Determinazione dei limiti dei compensi del Collegio arbitrale in materia di contratti pubblici
Contratti pubblici: determinazione dei limiti dei compensi del Collegio arbitrale della Camera Arbitrale presso l'ANAC. Decreto 31 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Con Decreto datato 31 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2018 sono stati determinati i limiti dei compensi del Collegio Arbitrale chiamato a pronunciarsi in materia di contratti pubblici, come previsto dal Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
Il Collegio Arbitrale è nominato all'interno della Camera Arbitrale presso l'ANAC, come previsto dall' art. 210 del Codice.
Riportiamo di seguito per completezza l'art. 210:
Art. 210
(Camera arbitrale, albo degli arbitri ed elenco dei segretari)
1. Presso l'ANAC e' istituita la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, di seguito camera arbitrale.
2. La Camera arbitrale cura la formazione e la tenuta dell'Albo degli arbitri per i contratti pubblici, redige il codice deontologico degli arbitri camerali e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale.
3. Sono organi della Camera arbitrale il Presidente e il consiglio arbitrale.
4. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, e' nominato dall'ANAC fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto, nonche' dotati dei requisiti di onorabilita' stabiliti dalla medesima Autorita'. Al suo interno, l'ANAC sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed e' retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorita' stessa. Il Presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilita' e ai divieti previsti dal comma 10.
5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'ANAC.
6. La Camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di contratti pubblici e li trasmette all'Autorita' e alla cabina di regia di cui all'articolo 212.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 18, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possono essere iscritti all'albo degli arbitri della Camera arbitrale i soggetti appartenenti alle seguenti categorie;
a)avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio davanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
b) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria e architettura abilitati all'esercizio della professione da almeno 10 anni e iscritti ai relativi albi;
c) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti delle pubbliche amministrazioni, con provata esperienza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
8. La Camera arbitrale cura, altresi', in sezione separata, la tenuta dell'elenco dei periti per la nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali. Sono iscritti all'elenco i soggetti in possesso del diploma di laurea e comprovata esperienza professionale di almeno 5 anni, con relativa iscrizione all'albo professionale, se richiesta.
9. I soggetti di cui al comma 7, lettere a), b) e c), nonche' al comma 8 del presente articolo, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione comprovante i requisiti.
10. L'iscrizione all'albo degli arbitri e all'elenco dei periti ha validita' triennale e puo' essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lettera l, della legge 6 novembre 2012, n.190, durante il periodo di appartenenza, e nei successivi tre anni, i soggetti iscritti all'albo non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.
11. Sono fatti salvi i casi di ricusazione di cui all'articolo 815 del codice di procedura civile.
12. Per le ipotesi di cui all'articolo 209, comma 8, la Camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Possono essere iscritti all'elenco i funzionari in possesso di diploma di laurea in materia giuridica o economica o equipollenti e, ove necessario, in materie tecniche, inseriti nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi un'anzianita' di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi.
13. Sul sito dell'ANAC sono pubblicati l'elenco degli arbitrati in corso e definiti, i dati relativi alle vicende dei medesimi, i nominativi e i compensi degli arbitri e dei periti.
I compensi sono indicati nella Tabella inserita nell'Allegato A del Decreto Ministeriale (v. in calce) e sono ricompresi fra un minimo ed un massimo all'interno di 5 diversi scaglioni.
Come previsto dal'art. 209 del Codice, la nomina degli arbitri per la risoluzione delle controversie nelle quali e' parte una pubblica amministrazione avviene nel rispetto dei principi di pubblicita' e di rotazione.
In caso di conciliazione e' dovuto il compenso minimo previsto in tabella ridotto della metà.
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Di seguito il testo di
Decreto 31 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 31 gennaio 2018
Determinazione dei limiti dei compensi del Collegio arbitrale.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni, di seguito «codice» e, in particolare, l'art. 209, comma 16, che prevede che «La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;
Considerato che, ai sensi del citato art. 209, comma 16, del codice, il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non puo' comunque superare l'importo di 100.000 euro e che sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessita' delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto;
Visto l'art. 216, comma 22, del codice, il quale dispone che «Le procedure di arbitrato di cui all'art. 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo art. 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 209, comma 16, si applica l'art. 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398.»;
Vista la proposta della Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici, trasmessa con nota prot. n. 9870 del 22 settembre 2017;
Vista la proposta della Direzione generale del personale e degli affari generali, trasmessa con nota prot. n. 4911 del 29 gennaio 2018, con la quale e' stato trasmesso lo schema di decreto di definizione dei limiti dei compensi spettanti agli arbitri;
Visto il parere dell'ANAC espresso con nota n. 5330 del 18 gennaio 2018;
Decreta;
Art. 1
Criteri di determinazione del compenso
1. Il compenso spettante al collegio arbitrale, comprensivo del compenso del segretario nel caso di nomina, non puo' superare i limiti della tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, fissati in ragione del valore della controversia deferita in arbitrato.
2. Il compenso spettante al collegio arbitrale e' ripartito tra i componenti e il segretario, se nominato, del collegio secondo i seguenti criteri;
a) al presidente del collegio spetta un compenso pari a quello spettante agli altri due componenti del medesimo collegio maggiorato di un importo non superiore al 20 percento del suddetto compenso;
b) al segretario, in caso di nomina da parte del presidente del collegio, spetta un compenso non superiore al 5 per cento del compenso complessivo di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'applicazione della tabella di cui all'allegato A, per valore della controversia si intende la somma aritmetica delle richieste economiche in conto capitale contenute nelle domande comunque decise dal collegio, con l'aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalutazione monetaria calcolati sino al giorno della proposizione della domanda.
4. Nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione, il recesso e la rescissione del contratto, ovvero la revoca la decadenza e l'annullamento d'ufficio della concessione, il valore della controversia di cui alla tabella dell'allegato A e' determinato con riferimento alla parte del contratto ancora da eseguire, tenendo conto degli atti aggiuntivi e delle varianti eventualmente intervenuti. Nelle controversie aventi ad oggetto la domanda di nullita' o di annullamento del contratto, il valore coincide con l'importo originario del contratto.
5. Ai fini della determinazione del valore della controversia, le domande riconvenzionali si sommano alle domande principali. Non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa.
6. Nel caso in cui l'arbitrato sia deciso con pronuncia di rito la misura dei compensi e' sempre pari al minimo previsto dallo scaglione, aumentato al massimo di un importo pari al 0,05 per cento della differenza tra il valore della controversia e il minimo dello scaglione di riferimento, in presenza di elementi significativi di pregio.
7. In caso di conciliazione e' dovuto il compenso minimo indicato nella tabella di cui all'allegato A, ridotto della meta'.
8. Sono escluse dal compenso degli arbitri le spese per il funzionamento della camera arbitrale ai sensi dell'art. 209, comma 15, del codice.
Art. 2
Abrogazioni ed entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto e' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2018
Il Ministro: Delrio
Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2018, n. 1-130
Allegato A
=============================================================== |Valore della controversia| Compenso minimo |Compenso massimo | +=========================+=================+=================+ |1. da 0 pari a € 500.000 | €5.000 | €20.000 | +-------------------------+-----------------+-----------------+ | 2. da € 500.001 a € | | | | 2.500.000 | €20.000 | €35.000 | +-------------------------+-----------------+-----------------+ | 3. da € 2.500.001 a € | | | | 10.000.000 | €35.000 | €60.000 | +-------------------------+-----------------+-----------------+ | 4. da € 10.000.001 a € | | | | 30.000.000 | €60.000 | €75.000 | +-------------------------+-----------------+-----------------+ | 5. da € 30.000.001 > | €75.000 | €100.000 | +-------------------------+-----------------+-----------------+