Email ingiuriose inviate anche a terzi: diffamazione (ma non aggravata)
L’offesa arrecata a mezzo di un'email indirizzata all’interessato e a terzi configura il concorso tra l'abrogata ingiuria e diffamazione, quest'ultima non aggravata dal mezzo di pubblicità. Cass. Pen. Sentenza 34484/2018

La massima
«Allorché l’offesa sia arrecata con una comunicazione scritta indirizzata sia alla persona offesa, sia a più altri destinatari, che ne vengono quindi messi a conoscenza si realizza il concorso fra il reato di ingiuria ex art. 594, comma 2, cod.pen., ormai depenalizzato, e quello di diffamazione ex art. 595 cod.pen., tuttora previsto dalla legge come reato».
La sentenza n. 34484 del 6/07/2018 – 20/07/2018 offre un breve ma denso riepilogo della giurisprudenza formatasi sul rapporto tra diffamazione e ingiuria aggravata dalla presenza di terze persone con precipuo riferimento all'invio di email ingiuriose alla persona offesa e a soggetti terzi ("per conoscenza"), negando altresì la natura aggravata dall'uso del mezzo di pubblicità della diffamazione così posta in essere.
Il fatto e la quaestio iuris
L'imputato inviava ad un funzionario doganale un'email dal contenuto ritenuto ingiurioso ed anche diffamatorio, in quanto inoltrata "per conoscenza" anche a numerosi dirigenti apicali dell’amministrazione doganale. Motivo per cui gli si contestava il delitto di ingiuria ex art. 594 co. 2 e diffamazione di cui all'art. 595 c.p. aggravato ex art. 61 n. 10 c.p. per avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio.
Ritenuto responsabile dal Giudice di Pace come da imputazione e dichiarando con riferimento all'ingiuria che il fatto non era più previsto dalla legge come reato in conseguenza della depenalizzazione determinata dal d.lgs. 7/2016, il Tribunale riqualificava la diffamazione contestata in ingiuria aggravata dalla presenza di più persone ex art. 594 co. 2 e 4 c.p., quindi assolvendo l'imputato perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato.
Nell'interposto ricorso per cassazione, la difesa della parte civile denunciava l'inosservanza di legge, ritenendo che «l’abrogato delitto di ingiuria presupponeva la presenza fisica della persona offesa nel caso del primo comma (offesa all'onore o al decoro, n.d.r.) e anche quella di terzi nel caso del quarto comma, mentre nel caso di cui al secondo comma (id est offesa mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa, n.d.r.) l’aggravante del quarto comma non era applicabile, in difetto della presenza fisica tanto dell’offeso quanto dei terzi. La mail di contenuto ingiurioso inviata all’offeso e a terzi non può mai costituire ingiuria aggravata ai sensi dell’art.594, commi 1 e 4, ma configura piuttosto ingiuria ex art. 594, comma 2, e diffamazione ex art.595 cod.pen. in concorso fra loro».
La difesa dell’imputato, invece, osservava che l’offesa era stata apportata con unica missiva diretta alla persona offesa e trasmessa per conoscenza agli altri destinatari, pertanto unidirezionale, così configurandosi l’ipotesi di ingiuria aggravata di cui al comma 4 dell’art.594, dovendosi leggere il requisito della presenza dell’offeso non in senso rigorosamente fisico-spaziale.
Il decisum
Secondo la Suprema Corte la tesi propugnata dal Tribunale non appare convincente alla luce dell’analisi testuale dell’art. 594 c.p., pur abrogato ma vigente all’epoca del fatto.
Posto l'uguale trattamento sanzionatorio e per l'ingiuria "in presenza" di cui al primo comma e per quella "a distanza", il quarto comma del citato articolo contemplava l’aggravante dell'offesa commessa in presenza di più persone, circostanza non riferibile all’ipotesi della citata ingiuria "a distanza", in quanto il concetto di "presenza" è ancorato alla fisica compresenza di offeso e terzi in una data unità di tempo e di luogo o comunque ad una situazione sostanzialmente equiparabile, come quella realizzata con l’ausilio dei sistemi tecnologici (call conference, audioconferenza o videoconferenza).
Di talché, non è ravvisabile tale "presenza" nell'inoltro di una missiva ancorché telematica tanto alla persona offesa quanto a terzi quindi messi a conoscenza, mancando la necessaria contestualità dell’effetto comunicativo che invece caratterizza l’aggravante1. Contesto, piuttosto, che qualifica l’offesa così arrecata nel concorso fra il reato di ingiuria ex art. 594 co. 2 c.p., quantunque depenalizzato, e quello di diffamazione ex art. 595 c.p., concorso che non può escludersi dal momento che il fatto concreto comprende elementi costitutivi delle due distinte norme incriminatrici2. Invero, a rilevare sono due distinti fatti, individuabili nella trasmissione della lettera o dell'email al diretto interessato, da un lato, e nella trasmissione delle altre missive o email ai terzi destinatari, dall'altro. Trattasi, infatti, di realizzazione di due distinte condotte sorrette dal correlativo coefficiente psicologico.
Ferma l'equiparazione tra missiva e email3, non rileva l'analogo contenuto dei messaggi rivolti e alla persona offesa e ai terzi. Il mittente che pur digita la missiva uno actu, infatti, appone separatamente e consapevolmente l’indirizzo telematico di ciascun destinatario a cui vuole render nota l'email. Invero, «l’autore pone in essere una condotta specifica rivolta a comunicare il messaggio a ciascuno dei destinatari prescelti, digitando il suo indirizzo di posta elettronica nell’apposita casella, e sorregge psicologicamente tale azione con coscienza e volontà, rappresentandosi e volendo le conseguenze della condotta realizzata». Una conclusione che non è inficiata dal fatto che l'email sia stata inoltrata ai terzi "per conoscenza", esigendo la fattispecie incriminatrice che l’offesa all’altrui reputazione sia comunicata a una pluralità di destinatari, senza ascrivere alcun rilievo al titolo e alle ragioni per cui la comunicazione viene effettuata.
I precedenti uin tema di diffamazione a mezzo email
La Suprema Corte ha cura di richiamare i suoi precedenti sul caso, corroborando la coerenza della conclusione per cui in ogni caso il fatto contestato integra quantomeno anche il reato di diffamazione:
- l’invio di e-mail a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l’utilizzo di internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata e l’eventualità che fra i fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le espressioni offensive non consente di mutare il titolo del reato nella diversa ipotesi di ingiuria4;
- la missiva a contenuto diffamatorio diretta a una pluralità di destinatari, oltre l’offeso, non integra il reato di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, bensì quello di diffamazione, stante la non contestualità del recepimento delle offese medesime e la conseguente maggiore diffusione della stessa5;
- si configurava il concorso tra i reati di ingiuria e diffamazione qualora le lettere offensive indirizzate a più persone siano inviate anche alla persona offesa6;
- la missiva a contenuto diffamatorio diretta a una pluralità di destinatari, oltre l’offeso, integra il reato di diffamazione, stante la non contestualità del recepimento delle offese medesime e la conseguente maggiore diffusione della stessa7.
Diffamazione aggravata dal mezzo pubblicitario e email: un chiaro distinguo
La Suprema Corte, infine, ha preso posizione sulla configurabilità del reato di diffamazione aggravata dall'uso di qualsiasi altro mezzo di pubblicità ex art. 595 co. 3 c.p., circostanza impensabile nel caso di specie, posto che l'email è stata inviata ad un numero determinato e contenuto di persone ben scelte (sei).
Il terzo comma dell’art. 595, infatti, riguarda il caso in cui l’offesa sia arrecata con il mezzo della stampa o comunque con mezzo pubblicitario potenzialmente diffusivo e non può essere esteso sino a ricomprendere il caso in cui l’offesa sia stata arrecata con uno scritto inoltrato per conoscenza a un numero circoscritto e limitato di destinatari, personalmente individuati e determinati, a cui la missiva è stata diretta per renderli informati del suo contenuto. La posta elettronica è sì uno strumento tecnologico più agevole, comodo ed efficiente della posta tradizionale, ma non configura di per sé e automaticamente un "mezzo pubblicitario", al quale tuttavia può essere equiparata in concreto quando per le particolari modalità della condotta sia stato possibile raggiungere un gruppo indeterminato o molto elevato di destinatari
Invero, la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595 co. 3 c.p. sotto il profilo dell’offesa arrecata «con qualsiasi altro mezzo di pubblicità» diverso dalla stampa, proprio perché la condotta in tal modo realizzata è potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato, o comunque quantitativamente apprezzabile, di persone8. Non può invece condividersi la generalizzazione secondo cui integra il reato di diffamazione aggravato ai sensi dell’art. 595 co. 3 c.p. la diffusione delle espressioni offensive mediante il particolare mezzo di pubblicità della posta elettronica, con lo strumento dell'inoltro ad una pluralità di destinatari9.
Dott. Andrea Diamante
Cultore della materia in diritto processuale penale
presso l’Università degli Studi di Enna “Kore”
___________
1 Sez. 5, n. 18919 del 15/03/2001.
2 Sez. 5, n. 12160 del 04/02/2002.
3 La Suprema Corte equipara missiva e email, spiegando all'uopo che «Tali conclusioni non mutano se alla comunicazione epistolare tradizionale si sostituisce, per effetto dell’evoluzione tecnologica, l’invio di una missiva per posta elettronica che includa fra i destinatari sia la persona offesa, sia gli ulteriori soggetti portati a conoscenza dell’offesa, trattandosi di strumento moderno che realizza, con semplicità ed efficacia esponenziali, il medesimo risultato in passato ottenuto con l’invio di una pluralità di lettere a più destinatari».
4 Sez. 5, n. 44980 del 16/10/2012
5 Sez. 5, n. 18919 del 15/03/2016 (secondo questa impostazione il reato di ingiuria, comunque ormai depenalizzato, in tal caso rimane assorbito)
6 Sez. 5, n. 48651 del 22/10/2009 e n. 12160 del 4/2/2002 (impostazione questa che farebbe residuare, mutatis mutandis, il concorso fra l’illecito civile di cui all’art.4 d.lgs.7/2016 e il reato di diffamazione)
7 Sez. 5, n. 12603 del 02/02/2017. In questa pronuncia la Corte non ha preso posizione sulla concorrente persistenza o meno dell’illecito di ingiuria, ponendo invece in evidenza il fatto che quando la corrispondenza con più destinatari avviene per via telematica, se è vero che la digitazione della missiva avviene con unica azione, la sua trasmissione si realizza attraverso una pluralità di atti operati dal sistema e di cui l’agente è ben consapevole.
8 Sez. 5, n. 4873 del 14/11/2016 - dep. 2017.
9 Argomento invece sostenuto da Sez. 5, n. 29221 del 06/04/2011.
---------------------------------------
Di seguito il testo di
Corte di Cassazione, Sezione V penale, sentenza n. 34484 dep. 20/07/2018
Ritenuto in fatto
Se sei registrato esegui la procedura di Login, altrimenti procedi subito alla Registrazione. Non costa nulla!