L'email, anche priva di firma, fa piena prova dei fatti in essa rappresentati

La email forma in giudizio piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime. Cassazione civile, Ordinanza n. 11606/2018

L'email, anche priva di firma, fa piena prova dei fatti in essa rappresentati

1. La massima

«La e-mail costituisce un "documento informatico", ovvero un "documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti". L'e-mail, pertanto, seppur priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, ovvero fra le rappresentazioni meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c. e dunque forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale viene prodotta non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime».

 

2. Il fatto e la quaestio iuris

Il giudizio ebbe inizio con decreto ingiuntivo per importi relativi al pagamento di fornitura di beni.

La Corte di appello riteneva che il credito azionato e il rapporto commerciale intercorso fra le parti fossero stati provati dallo scambio di email tra creditore e debitore ingiunto, il quale non contestate «quanto alla loro provenienza e testuale contenuto», documentazione che rendeva superflue le ulteriori deduzioni istruttorie per prova testimoniale esposte dalla debitrice opponente a decreto ingiuntivo.

Dunque il debitore interponeva ricorso per cassazione lamentando tra le altre la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alla valutazione delle email prodotte in giudizio.

 

3. Il decisum

La Suprema Coerte ha affermato che ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. p), Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 82/2005), l'email costituisce un «documento informatico», vale a dire un «documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti».

L'e-mail, ancorché priva di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche, quindi fra le rappresentazioni meccaniche indicate non tassativamente dall'art. 2712 c.c. a mente del quale «Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime»1.

Nel caso di specie, è stato ritenuto corretto valutare come esistente un rapporto contrattuale e quantificato l'importo del credito azionato dall'impegno manifestato dal debitore per email a rientrare dalla propria esposizione debitoria specificamente quantificata nel suo ammontare.

 

Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”

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1 Sez. 3, 24/11/2005, n. 24814.

 

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Di seguito il testo di
Corte di Cassazione civile, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La ricorrente s.n.c. Non solo nautica di C.G. e P. impugna per tre motivi (violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione; violazione dell'art. 2697 c.c.; violazione e falsa applicazione, nonchè vizio di motivazione, in relazione agli artt. 91 e 92 c.p.c.) la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 4448/2016 del 29 novembre 2016.

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