di ulteriori risultanze processuali, evincibili dalla deposizione della teste M. e la sussistenza di una motivazione apparente sul punto».

4 Cass. Sez. 3, n. 21230 del 20/10/2016.

5 Cass., sentenza n. 10527 del 13/05/2011.

 

 

---------------------------------------

Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile Sentenza n° 18069 dep. 10/07/2018

 

SVOLGIMENTO IN FATTO

La lettura del provvedimento è riservata agli Utenti Registrati.
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!

Commenta per primo

Vuoi Lasciare Un Commento?

Possono inserire commenti solo gli Utenti Registrati