Definizione di sistema informatico ai fini del reato di violazione ex art. 615-quinques c.p.

Un distributore di caffè o una macchina cambiamonete sono un sistema informatico la cui violazione comporta il reato previsto dall’art. 615-quinquies c.p.c ? Cassazione penale Sentenza n. 40470/2018

Definizione di sistema informatico ai fini del reato di violazione ex art. 615-quinques c.p.

Tizio entrava in possesso, e utilizzava, un congegno elettronico atto a confondere una macchina cambiamonete al fine di impossessarsi del danaro ivi contenuto. Gli agenti di Polizia Giudiziaria avevano riscontrato in ufficio che il congegno elettronico utilizzato era in grado di sfalsare i risultati della calcolatrice elettronica da loro posseduta.

Tizio veniva condannato per violazione di sistema informatico, reato di cui all'art. 615-quinquies cod. pen.

Resiste il condannato ricorrendo per la cassazione della sentenza motivando che la condotta dell'interessato non poteva qualificarsi quale violazione di sistema informatico, posto che, pur utilizzando un sistema in parte elettromeccanico, una macchina cambiamonete funziona autonomamente, con collegamento alla rete elettrica.

Tale tipo di macchina, per la difesa, non era qualificabile come “sistema informatico”.

Sulla questione si è espressa la Corte di Cassazione penale, con Sentenza n. 40470 depositata in data 12 settembre 2018

Il tema è interessante poiché pone la questione sull’individuazione della linea di discrimine fra l’apparecchio elettromeccanico, un aspirapolvere ad esempio, e un sistema informatico. Quest’ultimo fa riferimento usuale ad un computer, vale a dire un sistema computazionale capace di elaborare informazioni (seppur semplici) e restituire risposte.

Il reato in questione, specificatamente, afferma la Corte di Cassazione “ … punisce la condotta di chi, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici”.

Tuttavia, manca una definizione di “sistema informatico”, come conferma la stessa S.C.: “In assenza di una classificazione legislativa, va sottolineato che la giurisprudenza di legittimità ha fornito una definizione, in relazione a diverse fattispecie incriminatrici che fanno riferimento all'espressione sistema informatico1.

Nel tentativo di introdurre una specificazione del concetto di sistema informatico, afferma la Corte:

“ … ciò che viene in rilievo, per definire la nozione di sistema informatico, è l'attitudine della macchina (hardware) ad organizzare ed elaborare dati, in base ad un programma (software), per il perseguimento di finalità eterogenee. Nella definizione che qui interessa, dunque, alla funzione di registrazione e di memorizzazione dei dati, anche elettronica, si affianca l'attività di elaborazione e di organizzazione dei dati medesimi”.

La sentenza è stata cassata con rinvio al giudice di merito affinché motivi adeguatamente in ordine alla sussistenza dei requisiti necessari per inquadrare una macchina cambiamonete con sistema informatico.

Si può immaginare che in casi non chiari il giudicante dovrà farsi assistere da una perizia che accerti l’esistenza di un hardware ed un software all’interno della macchina alterata. Software in grado di “organizzare ed elaborare dati”.

 

Tuttavia, una considerazione. Circondati da apparecchi automatici di qualunque genere è difficile inbattersi in un congegno, una macchina, che non sia dotata di hardware e software. Sicuramente anche il cambiamonete lo sarà. Piuttosto la definizione che sarà opportuno dare dovrà tenere in considerazione il grado di complessità delle operazioni che la macchina sia in grado di dare. Giusto per non porre sullo stesso piano un irrigatore automatico con un sistema di calcolo di dati essenziali per la vita sociale, ad esempio il gestore della rete ferroviaria.

Dato atto che oramai tutto è sistema informatico, forse è il tempo di spostare l'attenzione sulla funzione dello stesso sistema, sulla delicatezza (e valore) delle informazioni elaborate.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione penale Sentenza n. 40470 dep. 12/09/2018


RITENUTO IN FATTO

1. Il provvedimento impugnato ha confermato la sentenza del Tribunale di Brescia, del 3 febbraio 2016, con la quale N. T. è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 300 di multa, per il reato di cui all'art. 615-quinquies cod. pen., per essersi abusivamente procurato un congegno elettronico, atto a danneggiare ed alterare il sistema di protezione delle macchine cambiamonete, con la finalità di impadronirsi delle somme ivi contenute.

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