Diritto penale: introdotto il principio della riserva di codice
Pubblicato il D. Lgs. n. 21 del 1/03/2018 di attuazione della riserva di codice in materia penale. Il testo del decreto legislativo e una tavola sinottica esplicativa delle modifiche apportate.

1. Premessa. I criteri direttivi di cui alla L. 103/2017
Con il D. Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 recante "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103" viene data attuazione ad un'altra delle deleghe affidate al Governo dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. Riforma Orlando).
L'attuazione riguarda l'introduzione della riserva di codice in materia di diritto penale, vale a dire la necessità che le fattispecie delittuose vengano disciplinate da un'unica fonte, il Codice penale.
Il testo normativo, pubblicato in GURI n. 68 del 22-3-2018, entrerà in vigore a far data dal 6/04/2018.
La delega al Governo per l'attuazione del principio della riserva di codice nella materia penale è contenuta nell'ambito delle deleghe riguardati il sistema penitenziario. In particolare, si tratta della delega di cui all'art. 1, comma 85, lettera q)1. La riserva di codice nasce infatti dalle esigenze di certezza che passa da «una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni», per addivenire ad una effettiva quanto più consapevole «funzione rieducativa della pena». Si vuole offrire uno strumento che sostituisca la pletora di leggi speciali, offrendo un testo normativo, il Codice per l'appunto, che assurga ad unico riferimento nella materia penale.
Non sfugga che del principio della riserva di codice è stata richiesta un'attuazione «sia pure tendenziale», che quindi trova applicazione con riferimento a talune fattispecie delittuose. Nel dettaglio, ad essere attratte dal principio della riserva di codice, secondo i criteri del legislatore delegante, sono tutte le fattispecie criminose previste dalle disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela in particolare i beni di rilevanza costituzionale, per la precisione:
- i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima;
- la salute individuale e collettiva, la salubrità e l'integrità ambientale;
- la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- l'integrità del territorio;
- la correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato.
2. La declinazione del principio della riserva di codice ex art. 3-bis c.p.
L'art. 3-bis c.p., rubricato "Principio della riserva di codice", conia così il principio: «Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia».
La tendenzialità con cui il principio della riserva di codice permea l'ordinamento la si coglie anche dalla tecnica legislativa. Invero, nell'inserire il principio in parola si fa riferimento alla possibilità di introdurre disposizioni che prevedono reati solo attraverso modificazione del codice penale ovvero attraverso inserimento delle disposizioni penali in leggi che disciplinano in modo organico la materia.
Si valorizza il ruolo del Codice quale riferimento sì principale in materia criminale, ma non anche esclusivo, lasciando salva la possibilità che leggi organiche di una determinata materia prevedano fattispecie delittuose. Quello che potrebbe sembrare un'apparente contraddizione in realtà costituisce piena applicazione del criterio direttivo delineato dal legislatore delegante, che ha imposto una riserva «sia pure tendenziale». Vi è più, perché non sfugge che il principio di cui all'art. 3-bis c.p. pone tuttavia una condizione affinché una disposizione recante una fattispecie delittuosa possa collocarsi "fuori" dal Codice penale, dovendo comunque essere veicolata da una legge che disciplina in modo organico la materia a cui inerisce. È chiaro che così l'intento della nuova riserva non viene snaturato, anzi ne risulta addirittura corroborato. La disciplina organica di una materia postula infatti che tutti i suoi aspetti, financo quelli penalistici, vengano disciplinati all'interno dello stesso testo normativo, al fine di offrire un riferimento chiaro e univoco. Va da sé che una previsione "integralista" della riserva di codice avrebbe ottenuto l'effetto contrario, vale a dire quella di spezzare l'unitarietà della trattazione di una disciplina, con il risultato di causare la dispersione delle fonti che invece con il nuovo principio si vorrebbe prevenire.
3. L'intervento normativo
Il legislatore delegato ha trasfuso le norme incriminatrici relative alla tutela della persona, dell'ambiente, e del sistema finanziario, nonché in materia di associazioni di tipo mafioso e con finalità di terrorismo e di confisca in casi particolari all'interno del Codice penale, procedendo poi all'abrogazione espressa delle relative norme presenti nelle leggi speciali (Vedi la Tavola sinottica esplicativa delle modifiche apportate dal D. Lgs. 21/2018).
Un parallelismo tra norma trasfusa e abrogata che rispecchia lo spirito della riforma e che trova piena conferma nelle norme di diritto intertemporale (art. 8), per cui dalla data di entrata in vigore dell'annotato decreto i richiami alle disposizioni espressamente abrogate si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Codice penale.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
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1 «attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima, e i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità e integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato».